Parere n. 145/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Calogero Bennici e Maddalena Vicari, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonino Cannizzo, contro il Comune di Licata, per l’annullamento del provvedimento del predetto Comune prot. 12469 del 25 febbraio 2025, con il quale è stata rigettata la richiesta di rideterminazione della destinazione urbanistica di un lotto di terreno catastalmente identificato al foglio 108, particella n. 50.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego del Comune di Licata alla richiesta di rideterminazione della destinazione urbanistica di un lotto destinato a "scuola media inferiore".
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale prot. 12469 del 25 febbraio 2025, con cui è stata respinta la richiesta di nuova destinazione urbanistica del lotto di loro proprietà, catastalmente individuato al foglio 108, particella n. 50. Il terreno era destinato a "scuola media inferiore" e ricadeva in parte nella fascia di rispetto ferroviario; i ricorrenti sostenevano che il vincolo espropriativo fosse ormai decaduto. Sono stati dedotti: la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; l'erronea qualificazione del vincolo urbanistico come conformativo anziché espropriativo, in violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 2, 48 e 49 delle N.T.A. e dell'art. 46 del regolamento edilizio comunale; nonché il contrasto con l'orientamento espresso dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, nella sentenza n. 311/2012. Il Comune sosteneva che il procedimento di ritipizzazione rientrasse nella pianificazione generale e fosse quindi escluso dall'obbligo di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, e che il vincolo fosse conformativo perché le N.T.A. avrebbero consentito, a determinate condizioni, la realizzazione privata delle attrezzature.
Il parere
Il parere ritiene il ricorso ricevibile e fondato. Il primo motivo è accolto perché, quando il Comune rigetta espressamente un'istanza puntuale di riclassificazione urbanistica riferita a una specifica area, deve garantire il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. L'art. 13 della stessa legge, relativo ai procedimenti di pianificazione e programmazione, non esclude tale obbligo in un procedimento attivato su istanza del proprietario e diretto all'adozione di un diniego espresso relativo a un singolo fondo. L'omissione non è sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, anche perché la novella del 2020 ha escluso espressamente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto dall'ambito della clausola di non annullabilità. Nel caso concreto, le osservazioni del privato sulla natura espropriativa del vincolo avrebbero potuto incidere sulla valutazione o sull'istruttoria comunale. Sono accolti anche il secondo e il terzo motivo. La destinazione a "scuola media inferiore" è qualificata come vincolo espropriativo, poiché l'art. 49 delle N.T.A. prevede che le opere siano sottoposte a progetti esecutivi a cura dell'Amministrazione comunale o degli enti pubblici competenti, escludendo in concreto una realizzazione privata operante in regime di mercato. La destinazione impone quindi un'opera strutturalmente asservita alla fruizione pubblica e determina una radicale deviazione dalla funzione economica ordinaria del fondo, non assimilabile a un limite generale e omogeneo dello jus aedificandi. Essendo decorso il termine del vincolo, l'area deve essere considerata priva di disciplina urbanistica, ossia zona bianca ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001; il Comune deve pertanto riesercitare la propria discrezionale potestà urbanistica e attribuire al terreno una destinazione congrua, coerente con la disciplina generale e con l'interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio. Il ricorso è accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Osservazioni
Art. 10-bis l. 241/1990 - Preavviso di rigetto
Nel procedimento puntuale avviato dall'istanza del proprietario per la rideterminazione della destinazione urbanistica di una specifica area, il Comune che intenda adottare un diniego espresso deve comunicare i motivi ostativi. L'art. 13 della legge n. 241/1990 non esclude l'obbligo quando l'istanza non mira alla modifica generale della pianificazione, ma attiva una verifica riferita a un singolo fondo.
Art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 - Non sanabilità dell'omissione
A seguito della novella introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. i), del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è sottratta all'annullamento mediante la dimostrazione dell'inevitabilità del contenuto del provvedimento. Nel caso concreto, le osservazioni sulla natura espropriativa del vincolo avrebbero potuto determinare una diversa valutazione o una diversa istruttoria.
Vincolo urbanistico su area destinata a scuola media inferiore
La destinazione urbanistica a scuola dell'obbligo ha natura espropriativa quando, secondo le N.T.A., la progettazione e la realizzazione dell'opera sono riservate all'Amministrazione comunale o agli enti pubblici competenti. Non rileva soltanto il soggetto che materialmente realizza l'opera, ma il fatto che essa sia destinata esclusivamente alla fruizione pubblica e non possa essere immessa sul mercato per soddisfare una domanda differenziata.
