Parere n. 966/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto, ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di reiezione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29 maggio 2024 con cui è stata respinta la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, per asserita insufficienza del requisito reddituale del datore di lavoro, già titolare di quattro quote. Ha dedotto, con due motivi esaminati congiuntamente, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, ha sostenuto che l’elevato volume d’affari del datore di lavoro, superiore a 770.000 euro, fosse compatibile con l’assunzione di un ulteriore lavoratore, anche considerando che si trattava della conversione di un rapporto stagionale già in essere. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione della possibilità di sostituzione del datore di lavoro.
Il parere
La Sezione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso nei limiti del difetto di motivazione. L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 individua quali presupposti della conversione lo svolgimento regolare di attività lavorativa stagionale in Italia per almeno tre mesi e la disponibilità di una quota per lavoro subordinato. La situazione reddituale del datore di lavoro può essere valutata per prevenire elusioni della disciplina, ma l’amministrazione deve svolgere una verifica tecnica rigorosa e dimostrare concretamente l’insufficienza del reddito rispetto alle retribuzioni complessive dei lavoratori già assunti e da assumere. Nel caso esaminato, la Prefettura si è limitata a richiamare il numero dei lavoratori impiegati e l’insufficienza reddituale, senza confrontarsi adeguatamente con il volume d’affari superiore a 770.000 euro e senza fornire, neppure dopo il parere interlocutorio, elementi specifici idonei a dimostrare l’effettiva incompatibilità di tale capacità economica con l’assunzione di un ulteriore lavoratore. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti del difetto di motivazione.
Osservazioni
Difetto di istruttoria e motivazione
La valutazione della Prefettura è risultata insufficiente e non adeguatamente dettagliata: l’amministrazione ha indicato il numero dei lavoratori già assunti e dedotto l’insufficienza reddituale senza dimostrare concretamente l’incapienza rispetto alle retribuzioni complessive dovute.
Art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 - Presupposti della conversione
La situazione reddituale del datore di lavoro può rilevare per prevenire elusioni, ma non costituisce un ulteriore presupposto autonomo della conversione e deve essere valutata mediante un’istruttoria tecnica rigorosa.
Volume d’affari del datore di lavoro
Un volume d’affari superiore a 770.000 euro non è ictu oculi incompatibile con l’assunzione di un ulteriore lavoratore. Occorrevano elementi specifici, non forniti dall’amministrazione, per dimostrare l’effettiva insufficienza reddituale.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Gli unici presupposti per la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato consistono nello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e nella disponibilità di una quota per lavoro subordinato.
La disposizione individua i presupposti della conversione. La capacità reddituale del datore di lavoro può essere considerata per evitare elusioni, ma richiede una verifica concreta e rigorosa e non può fondare il diniego mediante una motivazione meramente assertiva.
art. 11, d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, i presupposti sono lo svolgimento regolare di attività lavorativa stagionale in Italia per almeno tre mesi e la disponibilità di una quota per lavoro subordinato.
- La capacità reddituale del datore di lavoro può essere valutata dall’amministrazione per prevenire elusioni della disciplina sull’immigrazione, ma tale valutazione deve essere tecnica, concreta e rigorosamente motivata.
- Il diniego fondato sull’incapienza reddituale del datore di lavoro deve dimostrare il rapporto tra il reddito disponibile e le retribuzioni complessive dei lavoratori già assunti e da assumere; non è sufficiente il mero richiamo al numero dei lavoratori impiegati.
- Un volume d’affari elevato non può essere ritenuto incompatibile con l’assunzione di un ulteriore lavoratore in via meramente presuntiva: occorrono specifici elementi istruttori che dimostrino l’effettiva insufficienza della capacità economica.
Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro la Prefettura, avverso il diniego della conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato. Il diniego era stato motivato dall’insufficienza della capacità reddituale del datore di lavoro, già titolare di quattro quote.
Premesse e richiesta
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 29 maggio 2024, conosciuto tramite il difensore il 17 dicembre 2024. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Secondo il ricorrente, il datore di lavoro aveva prodotto un volume d’affari superiore a 770.000 euro, tale da consentire l’assunzione di un ulteriore lavoratore. La circostanza avrebbe dovuto essere valutata anche considerando che la richiesta riguardava la conversione di un rapporto di lavoro stagionale già esistente. È stata inoltre prospettata la mancata valutazione della possibilità di sostituzione del datore di lavoro.
Svolgimento del procedimento consultivo
La domanda cautelare era stata respinta con il precedente parere n. 1093 del 16 ottobre 2025. In quella sede la Sezione aveva chiesto al Ministero dell’interno di trasmettere la relazione istruttoria, indicando e comprovando la capacità reddituale del datore di lavoro nell’anno di riferimento e il suo rapporto con le assunzioni già effettuate e con quella prospettata a tempo indeterminato.
Il Ministero dell’interno ha successivamente trasmesso la relazione istruttoria e chiesto il rigetto del ricorso.
Quadro normativo e presupposti della conversione
La Sezione ha richiamato l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e il precedente del Consiglio di Stato 7 giugno 2023, n. 5604. I presupposti della conversione sono individuati nello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e nella disponibilità di una quota per lavoro subordinato.
La capacità reddituale del datore di lavoro è certamente rilevante per prevenire possibili elusioni della disciplina, ma non può essere valutata in modo automatico o meramente assertivo. L’amministrazione deve verificare concretamente se il reddito sia sufficiente a sostenere le retribuzioni complessive dei lavoratori già assunti e di quelli da assumere.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso, limitatamente al difetto di motivazione.
La Prefettura si era limitata a indicare il numero dei lavoratori assunti dal datore di lavoro e ad affermare l’insufficienza della situazione reddituale. Non aveva però fornito una valutazione tecnica sufficientemente approfondita né aveva dimostrato il rapporto tra la capacità economica del datore e il complesso delle retribuzioni da corrispondere.
In particolare, il volume d’affari superiore a 770.000 euro non risultava ictu oculi incompatibile con l’assunzione di un ulteriore lavoratore. L’amministrazione avrebbe quindi dovuto indicare elementi specifici idonei a dimostrare l’effettiva insufficienza del reddito. Tali elementi non erano stati forniti neppure in riscontro alla richiesta istruttoria contenuta nel precedente parere interlocutorio.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, nei limiti del dedotto difetto di motivazione. La decisione non ha affermato l’automatica spettanza della conversione, ma ha censurato l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione poste a fondamento del diniego.
La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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