Cassazione Penale, Sentenza n. 32578/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte d'appello avrebbe omesso di dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione maturata il 25/02/2022 (prima della pronuncia della sentenza di secondo grado). Il ricorrente fa riferimento agli artt. 157, primo e secondo comma, e 160, secondo comma, cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per prescrizione. La Corte ha precisato che è ammissibile dedurre in cassazione l'intervenuta estinzione per prescrizione (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), ma non ha potuto pronunciare una sentenza assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché dagli atti non emergeva con evidenza la totale assenza del fatto. Considerato che dal 25/02/2017 (data del fatto) al 01/04/2022 (data della sentenza impugnata) è decorso il termine massimo previsto dall'art. 157 c.p., la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma sostanziale relativa al porto di armi/oggetti atti ad offendere; reato contestato al ricorrente.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15
Norma del codice della strada relativa alla guida senza patente; reato contestato al ricorrente.
Codice penale, art. 157, primo e secondo comma
Stabilisce i termini massimi della prescrizione; la Corte ha ritenuto che il termine massimo previsto sia decorso tra il 25/02/2017 e il 01/04/2022, determinando l'estinzione del reato.
Codice penale, art. 160, secondo comma
Norma richiamata con riferimento alle modalità di computo/sospensione o interruzione della prescrizione; dalla sentenza è emerso che non sussistono cause che impediscano il decorso della prescrizione nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b
Consente in cassazione il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche se dedotto con unico motivo; la Corte ha ritenuto ammissibile tale doglianza.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, in casi eccezionali, di pronunciare una decisione più favorevole al condannato se dai soli atti emerge l'evidente insussistenza del fatto; la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorresse e quindi non ha potuto assolvere nel merito.
Massime di principio
- La prescrizione del reato può essere dedotta anche in Cassazione e costituisce motivo valido di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.; il giudice di legittimità verifica se la prescrizione sia effettivamente maturata prima della pronuncia impugnata.
- Se la prescrizione è maturata prima della sentenza di merito e non è stata dichiarata, la Corte di cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato.
- La Corte di cassazione può pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. solo quando dagli atti emerge in modo chiaro e palese l'assenza del fatto o della responsabilità; in mancanza di tale evidenza deve limitarsi ad annullare o rimettere la causa alla cognizione del giudice competente.
- Il calcolo della prescrizione deve partire dalla data di commissione del fatto e tenere conto delle eventuali cause che sospendono o interrompono il corso della prescrizione; è fondamentale documentare queste eventuali cause nel giudizio di merito per evitare che la prescrizione maturi.
- Nei casi in cui la prescrizione maturi durante il corso del giudizio o prima della pronuncia di secondo grado, le parti e i difensori devono sollevare tempestivamente la questione e i giudici di merito devono valutare e dichiarare l'eventuale estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →