Parere n. 964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla Regione Campania contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2023 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n.263866 del 20 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del DPCM 4 ottobre 2023 sul riparto del concorso regionale alla finanza pubblica e del decreto MEF-Ragioneria generale dello Stato n. 263866 del 20 novembre 2023, relativo al recupero della quota mediante riduzione della compartecipazione IVA
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La Regione Campania ha impugnato il DPCM 4 ottobre 2023, con cui è stato ripartito tra Regioni e Province autonome il contributo alla finanza pubblica previsto dall’art. 1, commi 850 e 851, della legge n. 178 del 2020, nonché il decreto MEF n. 263866 del 20 novembre 2023, che ha disposto il recupero della quota dovuta dalla Regione mediante riduzione della compartecipazione IVA. La ricorrente ha dedotto: a) la violazione dei commi 850 e 851 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, sostenendo che il contributo avrebbe dovuto essere realizzato mediante riduzione del disavanzo regionale e non attraverso il riversamento di risorse al bilancio dello Stato; b) il contrasto con gli artt. 97, 114 e 119 Cost., con l’art. 9 della legge n. 243 del 2012 e con le disposizioni sul piano di rientro dai disavanzi regionali; c) eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta sproporzione e difetto di motivazione, anche in relazione alla situazione finanziaria della Regione e alla destinazione delle risorse; d) in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 850, della legge n. 178 del 2020 per contrasto con gli artt. 97, comma 1, e 119, commi 2 e 4, Cost.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Il DPCM è stato ritenuto conforme all’art. 1, commi 850 e 851, della legge n. 178 del 2020, poiché ha ripartito il contributo sulla base degli importi definiti in sede di autocoordinamento tra le Regioni e ha previsto il versamento spontaneo, con recupero mediante riduzione delle risorse spettanti solo in caso di mancato pagamento. Il decreto MEF è stato considerato atto applicativo del DPCM. La Sezione ha affermato che il versamento diretto al bilancio statale è funzionale a garantire, nello stesso esercizio, l’effettivo contenimento della spesa e la produzione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il rispetto del saldo non negativo previsto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 non impedisce allo Stato di imporre ulteriori misure di concorso alla finanza pubblica. Neppure il piano di rientro dal disavanzo regionale esclude ulteriori manovre statali di contenimento della spesa, purché rispettose dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I vincoli sono stati ritenuti compatibili con l’autonomia regionale perché transitori, limitati al periodo 2023-2025, riferiti all’entità complessiva del contributo e non conformativi delle singole politiche di spesa regionale. Sono state quindi ritenute infondate anche le censure di eccesso di potere e le questioni di legittimità costituzionale prospettate in via subordinata.
Osservazioni
Primo motivo - Violazione dell’art. 1, commi 850 e 851, della legge n. 178 del 2020
La censura è infondata. Le disposizioni consentono di realizzare il concorso alla finanza pubblica mediante versamento al bilancio dello Stato o, in caso di mancato adempimento spontaneo, mediante recupero sulle risorse spettanti alla Regione. Il conseguimento del saldo non negativo ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012 non preclude l’imposizione di ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica.
Secondo motivo - Eccesso di potere, irragionevolezza, sproporzione e difetto di motivazione
La censura è infondata. Il meccanismo previsto è coerente con la finalità di assicurare che i risparmi di spesa producano effetti effettivi sui saldi di finanza pubblica. Il recupero coattivo costituisce misura eventuale e sostitutiva del versamento spontaneo e non richiede una specifica destinazione delle somme recuperate.
Autonomia finanziaria regionale e piano di rientro dal disavanzo
La partecipazione della finanza regionale alla finanza pubblica allargata consente allo Stato di imporre vincoli alle politiche di bilancio per obiettivi di coordinamento finanziario. Il piano di rientro dal disavanzo non attribuisce priorità assoluta al ripiano rispetto a ogni ulteriore misura statale di contenimento della spesa.
Terzo motivo - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 850, della legge n. 178 del 2020
La questione è stata ritenuta non meritevole di accoglimento. La disciplina costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, è transitoria, determina soltanto l’entità complessiva del contributo e lascia alle Regioni margini di autonomia sulle modalità interne di conseguimento dei risparmi.
Norme richiamate
art. 1, commi 850 e 851, legge 30 dicembre 2020, n. 178
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, ... le regioni e le province autonome assicurano ... un contributo alla finanza pubblica
La disposizione legittima la previsione di un contributo regionale alla finanza pubblica e il suo riparto mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dell’autocoordinamento regionale o, in mancanza, secondo il procedimento previsto dalla legge.
DPCM 4 ottobre 2023
Gli importi ... sono versati dalle Regioni ... entro il termine perentorio ... Qualora ... non sia effettuato entro il termine previsto ... si provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti
Il decreto attua il riparto del contributo e prevede il recupero sostitutivo ed eventuale in caso di mancato versamento spontaneo.
decreto MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 263866 del 20 novembre 2023
Il decreto dà concreta attuazione al DPCM mediante riduzione della quota di compartecipazione IVA spettante alla Regione Campania.
art. 9, comma 1, legge n. 243 del 2012
Il conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali non esclude ulteriori obblighi statali di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
art. 97, comma 1, Costituzione
Il principio di equilibrio di bilancio e buon andamento non impedisce misure statali transitorie di coordinamento della finanza pubblica.
art. 119, commi 2 e 4, Costituzione
L’autonomia finanziaria regionale deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dal coordinamento della finanza pubblica e dagli obiettivi unitari della finanza pubblica complessiva.
art. 117, comma 3, Costituzione
La disciplina del concorso regionale alla finanza pubblica rientra nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica; anche norme puntuali possono costituire principi di coordinamento quando siano funzionali alla relativa finalità.
art. 42, comma 12, d.lgs. n. 118 del 2011
I disavanzi degli enti territoriali devono essere ripianati secondo il piano di rientro e nei limiti temporali previsti, senza escludere ulteriori misure contingenti di coordinamento finanziario.
art. 1, comma 779, legge n. 205 del 2017
Le misure sul rientro dai disavanzi regionali non attribuiscono al ripiano priorità assoluta e incompatibile con ulteriori manovre di finanza pubblica.
art. 81 Costituzione
Il recupero dei risparmi al bilancio dello Stato concorre alla realizzazione degli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica.
Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 6 dicembre 2024
Il meccanismo che richiede alla regione di versare l'importo dovuto al bilancio statale si dimostra funzionale a conseguire con certezza ... l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica ai fini dei saldi di finanza pubblica
Il versamento diretto al bilancio statale può costituire principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché assicura la compressione della spesa regionale e la contabilizzazione dell’entrata statale nello stesso esercizio.
Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2018
I limiti statali alla spesa regionale possono costituire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica se prevedono un contenimento complessivo e transitorio della spesa corrente.
Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 2021
Il ripiano dei disavanzi regionali deve avvenire secondo il quadro temporale e le modalità stabilite dalla disciplina di contabilità pubblica.
Corte costituzionale, sentenza n. 9 del 2024
Il piano di rientro deve assicurare il ripristino del pareggio e la sostenibilità del risanamento, senza impedire ulteriori misure di coordinamento finanziario.
Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019
Le deroghe ai termini ordinari di ripiano del disavanzo sono ammissibili solo entro limiti compatibili con la sostenibilità economica, la trasparenza e l’equilibrio intergenerazionale.
Massime di principio
- Il concorso delle Regioni alla finanza pubblica può essere realizzato mediante versamento diretto al bilancio dello Stato, quando tale modalità sia prevista dalla legge o da un atto attuativo conforme alla legge e sia funzionale a rendere effettivi, nello stesso esercizio, gli effetti di contenimento della spesa sui saldi di finanza pubblica.
- Il rispetto del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali previsto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 non esclude la possibilità per lo Stato di imporre ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica, ove necessari per il coordinamento della finanza pubblica.
- I vincoli statali di finanza pubblica sono compatibili con l’autonomia regionale quando determinano l’entità complessiva del contenimento, hanno carattere transitorio e non disciplinano in modo esaustivo le singole voci o modalità della spesa regionale.
- La presenza di un piano di rientro dal disavanzo regionale non impedisce l’applicazione di ulteriori misure statali di contenimento della spesa, purché il piano resti sostenibile e siano rispettati i principi di coordinamento della finanza pubblica.
- Il recupero coattivo delle somme dovute mediante riduzione delle risorse spettanti alla Regione è compatibile con l’autonomia finanziaria regionale quando opera soltanto in via eventuale e sostitutiva rispetto all’inadempimento del versamento spontaneo.
Impugnazione del contributo regionale alla finanza pubblica
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dalla Regione Campania contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze. Sono stati impugnati il DPCM 4 ottobre 2023, relativo al riparto del concorso delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica per gli anni 2023-2025, e il decreto MEF-Ragioneria generale dello Stato n. 263866 del 20 novembre 2023, che ha disposto il recupero della quota dovuta dalla Campania mediante riduzione della compartecipazione IVA.
Contenuto degli atti impugnati
Il DPCM ha previsto, in attuazione dell’art. 1, commi 850 e 851, della legge n. 178 del 2020, il riparto del contributo regionale e il versamento delle somme al bilancio dello Stato. In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avrebbe potuto recuperare gli importi mediante corrispondente riduzione delle risorse spettanti alle singole Regioni.
