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Parere

Parere n. 965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. s.a.s. contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché nei confronti di C.M.A. di Coppola Margherita & C. s.a.s., per l’annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza per l’istituzione di una rivendita di tabacchi all’interno di un impianto di distribuzione carburanti.

Giustizia amministrativa202401088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di istituzione di una rivendita speciale di tabacchi presso un impianto di distribuzione carburanti e degli atti successivi di riattivazione e gestione provvisoria di una rivendita concorrente

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo all’istituzione di una rivendita speciale di tabacchi all’interno del proprio impianto di distribuzione carburanti. Il diniego era motivato dalla mancata ultimazione del locale destinato alla rivendita, dalla presenza, a 180 metri, di una rivendita concorrente con licenza revocata e dalla saturazione del contingente comunale dei punti vendita. La ricorrente ha sostenuto, da un lato, che la mancata ultimazione delle sole finiture non incidesse sui requisiti dimensionali e, dall’altro, che la revoca della licenza della rivendita concorrente producesse effetti analoghi alla soppressione, rendendo disponibile la distanza minima e il contingente. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva riattivazione della rivendita n. 30 e l’autorizzazione alla gerenza provvisoria in favore di altra persona, deducendo che la rivendita fosse ormai definitivamente venuta meno, che la propria istanza fosse anteriore e che l’inattività per l’intero anno 2022 imponesse o rendesse necessaria la soppressione ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge n. 1293 del 1957. L’Agenzia ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per mancata definitività dell’atto, essendo esperibile ricorso gerarchico, ma la Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione per l’infondatezza dei motivi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla mancata ultimazione del locale: i requisiti previsti dall’art. 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011 e dall’art. 6 del D.M. n. 38 del 2013 non hanno natura meramente dimensionale, ma richiedono che il locale sia ultimato e idoneo all’immediato esercizio delle attività previste. Anche le sole finiture possono quindi assumere rilievo, perché l’Amministrazione deve poter verificare l’effettiva destinazione del locale e l’assenza di prodotti suscettibili di alterare i tabacchi o la loro conservazione. Quanto ai motivi relativi alla rivendita concorrente, la Sezione ha distinto l’istituzione della rivendita dalla sua gestione: l’accoglimento dell’istanza di istituzione e la licenza di gestione sono provvedimenti autonomi, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 1074 del 1958. La revoca della licenza non determina quindi la soppressione della rivendita e non elimina, di per sé, la rivendita dal quadro rilevante per la distanza minima e per il contingente. La soppressione costituisce un provvedimento distinto, espressamente previsto anche per le rivendite speciali in caso di inattività per un intero esercizio finanziario. È stato inoltre ritenuto sufficiente, anche implicitamente, ai fini della motivazione della mancata soppressione, il fatto che vi fosse una persona interessata alla gestione della rivendita. La Sezione ha infine dichiarato assorbita l’eccezione di inammissibilità per mancata definitività dell’atto.

Osservazioni

Mancata ultimazione del locale

Per l’istituzione di una rivendita speciale presso un impianto di distribuzione carburanti non è sufficiente il rispetto delle dimensioni minime del locale. Il locale deve essere ultimato e concretamente idoneo all’immediato esercizio delle attività previste, poiché l’Amministrazione deve poter verificare la destinazione esclusiva o promiscua del locale e l’assenza di prodotti incompatibili con la conservazione dei tabacchi.

Revoca della licenza e soppressione della rivendita

La revoca della licenza di gestione non produce effetti analoghi alla soppressione della rivendita speciale. L’istituzione della rivendita e il suo affidamento in gestione sono provvedimenti distinti e autonomi; la soppressione costituisce un autonomo provvedimento, previsto anche per le rivendite speciali in caso di inattività per un intero esercizio finanziario.

Rivendita concorrente e contingente

La rivendita la cui licenza sia stata revocata non può essere considerata automaticamente venuta meno ai fini della distanza minima e della verifica della saturazione del contingente, in assenza di un autonomo provvedimento di soppressione.