Art. 9 d.P.R. 327/2001 e zona bianca
Decorso il termine di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio, l'area risulta priva di disciplina urbanistica e deve essere trattata come zona bianca ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune deve riesercitare la potestà urbanistica attribuendo una destinazione congrua e coerente con la disciplina generale del territorio.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
termine di centoventi giorni
Il ricorso straordinario è ricevibile perché proposto entro centoventi giorni dalla data del provvedimento impugnato; la disposizione è richiamata anche quanto al rapporto dell'amministrazione resistente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è dovuto quando l'amministrazione intende respingere espressamente un'istanza puntuale di riclassificazione urbanistica riferita a una specifica area, consentendo al privato di formulare osservazioni anche sulla natura del vincolo.
art. 13 l. 241/1990
L'esclusione delle garanzie partecipative per i procedimenti di pianificazione e programmazione non si applica automaticamente al procedimento puntuale instaurato su istanza del proprietario per ottenere una nuova destinazione urbanistica di uno specifico lotto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La clausola di non annullabilità per il contenuto sostanzialmente inevitabile dell'atto non opera in caso di mancata comunicazione del preavviso di rigetto, in forza della modifica introdotta nel 2020.
art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
La novella ha escluso la mancata comunicazione del preavviso di rigetto dall'ambito della non annullabilità prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Il vincolo preordinato all'esproprio è temporalmente limitato; una volta decorso il termine, l'amministrazione deve riesercitare la potestà urbanistica sull'area.
art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L'area priva di disciplina urbanistica per la decadenza del vincolo è qualificata come zona bianca, sulla quale il Comune deve adottare una nuova disciplina urbanistica.
artt. 2, 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Licata
"saranno sottoposte a progetti esecutivi a cura dell’Amm.ne Comunale o degli Enti preposti per legge"
La disciplina speciale delle aree per l'istruzione dell'obbligo riserva la progettazione e realizzazione delle opere all'Amministrazione comunale o agli enti pubblici competenti, facendo assumere alla destinazione a scuola media inferiore natura espropriativa.
art. 46 del Regolamento edilizio comunale
La qualificazione delle scuole come edifici destinati alla collettività costituisce, secondo i ricorrenti e la valutazione del parere, un ulteriore elemento della destinazione pubblica dell'area.
art. 42 della Costituzione
La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi si collega alla funzione sociale della proprietà e alla necessità di rispettare il contenuto minimo essenziale del diritto dominicale.
art. 2 della l. 19 novembre 1968, n. 1187
La disposizione, oggi trasfusa nell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, ha fissato la durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio.
Massime di principio
- Quando un Comune rigetta espressamente un'istanza di riclassificazione urbanistica riferita a una specifica area, il procedimento ha natura puntuale e deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990; l'esclusione dell'art. 13 per i procedimenti di pianificazione e programmazione non opera automaticamente.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non può essere resa irrilevante mediante la dimostrazione dell'inevitabilità del contenuto dell'atto, poiché l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, come modificato nel 2020, esclude tale omissione dalla clausola di non annullabilità.
- La distinzione tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo deve essere compiuta in base alla concreta incidenza della previsione urbanistica sul diritto di proprietà e alla destinazione effettiva dell'opera, non alla sua mera collocazione formale nel piano regolatore.
- Una destinazione urbanistica è espropriativa quando riserva di fatto l'area alla realizzazione di un'opera destinata esclusivamente alla fruizione pubblica e non suscettibile di essere immessa sul mercato per soddisfare una domanda differenziata, anche se l'opera può essere materialmente realizzata da un privato in convenzione con l'ente pubblico.
- La destinazione a scuola dell'obbligo assume natura espropriativa quando le norme tecniche di attuazione riservano la progettazione e realizzazione all'amministrazione o agli enti pubblici, perché determina una radicale deviazione dalla funzione economica ordinaria del fondo e comprime il contenuto minimo essenziale della proprietà.
- La decadenza del vincolo espropriativo lascia l'area priva di disciplina urbanistica, come zona bianca, imponendo al Comune di riesercitare la potestà pianificatoria con una destinazione coerente con l'assetto generale del territorio e con l'interesse pubblico.
Diniego di riclassificazione urbanistica di un'area destinata a scuola media inferiore
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da proprietari privati contro il Comune di Licata. Il ricorso riguardava il diniego della richiesta di rideterminazione della destinazione urbanistica di un lotto destinato a "scuola media inferiore".
Premesse e richiesta
Il lotto, individuato catastalmente al foglio 108, particella n. 50, era soggetto alla destinazione urbanistica a scuola media inferiore e ricadeva in parte nella fascia di rispetto ferroviario. I ricorrenti sostenevano che il vincolo espropriativo previsto dal piano regolatore generale fosse decaduto e chiedevano una nuova destinazione urbanistica.
Il Comune ha respinto l'istanza ritenendo che il vincolo avesse natura conformativa, poiché le Norme Tecniche di Attuazione avrebbero consentito, a determinate condizioni, la realizzazione di attrezzature anche da parte di privati.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto:
- la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- l'erronea qualificazione del vincolo come conformativo anziché espropriativo, con violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 2, 48 e 49 delle N.T.A. e dell'art. 46 del regolamento edilizio comunale;
- la riconducibilità della destinazione a scuola media inferiore alla categoria delle infrastrutture pubbliche per l'istruzione, anche alla luce della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, n. 311/2012.
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Obbligo di preavviso di rigetto
Il Consiglio ha accolto il motivo relativo all'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La richiesta del proprietario non era diretta a modificare in via generale il piano regolatore, ma ad ottenere una decisione puntuale su una precisa area. Pertanto, quando il Comune decide di adottare un diniego espresso, deve rispettare il contraddittorio procedimentale e consentire al privato di formulare osservazioni prima dell'adozione dell'atto negativo.
L'art. 13 della legge n. 241/1990, che esclude alcune garanzie partecipative nei procedimenti di pianificazione e programmazione, non è stato ritenuto applicabile in modo automatico. La natura urbanistica della materia non elimina, infatti, le garanzie proprie del procedimento puntuale attivato dall'istanza del proprietario.
Il Consiglio ha inoltre richiamato la novella introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. i), del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. In forza di tale modifica, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non può essere neutralizzata invocando l'inevitabilità del contenuto del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Nel caso concreto, le osservazioni del privato sulla natura espropriativa del vincolo avrebbero potuto determinare una diversa valutazione o almeno una diversa istruttoria. L'omissione procedimentale è quindi rilevante e vizia il diniego.
Distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi
Il Consiglio ha ricostruito la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
I vincoli conformativi derivano normalmente dalla zonizzazione generale e omogenea del territorio: incidono su una pluralità indifferenziata di beni e soggetti, regolano lo jus aedificandi e possono avere efficacia a tempo indeterminato senza indennizzo.
I vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi individuano invece aree determinate per la realizzazione di opere pubbliche oppure comprimono in modo qualificato il contenuto del diritto di proprietà, riservando l'utilizzazione del bene a una finalità pubblica specifica. Essi sono soggetti al limite temporale previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001.
La qualificazione non dipende dalla sola collocazione della previsione nel piano regolatore, ma dalla sua struttura concreta, dalla generalità o meno dell'incidenza e dalla possibilità effettiva di realizzare l'opera in regime di mercato. Un'attrezzatura può essere considerata conformativa se è realizzabile anche a iniziativa privata o promiscua e se può essere destinata a utenti o acquirenti secondo il normale meccanismo della domanda e dell'offerta.
Destinazione a scuola media inferiore
Applicando tali criteri, il Consiglio ha qualificato come espropriativa la destinazione del lotto a "scuola media inferiore".
L'art. 49 delle N.T.A., con riferimento alle aree per l'istruzione dell'obbligo, prevede che le opere siano sottoposte a progetti esecutivi a cura dell'Amministrazione comunale o degli enti preposti per legge. Secondo il parere, tale previsione esclude in concreto la realizzazione privata dell'opera in regime di economia di mercato.
La scuola dell'obbligo costituisce un servizio pubblico essenziale e l'opera è destinata alla fruizione pubblica. La destinazione non impone semplicemente limiti generali di distanza, cubatura, altezza o tipologia, ma devia radicalmente dalla funzione economica ordinaria del fondo, impedendo al proprietario di edificare secondo logiche di mercato o di destinare l'area a un uso economicamente apprezzabile.
Non è decisivo chi realizzi materialmente l'opera. Rileva invece il soggetto cui l'opera è necessariamente destinata e il fatto che essa non possa essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata. In tale situazione, la destinazione pubblica incide sul contenuto minimo essenziale del diritto di proprietà e assume natura sostanzialmente espropriativa.
Effetti della decadenza del vincolo
Dalla qualificazione espropriativa deriva l'applicazione del regime proprio dei vincoli preordinati all'esproprio: durata temporale limitata, necessità di una motivazione specifica in caso di reiterazione ed eventuale obbligo indennitario.
Una volta decorso il termine di efficacia, l'area deve essere considerata priva di disciplina urbanistica, ossia zona bianca ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune deve quindi riesercitare la propria potestà urbanistica e assegnare al lotto una destinazione congrua, nel rispetto della disciplina generale e dell'interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio.
Conclusioni
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il Comune di Licata dovrà quindi riesaminare l'istanza, assicurando il rispetto delle garanzie partecipative e qualificando correttamente la natura del vincolo alla luce della concreta disciplina delle N.T.A.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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