Salta al contenuto
Parere

Parere n. 147/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto dalla società Deas s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Stefanelli, contro il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza Stato-Regioni, e nei confronti di Regione Siciliana, per l’annullamento dei seguenti atti in materia di individuazione della quota di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018: - decreto interministeriale del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze in data 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, n. 216; - decreto del Ministero della salute in data 6 ottobre 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022, n. 251; - decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito nella legge 21 settembre 2022, n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015); - decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 in parte qua (art. 15) e della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in parte qua (art. 1, comma 131), relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; - decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 125, all’art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice «al lordo dell’IVA») e comma 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - decreto assessorile n. 1247 del 13 dicembre 2022 relativo all’«Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; - obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente; - mancato tempestivo accesso, richiesto dalla ricorrente, relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla Regione Siciliana per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società; - ogni altra determinazione, provvedimento e atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati; La ricorrente chiede, inoltre, la condanna dell’Amministrazione alla restituzione della somma compensata o trattenuta in ragione del suddetto payback e di ogni eventuale danno ingiustamente subito.

Giustizia amministrativa202300029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento degli atti statali e regionali relativi alla determinazione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché per la restituzione delle somme trattenute e il risarcimento dei danni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto assessorile siciliano n. 1247 del 13 dicembre 2022, le disposizioni legislative statali istitutive e attuative del payback e gli atti conseguenti, contestando la mancata determinazione annuale e il mancato monitoraggio dei tetti di spesa, la modifica retroattiva dell’equilibrio economico dei contratti, la violazione della concorrenza, degli artt. 3, 23 e 53 Cost. e della direttiva 2006/112/CE, l’assenza di base legale e la violazione della riserva di legge, il difetto di motivazione, la mancata partecipazione procedimentale e l’errata determinazione del fatturato. Ha inoltre chiesto la restituzione delle somme compensate o trattenute, il risarcimento dei danni e la tutela contro il mancato tempestivo accesso alle fatture utilizzate per il calcolo. Nel corso del procedimento sono intervenute la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, la rettifica regionale del 2025 degli importi dovuti e la proroga del termine di pagamento, nonché la pendenza di analoghi giudizi davanti al giudice amministrativo.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto che il ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’impugnazione del decreto assessorile n. 1247 del 2022, poiché tale atto è stato rettificato e sostituito dal decreto n. 942 del 5 settembre 2025, adottato in applicazione della nuova disciplina del 2025, e il termine di pagamento è stato successivamente prorogato con il decreto n. 1093 del 10 ottobre 2025. Per il resto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Il ricorso straordinario siciliano non è esperibile contro disposizioni normative, né contro gli atti di autorità statali estranei al perimetro degli atti amministrativi regionali impugnabili con tale rimedio. Sono inoltre inammissibili le domande di restituzione, risarcimento e tutela dell’accesso, perché il ricorso straordinario ha natura caducatoria e tali pretese devono essere esercitate con gli strumenti processuali propri, inclusi i riti di cui agli artt. 116 e 117 c.p.a. Il decreto regionale di quantificazione è stato qualificato come attività tecnica e vincolata di accertamento del quantum dovuto, dalla quale deriva un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma; ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la spettanza della controversia al giudice ordinario. La Conferenza Stato-Regioni è stata inoltre ritenuta priva di legittimazione passiva, non essendo un’amministrazione autonoma dotata di soggettività giuridica.

Osservazioni

Legittimazione passiva della Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza Stato-Regioni è un organismo di raccordo tra diversi livelli territoriali della pubblica amministrazione e non un’amministrazione autonoma dotata di soggettività giuridica; pertanto è priva di legittimazione passiva nel ricorso.

Impugnazione di disposizioni normative e atti statali

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è esperibile esclusivamente contro atti amministrativi regionali o, nei limiti indicati dalla disciplina applicabile, contro atti oggettivamente regionali. Non possono essere impugnate con tale rimedio le disposizioni legislative statali, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, che costituiscono presupposti statali della determinazione regionale.

Domande di restituzione, risarcimento e accesso

Il ricorso straordinario ha natura caducatoria e consente soltanto domande dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Le domande di restituzione, risarcimento e tutela contro il diniego o il ritardo nell’accesso sono inammissibili; la materia dell’accesso è soggetta ai riti speciali degli artt. 116 e 117 c.p.a.

Natura vincolata dell’atto regionale di quantificazione

Il decreto regionale di individuazione della quota di payback non esprime un potere autoritativo discrezionale, ma un’attività tecnica, ricognitiva e vincolata di quantificazione del fatturato, del superamento del tetto e della quota di ripiano sulla base di presupposti predeterminati dalla legge e dagli atti statali attuativi.

Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

L’obbligo di pagamento e il diritto al corretto calcolo della somma danno luogo a un rapporto obbligatorio tra Regione e impresa fornitrice. In base al petitum sostanziale, la controversia riguarda un diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sopravvenuta carenza di interesse

La rettifica e sostituzione degli elenchi e degli importi contenuti nel decreto regionale n. 1247 del 2022, disposta con il decreto n. 942 del 5 settembre 2025, e la successiva proroga del termine di pagamento con il decreto n. 1093 del 10 ottobre 2025 hanno fatto venir meno l’interesse all’annullamento dell’atto originariamente impugnato, determinando l’improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana

    Il rimedio giustiziale è esperibile esclusivamente avverso atti amministrativi regionali ritenuti lesivi di interessi legittimi e, nelle materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi.

    Delimita l’ambito oggettivo del ricorso straordinario siciliano agli atti amministrativi regionali o oggettivamente regionali.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario ha natura caducatoria.

    Consente, tramite il ricorso straordinario, soltanto domande dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi, non pretese autonome di restituzione, risarcimento o tutela dell’accesso.

  • artt. 14 ss. l. 241/1990

    La Conferenza Stato-Regioni è assimilata, quanto alla funzione di raccordo, alla conferenza di servizi e non è considerata un’amministrazione autonoma dotata di soggettività giuridica.

  • artt. 116 e 117 c.p.a.

    Prevedono i riti speciali applicabili alle controversie in materia di accesso e di silenzio, estranei al perimetro del ricorso straordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    La causa potrà essere riassunta innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario in caso di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 17 d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha previsto il tetto nazionale e regionale alla spesa sanitaria per l’acquisto di dispositivi medici.

  • art. 1, comma 131, l. 228/2012

    Ha fissato il tetto di spesa per i dispositivi medici nella misura massima del 4,4 per cento del Fondo sanitario nazionale.

  • art. 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Ha previsto il calcolo del fatturato delle imprese fornitrici e la quota di ripiano a loro carico in caso di superamento dei tetti regionali.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell’art. 9-ter del d.l. 78/2015, rendendo operative le procedure per la pubblicazione degli elenchi delle imprese obbligate e per il pagamento o la compensazione degli importi.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Ha consentito alle imprese fornitrici di definire i debiti mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

  • artt. 3, 23, 41 e 117, comma 1, Cost.

    Sono stati invocati nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale; la Corte, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto il payback non irragionevole né sproporzionato, qualificandolo come contributo solidaristico ex art. 23 Cost.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    È stato richiamato in relazione all’art. 117, comma 1, Cost.; la Corte costituzionale ha escluso la violazione prospettata.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è esperibile esclusivamente contro atti amministrativi regionali o oggettivamente regionali, non contro disposizioni legislative statali né contro atti di autorità statali che costituiscano presupposti della decisione regionale.
  • Quando l’amministrazione regionale si limita a quantificare, secondo parametri legislativamente predeterminati, un importo dovuto da un’impresa, l’attività ha natura tecnica e vincolata e non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • La controversia relativa al corretto calcolo dell’importo di payback sui dispositivi medici attiene a un rapporto obbligatorio e a un diritto soggettivo dell’impresa fornitrice; in base al petitum sostanziale, essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il ricorso straordinario, avendo natura caducatoria, non è lo strumento idoneo per ottenere autonomamente restituzione di somme, risarcimento del danno o tutela in materia di accesso, che devono essere richiesti mediante i rimedi processuali propri.
  • La sostituzione o rettifica dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, quando il nuovo atto elimina l’utilità concreta dell’annullamento dell’atto originario.
  • La Conferenza Stato-Regioni, in quanto strumento di raccordo e non amministrazione autonoma dotata di soggettività giuridica, non è legittimata passivamente in un ricorso diretto contro gli atti adottati nell’ambito del procedimento di payback.

Ricorso straordinario sul payback dei dispositivi medici

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società fornitrice di dispositivi medici contro gli atti relativi al payback sanitario per gli anni 2015-2018. Il ricorso riguardava, tra l’altro, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e il decreto assessorile siciliano n. 1247 del 13 dicembre 2022, oltre alle disposizioni legislative statali poste a fondamento del meccanismo.

Evoluzione normativa del payback

La disciplina trae origine dall’art. 17 del d.l. 98/2011, che ha previsto un tetto nazionale e regionale alla spesa del Servizio sanitario per l’acquisto di dispositivi medici. L’art. 1, comma 131, della l. 228/2012 ha fissato tale tetto nella misura massima del 4,4 per cento del Fondo sanitario nazionale.

L’art. 9-ter del d.l. 78/2015 ha previsto, in caso di superamento del tetto regionale certificato con decreto interministeriale, un obbligo di ripiano a carico delle imprese fornitrici, in misura pari all’incidenza del loro fatturato sulla spesa regionale complessiva. La quota era fissata al 40 per cento per il 2015, al 45 per cento per il 2016 e al 50 per cento per il 2017 e gli anni successivi.

