Cassazione Civile, Ordinanza n. 32876/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tributario fondato sull’ipotesi che operasse una società di fatto, qualificata dall’Ufficio come impresa cartiera inserita in una frode carosello nel commercio di autoveicoli. All’esito di controlli della Guardia di Finanza e di successivi riscontri bancari e contabili, l’Amministrazione ritenne che tre soggetti fossero soci di fatto al 33,3% ciascuno: uno di essi avrebbe curato la distribuzione delle autovetture sul territorio nazionale. Prima fu emesso un avviso alla presunta società di fatto per IRES/IRAP/IVA sui ricavi non contabilizzati; poi un avviso personale al contribuente per IRPEF, per trasparenza ex art. 5 TUIR, in ragione della sua partecipazione alla società. Il contribuente impugnò l’atto contestando metodologia di ricostruzione dei ricavi, esistenza della società di fatto, propria qualità di socio e gli elementi presuntivi della partecipazione. In appello l’Ufficio dedusse soprattutto la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudizio andava trattato unitariamente nei confronti di società e soci. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia articolò tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso originario perché riferito a questioni asseritamente proprie dell’avviso emesso alla società; 2) violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 per mancata declaratoria del litisconsorzio necessario; 3) violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. per il mancato riconoscimento della prova presuntiva della qualità di socio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia, vertendo sulla configurabilità di una società di fatto e sulla conseguente imputazione per trasparenza del reddito ai soci, dovesse essere trattata unitariamente nei confronti di tutti i soggetti interessati. Ha quindi dichiarato la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al giudice di primo grado. I primi due motivi sono stati esaminati in via preliminare e, dopo l’accoglimento del secondo, il primo e il terzo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
Invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito.
La Corte lo interpreta nel senso che, nei giudizi tributari su rapporti inscindibili come la società di fatto e l’imputazione per trasparenza ai soci, va integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
Richiamato per il meccanismo di imputazione trasparente del reddito delle società di persone/situazioni assimilate ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.
Richiamato nel terzo motivo in tema di presunzioni semplici; il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel terzo motivo sul riparto dell’onere della prova in ordine alla qualità di socio; il motivo è rimasto assorbito.
Citato incidentalmente come disposizione che consente la riunione dei giudizi, salva l’integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari che investono la configurabilità di una società di fatto e la conseguente imputazione del reddito per trasparenza, la controversia è inscindibile e deve svolgersi nei confronti della società e di tutti i soci, salvo che vengano dedotte esclusivamente questioni personali.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio.
- Quando l’atto impugnato riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria, il giudice non può decidere limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti interessati.
- L’accertamento fondato sull’esistenza di una società di persone o di fatto impone una trattazione unitaria sia dell’atto emesso alla società sia degli atti emessi ai singoli soci per trasparenza.
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