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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32578/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte d'appello avrebbe omesso di dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione maturata il 25/02/2022 (prima della pronuncia della sentenza di secondo grado). Il ricorrente fa riferimento agli artt. 157, primo e secondo comma, e 160, secondo comma, cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per prescrizione. La Corte ha precisato che è ammissibile dedurre in cassazione l'intervenuta estinzione per prescrizione (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), ma non ha potuto pronunciare una sentenza assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché dagli atti non emergeva con evidenza la totale assenza del fatto. Considerato che dal 25/02/2017 (data del fatto) al 01/04/2022 (data della sentenza impugnata) è decorso il termine massimo previsto dall'art. 157 c.p., la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prescrizione del reato può essere dedotta anche in Cassazione e costituisce motivo valido di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.; il giudice di legittimità verifica se la prescrizione sia effettivamente maturata prima della pronuncia impugnata.
  • Se la prescrizione è maturata prima della sentenza di merito e non è stata dichiarata, la Corte di cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato.
  • La Corte di cassazione può pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. solo quando dagli atti emerge in modo chiaro e palese l'assenza del fatto o della responsabilità; in mancanza di tale evidenza deve limitarsi ad annullare o rimettere la causa alla cognizione del giudice competente.
  • Il calcolo della prescrizione deve partire dalla data di commissione del fatto e tenere conto delle eventuali cause che sospendono o interrompono il corso della prescrizione; è fondamentale documentare queste eventuali cause nel giudizio di merito per evitare che la prescrizione maturi.
  • Nei casi in cui la prescrizione maturi durante il corso del giudizio o prima della pronuncia di secondo grado, le parti e i difensori devono sollevare tempestivamente la questione e i giudici di merito devono valutare e dichiarare l'eventuale estinzione del reato.

Testo integrale

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