Il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 ha certificato il superamento dei tetti per il quadriennio 2015-2018 e quantificato complessivamente il ripiano a carico delle imprese in euro 2.085.940.579. L’art. 18 del d.l. 115/2022 ha introdotto il comma 9-bis nell’art. 9-ter del d.l. 78/2015, disciplinando la pubblicazione degli elenchi delle imprese obbligate e i termini per il versamento o la compensazione degli importi. Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 ha dettato linee guida per l’attuazione regionale.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente ha contestato la mancata determinazione annuale dei tetti e il mancato monitoraggio della spesa, deducendo la violazione della proporzionalità e della libertà di iniziativa economica. Ha inoltre lamentato la modifica delle condizioni economiche dei contratti, la violazione della concorrenza, la violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., l’irragionevolezza della base imponibile, la retroattività dell’imposizione, la violazione della direttiva 2006/112/CE, il difetto di motivazione e la mancata partecipazione procedimentale.

Sono state proposte anche domande di restituzione delle somme compensate o trattenute, di risarcimento dei danni e di tutela contro il mancato tempestivo accesso alle fatture utilizzate per il calcolo della quota di payback.

Rilievo della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024

Nel corso dell’istruttoria è stata acquisita la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. La Corte ha ritenuto il meccanismo del payback, per il periodo considerato, non irragionevole né sproporzionato, in quanto funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla tutela della salute.

Il payback è stato qualificato come contributo solidaristico ai sensi dell’art. 23 Cost. La Corte ha escluso la violazione della riserva di legge, poiché la disciplina individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e la procedura di determinazione. È stata esclusa anche la retroattività, poiché l’obbligo di ripiano risultava conoscibile dalle imprese già dal 2015; la normativa del 2022 avrebbe reso operative procedure già previste senza innovare l’elemento sostanziale dell’obbligo. La Corte ha inoltre escluso una lesione dell’affidamento delle imprese sul mantenimento dei prezzi di vendita.

Sopravvenienze normative e regionali

Nel 2025 è stata introdotta una disciplina che ha consentito alle imprese di definire i debiti mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

In applicazione di tale disciplina, la Regione Siciliana ha adottato il decreto assessorile n. 942 del 5 settembre 2025, con cui ha rettificato e sostituito gli elenchi e gli importi contenuti nel decreto n. 1247 del 2022, adeguandoli alle nuove percentuali. Con il successivo decreto n. 1093 del 10 ottobre 2025 è stato prorogato il termine per il versamento.

Limiti oggettivi del ricorso straordinario

Il Collegio ha preliminarmente osservato che la Conferenza Stato-Regioni non è un’amministrazione autonoma dotata di soggettività giuridica e non è quindi legittimata passivamente.

Il ricorso è stato inoltre ritenuto inammissibile nella parte diretta contro le disposizioni legislative statali e contro gli atti ministeriali statali. In base all’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana e alla direttiva presidenziale del 19 giugno 2020, il ricorso straordinario regionale è utilizzabile soltanto contro atti amministrativi regionali o contro atti oggettivamente regionali, ossia atti di autorità statali adottati in materie di competenza regionale e nei limiti indicati dalla disciplina statutaria.

Le disposizioni legislative e gli atti ministeriali impugnati sono stati qualificati come presupposti statali della determinazione regionale e, pertanto, estranei al perimetro del rimedio.

Natura dell’atto regionale e riparto di giurisdizione

Il decreto assessorile n. 1247 del 2022, pur essendo in astratto impugnabile con il ricorso straordinario, è stato ritenuto il risultato di un procedimento interamente vincolato nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità.

Secondo il Collegio, l’amministrazione regionale svolge una mera attività tecnica di quantificazione dell’importo, consistente nell’individuazione delle imprese obbligate, nella certificazione del superamento del tetto, nella determinazione del fatturato e nel calcolo della quota di ripiano. Non si tratta di esercizio di un potere autoritativo discrezionale, ma di un accertamento tecnico di dati economici, aziendali e contabili.

L’impresa fornitrice è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma dovuta. L’importo, determinato mediante l’applicazione matematica di percentuali legislative a un fatturato calcolato secondo parametri predeterminati, costituisce oggetto di un rapporto obbligatorio tra impresa e Regione. In base al criterio del petitum sostanziale, la controversia spetta quindi al giudice ordinario.

Inammissibilità delle domande ulteriori

Il Collegio ha escluso che il ricorso straordinario possa essere utilizzato per ottenere la restituzione delle somme compensate o trattenute e il risarcimento del danno, poiché l’art. 8 del d.P.R. 1199/1971 attribuisce al rimedio natura caducatoria.

Anche la contestazione relativa al mancato tempestivo accesso alle fatture è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario, dovendo essere proposta mediante i riti speciali previsti dagli artt. 116 e 117 c.p.a.

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

La rettifica e sostituzione del decreto n. 1247 del 2022 mediante il decreto n. 942 del 2025 ha fatto venir meno l’utilità concreta dell’annullamento dell’atto originario. La successiva proroga del termine di pagamento ha confermato il mutamento della situazione procedimentale.

Per tale ragione, la parte del ricorso riferita al provvedimento regionale originario è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispositivo e riassunzione

Il parere conclude nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, nel resto, inammissibile. Quanto al difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoAccesso documentale
RamiSanitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.