Motivazione della mancata soppressione

La scelta di non sopprimere la rivendita n. 30 poteva ritenersi implicitamente motivata dalla presenza di un soggetto interessato alla gestione della rivendita, circostanza idonea a giustificare la sua riattivazione.

Eccezione di inammissibilità

L’eccezione relativa alla mancata definitività dell’atto, prospettata dall’Agenzia in ragione dell’esperibilità del ricorso gerarchico, non è stata esaminata, poiché l’infondatezza dei motivi consentiva di definire il ricorso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 8, lettera b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq

    La disposizione consente la vendita di tabacchi presso impianti di distribuzione carburanti aventi superficie minima di 500 mq, subordinandola alla disponibilità di un locale chiuso, distinto da quelli al servizio della distribuzione dei carburanti, con superficie utile minima di 30 mq.

  • art. 6, commi 3 e 4, D.M. 21 febbraio 2013, n. 38

    il parametro dimensionale […] si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati

    La norma definisce le caratteristiche del locale chiuso destinato alla rivendita speciale e richiede non solo il rispetto della superficie minima, ma anche l’ultimazione e l’idoneità del locale all’immediato esercizio delle attività, così da consentire i controlli sulla destinazione e sulla conservazione dei tabacchi.

  • art. 2, commi 2 e 3, D.M. 21 febbraio 2013, n. 38

    250 m; una rivendita ogni 1.500 abitanti

    I parametri della distanza minima e della proporzione tra popolazione e punti vendita rilevano nella valutazione dell’istanza; la revoca della licenza di una rivendita concorrente non comporta automaticamente il venir meno della rivendita ai fini di tali parametri.

  • artt. 22 e 23, l. 22 dicembre 1957, n. 1293

    Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, l’istituzione delle rivendite speciali e il patentino per la vendita dei generi di monopolio.

  • art. 27, comma 3, l. n. 1293 del 1957

    La soppressione della rivendita costituisce un provvedimento autonomo e può riguardare anche le rivendite speciali in caso di inattività per un intero esercizio finanziario.

  • art. 53, d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074

    Istituzione delle rivendite speciali - Gestione

    La disposizione conferma la distinzione tra istituzione della rivendita speciale e affidamento della sua gestione; la revoca della licenza di gestione non determina automaticamente la soppressione della rivendita.

  • art. 9, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il parere è reso nell’ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma il rimedio è qualificato come ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Per l’istituzione di una rivendita speciale di tabacchi presso un impianto di distribuzione carburanti, il locale destinato alla vendita deve essere non solo conforme ai requisiti dimensionali, ma anche ultimato e concretamente idoneo all’immediato esercizio delle attività previste; anche la mancata esecuzione delle sole finiture può giustificare il diniego quando impedisca la verifica della destinazione e delle condizioni di conservazione dei tabacchi.
  • L’istituzione di una rivendita speciale e l’affidamento della relativa gestione sono provvedimenti distinti e autonomi. La revoca della licenza di gestione non comporta, di per sé, la soppressione della rivendita né ne determina automaticamente l’irrilevanza ai fini della verifica dei parametri di distanza e di contingentamento.
  • La soppressione di una rivendita speciale richiede un autonomo provvedimento e può essere disposta, in presenza dei relativi presupposti, per inattività durante un intero esercizio finanziario; essa non consegue automaticamente alla revoca della licenza di gestione.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo può risultare anche implicitamente dal complessivo contenuto dell’azione amministrativa, quando una circostanza obiettiva, quale l’esistenza di un soggetto interessato alla gestione della rivendita, renda comprensibile la scelta di non procedere alla soppressione.

Diniego di una rivendita speciale di tabacchi presso un impianto carburanti

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società operante nella distribuzione di carburanti contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La controversia riguardava il diniego dell’istanza per l’istituzione di una rivendita speciale di tabacchi presso un impianto sito nel Comune di Alcamo, nonché gli atti successivi relativi alla riattivazione di una rivendita concorrente e alla sua gestione provvisoria.