Per la Regione Campania il contributo è stato quantificato in euro 18.440.033,45 per il periodo considerato. Il successivo decreto MEF ha autorizzato il pagamento della compartecipazione IVA spettante per novembre 2023, al netto dei recuperi previsti dal DPCM. Alla Regione Campania è stata quindi erogata una somma inferiore a quella astrattamente spettante, in ragione del recupero effettuato.
Censure della Regione Campania
La Regione ha sostenuto che i commi 850 e 851 della legge n. 178 del 2020 imponessero un contributo alla finanza pubblica, ma non autorizzassero il riversamento materiale di risorse al bilancio statale. Secondo la ricorrente, il contributo avrebbe dovuto essere realizzato attraverso maggiori risparmi di spesa e riduzione del disavanzo regionale.
Sono stati inoltre dedotti il contrasto con l’autonomia regionale, con l’autonomia finanziaria e di spesa, con l’art. 9 della legge n. 243 del 2012 e con la disciplina del piano di rientro dai disavanzi. La Regione ha lamentato che il prelievo incidesse sulla disponibilità di cassa e sulla capacità di assicurare i livelli essenziali di assistenza.
Con il secondo motivo sono stati denunciati eccesso di potere, contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta sproporzione e difetto di motivazione. La Regione ha sostenuto che il riversamento allo Stato si discostasse dalla prassi precedente, fosse sproporzionato rispetto all’obiettivo di contenimento della spesa e non tenesse conto della sua situazione finanziaria.
In via subordinata, la Regione ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 850, della legge n. 178 del 2020 per contrasto con gli artt. 97, comma 1, e 119, commi 2 e 4, Cost.
Valutazioni preliminari
La Sezione ha dato atto del rispetto delle garanzie partecipative e del contraddittorio. La relazione ministeriale è stata trasmessa alla Regione, che ha depositato controdeduzioni.
Conformità alla disciplina legislativa
La Sezione ha ritenuto che il DPCM abbia correttamente attuato l’art. 1, commi 850 e 851, della legge n. 178 del 2020, ripartendo il contributo sulla base degli importi definiti in sede di autocoordinamento tra le Regioni. Il decreto MEF è stato considerato atto applicativo del DPCM.
Il meccanismo previsto lascia alle Regioni un margine di autonomia nella scelta delle voci di spesa sulle quali realizzare i risparmi. Il versamento spontaneo costituisce la modalità ordinaria, mentre il recupero sulle risorse spettanti opera soltanto in caso di mancato adempimento.
Coordinamento della finanza pubblica e autonomia regionale
Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Sezione ha affermato che le norme statali possono imporre limiti alla spesa regionale quando perseguano un contenimento complessivo e transitorio della spesa corrente. Anche una disciplina puntuale può costituire principio di coordinamento della finanza pubblica se è strettamente funzionale alla realizzazione della finalità di coordinamento.
Il versamento al bilancio statale assicura che la riduzione della spesa regionale produca effetti effettivi sui saldi di finanza pubblica nello stesso esercizio. Il meccanismo determina una compressione della spesa regionale e, al contempo, consente la contabilizzazione dell’entrata nel bilancio dello Stato.
La Sezione ha escluso che l’autonomia regionale impedisca ogni vincolo statale sulle politiche di bilancio. La finanza regionale appartiene alla finanza pubblica allargata e lo Stato può imporre vincoli per salvaguardare l’equilibrio unitario della finanza pubblica e rispettare gli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo.
Saldo di bilancio e piani di rientro
È stata respinta la tesi secondo cui il contributo avrebbe dovuto essere assolto esclusivamente mediante il conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali ai sensi dell’art. 9 della legge n. 243 del 2012. Tale equilibrio non impedisce allo Stato di introdurre ulteriori misure di concorso alla finanza pubblica.
La Sezione ha inoltre escluso che il piano di rientro dal disavanzo attribuisca al ripiano una priorità assoluta incompatibile con ulteriori manovre statali. Il risanamento deve svolgersi secondo criteri di sostenibilità economica, trasparenza e responsabilità intergenerazionale, ma ciò non impedisce interventi contingenti di contenimento della spesa pubblica.
Carattere transitorio e non dettagliato della misura
Il contributo previsto dai commi 850 e 851 è stato ritenuto compatibile con l’autonomia regionale perché limitato agli anni 2023-2025. La disciplina stabilisce l’entità complessiva del contributo, ma non impone in modo esaustivo le singole modalità con cui le Regioni devono conseguire i risparmi né incide direttamente sulle specifiche politiche regionali di bilancio.
La Sezione ha inoltre rilevato che il versamento dei risparmi al bilancio dello Stato o il recupero mediante riduzione delle risorse spettanti costituiscono modalità necessarie affinché il contenimento della spesa si rifletta effettivamente sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto e sul fabbisogno.
Esito
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e non meritevoli di accoglimento le questioni di legittimità costituzionale prospettate in via subordinata. Il parere è stato pertanto espresso nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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