Cassazione Civile, Ordinanza n. 11812/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente. Non essendo possibile ricostruire in questa sede la congruenza dell'avviso di accertamento impugnato con le posizioni oggetto di definizione agevolata, la rinuncia ha determinato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva accertato induttivamente un maggior reddito da lavoro autonomo, disconoscendo la deducibilità di spese per € 76.122,00. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR della Calabria aveva riformato la decisione ritenendo regolare la notifica dell'avviso e osservando che i costi disconosciuti non erano stati documentati in alcun modo. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982, sostenendo che gli inviti al contraddittorio prodromici all'accertamento non erano stati correttamente notificati per compiuta giacenza; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse concentrato la decisione sulla notifica dell'avviso di accertamento e non sulla notifica del presupposto invito al contraddittorio previsto dagli artt. 32, comma 1, nn. 3) e 4), d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, nn. 3) e 4), d.P.R. n. 633/1972. Nel corso del giudizio il ricorrente ha poi depositato una nota di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e di essere in regola con i pagamenti delle rate.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla notificazione per compiuta giacenza degli inviti al contraddittorio prodromici all'accertamento.
Invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla notificazione del presupposto invito al contraddittorio.
artt. 32, comma 1, nn. 3) e 4), d.P.R. n. 600/1973
Richiamati come base normativa dell'invito al contraddittorio prodromico all'accertamento sulle imposte dirette.
artt. 51, comma 2, nn. 3) e 4), d.P.R. n. 633/1972
Richiamati come base normativa dell'invito al contraddittorio prodromico all'accertamento IVA.
art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022
Richiamato in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione quater).
Applicato per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo quando è ritualmente dichiarata, senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- Se il ricorrente dichiara di aderire a una definizione agevolata e di rinunciare al ricorso, la Corte prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio, regolando le spese secondo il criterio delle spese anticipate dalla parte che le ha sostenute.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni valutazione sul merito delle doglianze, incluse quelle relative alla validità delle notifiche e ai vizi dell'accertamento.
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