Salta al contenuto
Parere

Parere n. 967/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/692385 dell’11 maggio 2021 di diniego della concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202500927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/692385 dell’11 maggio 2021

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la propria stabile integrazione nella comunità nazionale, evidenziando l’attività imprenditoriale nel settore edilizio e la situazione lavorativa e scolastica dei familiari, nonché di avere presentato istanza di riabilitazione con riferimento a una precedente condanna per favoreggiamento della prostituzione e favoreggiamento reale. L’istanza di riabilitazione è stata respinta per l’insussistenza di una pronuncia di condanna, poiché i reati erano stati dichiarati estinti per prescrizione in appello. La questione centrale riguarda la legittimità della valutazione ministeriale negativa fondata sui reati accertati in primo grado e il rilievo dell’intervenuta prescrizione ai fini della concessione della cittadinanza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status civitatis. L’amministrazione può valutare complessivamente le condizioni lavorative, economiche e familiari del richiedente, nonché l’irreprensibilità della sua condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile. Nel caso concreto, la valutazione negativa è stata ritenuta legittimamente fondata sulla gravità dei reati accertati con la sentenza di primo grado. La successiva riforma in appello, determinata dalla prescrizione, non impedisce all’amministrazione di svolgere una valutazione autonoma ai fini della cittadinanza, soprattutto quando tale valutazione risulti sostanzialmente coincidente con quella compiuta dall’autorità giudiziaria sul merito della responsabilità penale.

Osservazioni

Natura della posizione del richiedente

La concessione della cittadinanza è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma un interesse legittimo.

Valutazione della condotta del richiedente

Ai fini della concessione della cittadinanza, l’amministrazione può considerare, insieme alle condizioni lavorative, economiche e familiari, il comportamento complessivo del richiedente e il rispetto delle regole della convivenza civile, anche oltre la sola rilevanza penale delle condotte.

Rilevanza dei reati dichiarati estinti per prescrizione

La prescrizione dichiarata in appello non impedisce all’amministrazione di svolgere una valutazione autonoma dei fatti e della condotta del richiedente ai fini della cittadinanza, quando la valutazione amministrativa risulti coerente con l’accertamento compiuto dal giudice penale sul merito della responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza.

  • art. 3, legge 20 febbraio 1958, n. 75

    È richiamata in relazione alla condanna di primo grado per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

  • art. 379 cod. pen.

    È richiamato in relazione alla condanna di primo grado per il reato di favoreggiamento reale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di un’apprezzamento altamente discrezionale di opportunità politico-amministrativa e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status di cittadino.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza l’amministrazione può considerare complessivamente l’integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente, nonché l’irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile.
  • L’estinzione del reato per prescrizione non impedisce, di per sé, all’amministrazione di valutare autonomamente i fatti sottostanti ai fini della concessione della cittadinanza, ove tale valutazione sia adeguatamente fondata e coerente con gli accertamenti compiuti dall’autorità giudiziaria.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino albanese contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato l’11 maggio 2021. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse di fatto

Il richiedente aveva presentato domanda di cittadinanza il 30 dicembre 2016. Il Ministero l’ha respinta in considerazione di una sentenza del Tribunale di Bologna del 27 novembre 2009, con la quale erano state accertate responsabilità per favoreggiamento della prostituzione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 75/1958, e favoreggiamento reale, ai sensi dell’art. 379 cod. pen.

La sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna il 5 marzo 2014, con decisione divenuta irrevocabile il 31 maggio 2014, a seguito dell’estinzione dei reati per prescrizione.

Motivo del ricorso

Il ricorrente ha sostenuto di essere pienamente integrato nella comunità nazionale. A sostegno della propria posizione ha richiamato l’avvio di un’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia e la regolare occupazione o partecipazione a percorsi di studio della moglie e delle quattro figlie.

Ha inoltre riferito di avere presentato un’istanza di riabilitazione relativa ai reati contestati. L’istanza è stata respinta dal Tribunale di sorveglianza di Bologna poiché non risultava una pronuncia di condanna, essendo i reati stati dichiarati estinti per prescrizione.

Quadro giuridico

La Sezione richiama il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza comporta l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini. Per questa ragione, la posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

La decisione amministrativa implica una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. L’amministrazione deve considerare un complesso di circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione del richiedente, incluse le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta.

Particolare rilievo può essere attribuito al rispetto delle regole della convivenza civile, non soltanto alle condotte aventi rilevanza penale.

Valutazione dei precedenti penali e della prescrizione

La Sezione ha ritenuto legittimo che il Ministero fondasse il diniego sulla gravità dei reati accertati nella sentenza di primo grado. La successiva dichiarazione di estinzione per prescrizione non è stata ritenuta decisiva, poiché l’amministrazione, nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza, può svolgere una valutazione autonoma dei fatti e della condotta del richiedente.

Nel caso esaminato, tale valutazione è stata considerata sostanzialmente coincidente con quella compiuta dall’autorità giudiziaria nel pronunciarsi sul merito della responsabilità penale. Di conseguenza, l’esito estintivo determinato dalla prescrizione non ha impedito al Ministero di tenere conto dei fatti accertati nella valutazione discrezionale sulla concessione dello status civitatis.

Esito del procedimento

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha giudicato infondato l’unico motivo di ricorso. Ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.