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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11812/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente. Non essendo possibile ricostruire in questa sede la congruenza dell'avviso di accertamento impugnato con le posizioni oggetto di definizione agevolata, la rinuncia ha determinato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva accertato induttivamente un maggior reddito da lavoro autonomo, disconoscendo la deducibilità di spese per € 76.122,00. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR della Calabria aveva riformato la decisione ritenendo regolare la notifica dell'avviso e osservando che i costi disconosciuti non erano stati documentati in alcun modo. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982, sostenendo che gli inviti al contraddittorio prodromici all'accertamento non erano stati correttamente notificati per compiuta giacenza; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse concentrato la decisione sulla notifica dell'avviso di accertamento e non sulla notifica del presupposto invito al contraddittorio previsto dagli artt. 32, comma 1, nn. 3) e 4), d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, nn. 3) e 4), d.P.R. n. 633/1972. Nel corso del giudizio il ricorrente ha poi depositato una nota di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e di essere in regola con i pagamenti delle rate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo quando è ritualmente dichiarata, senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • Se il ricorrente dichiara di aderire a una definizione agevolata e di rinunciare al ricorso, la Corte prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio, regolando le spese secondo il criterio delle spese anticipate dalla parte che le ha sostenute.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni valutazione sul merito delle doglianze, incluse quelle relative alla validità delle notifiche e ai vizi dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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