Premesse e provvedimenti impugnati

L’Agenzia aveva respinto l’istanza per tre ragioni: la mancata ultimazione del locale destinato alla rivendita; la presenza, a 180 metri, di una rivendita concorrente, a fronte della distanza minima di 250 metri prevista dal D.M. n. 38 del 2013; la saturazione del contingente comunale, calcolato in una rivendita ogni 1.500 abitanti.

La ricorrente ha sostenuto che le sole finiture ancora mancanti non incidessero sulle dimensioni strutturali del locale, che la revoca della licenza della rivendita concorrente avesse effetti sostanzialmente equivalenti alla soppressione e che la rivendita revocata non dovesse essere conteggiata tra i punti vendita attivi.

Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti con cui l’Agenzia aveva riattivato la rivendita n. 30, trasferita presso altro impianto, e aveva autorizzato la gerenza provvisoria in favore di una nuova interessata. La ricorrente ha dedotto che la rivendita fosse definitivamente venuta meno, che la propria istanza fosse anteriore e che l’inattività per tutto il 2022 imponesse la soppressione ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge n. 1293 del 1957.

Eccezione di inammissibilità

L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata definitività del provvedimento, sostenendo che esso avrebbe potuto essere impugnato con ricorso gerarchico davanti alla Direzione regionale Sicilia. La Sezione, dopo avere verificato il rispetto del contraddittorio, ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione poiché i motivi di ricorso erano infondati.

Requisiti del locale destinato alla rivendita

La disciplina primaria è contenuta nell’art. 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011. La disposizione consente la vendita di tabacchi presso impianti di distribuzione carburanti con superficie minima di 500 mq, purché sia disponibile un locale chiuso, distinto da quelli al servizio della distribuzione carburanti, con superficie utile minima di 30 mq.

L’art. 6 del D.M. n. 38 del 2013 specifica le caratteristiche del locale. Esso può essere destinato esclusivamente alla vendita di tabacchi oppure anche ad altre attività, ma non può comprendere l’esposizione o la vendita di oli combustibili, agenti chimici o altri prodotti idonei ad alterare i tabacchi o la loro conservazione. Nella seconda ipotesi il parametro dimensionale è elevato a 50 mq.

Secondo la Sezione, tali requisiti non sono meramente statici o dimensionali. Il locale deve essere ultimato e idoneo all’immediato esercizio delle attività previste, perché solo in questo modo l’Amministrazione può verificare la destinazione effettiva dello spazio e l’assenza di prodotti incompatibili con la vendita e conservazione dei tabacchi. Anche la mancata ultimazione delle sole finiture può quindi legittimare il diniego.

Distinzione tra istituzione e gestione della rivendita

La Sezione ha respinto congiuntamente le censure relative alla rivendita concorrente. L’art. 53 del d.P.R. n. 1074 del 1958 distingue, già sul piano testuale e sistematico, l’istituzione della rivendita dall’affidamento della sua gestione.

L’accoglimento dell’istanza di istituzione crea la rivendita, mentre la licenza attribuisce la gestione alla persona che dispone del locale. Ne consegue che la revoca della licenza non equivale alla soppressione della rivendita e non determina automaticamente il venir meno della rivendita ai fini dei parametri di distanza e di contingentamento.

La soppressione è un provvedimento autonomo. L’art. 27, comma 3, della legge n. 1293 del 1957 la prevede anche per le rivendite speciali quando vi sia inattività per un intero esercizio finanziario. La revoca della licenza e la soppressione, pertanto, non sono misure fungibili né producono gli stessi effetti.

Mancata soppressione e riattivazione

La Sezione ha ritenuto infondato anche il motivo con cui la ricorrente lamentava l’assenza di motivazione sulla scelta di non sopprimere la rivendita n. 30, nonostante l’inattività nel 2022. La motivazione poteva essere ricavata implicitamente dall’esistenza di una persona interessata alla gestione della rivendita, circostanza che spiegava la scelta dell’Amministrazione di mantenerla in essere e riattivarla.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto sia del ricorso straordinario principale sia dei motivi aggiunti. La ricorrente non ha quindi ottenuto l’annullamento del diniego né degli atti relativi alla riattivazione e alla gerenza provvisoria della rivendita concorrente.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaRegolamenti e atti amministrativi generaliRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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