Cassazione Civile, Ordinanza n. 23131/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre utenti avevano agito davanti al giudice di pace contro il Comune, gestore del servizio idrico, lamentando che dal gennaio 2008 l'acqua somministrata e venduta risultava non potabile o comunque priva dei requisiti di legge per il superamento dei limiti di arsenico, fluoruri, microcistina e uranio 238. Chiedevano la riduzione al 50% del canone per il periodo di non potabilità, la restituzione delle somme pagate in eccesso e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui il disagio e il pregiudizio alla salute. Il giudice di pace aveva accolto le domande; il tribunale aveva confermato, ritenendo che si trattasse di rapporto privatistico di somministrazione e che la fornitura di acqua non potabile integrasse inadempimento contrattuale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1559 c.c., sostenendo che il rapporto non avrebbe natura privatistica ma sarebbe inserito in un servizio pubblico essenziale regolato dal d.lgs. 152/2006 e che ciò inciderebbe anche sulla facoltà di recesso e sulla tariffazione; 2) vizio motivazionale e violazione delle norme ermeneutiche, deducendo che l'espressione "uso domestico" non coinciderebbe con "uso potabile" e che la sentenza non avrebbe interpretato correttamente l'oggetto del contratto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la predisposizione da parte del Comune di punti di prelievo di acqua potabile per la cittadinanza; 4) violazione del d.P.R. 236/1988, dei regolamenti comunali e del parere della Commissione nazionale di vigilanza, per sostenere la legittimità delle tariffe applicate e l'impossibilità di riduzioni tariffarie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che la programmazione e organizzazione del servizio idrico costituiscono solo il presupposto dell'inadempimento del gestore nel rapporto individuale di utenza e che la somministrazione di acqua non conforme ai parametri di potabilità integra inadempimento contrattuale. Ha aggiunto che la qualificazione privatistica del rapporto non consente una disdetta libera del servizio in un contesto di monopolio, operando l'obbligo di contrattare e di parità di trattamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del significato di "uso domestico" non risultava specificamente devoluta contro la decisione di primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti i passaggi degli atti nei quali il fatto sarebbe stato allegato nei giudizi di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile sotto più profili: il parere della Commissione non è fonte del diritto; i regolamenti comunali non erano stati trascritti o allegati; la censura sul d.P.R. 236/1988 era generica perché non individuava le specifiche disposizioni violate né le affermazioni in diritto contrastanti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del Comune alle spese e con applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rapporto di somministrazione idrica è stato richiamato dal ricorrente per contestarne la qualificazione privatistica; la Corte ha però ribadito che, nel rapporto individuale di utenza, la fornitura di acqua potabile non conforme configura inadempimento contrattuale del gestore.
La Corte ha escluso che la natura privatistica del rapporto attribuisca al Comune una facoltà di interrompere liberamente la somministrazione; in un servizio gestito in monopolio rileva invece l'obbligo di contrattare e di parità di trattamento.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di cessazione del rapporto per eccessiva onerosità o impossibilità; la Corte non accoglie tale impostazione.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1256 c.c. per sostenere la cessazione della prestazione; la Corte non lo considera decisivo.
Censura del ricorrente per sostenere la natura pubblicistica del servizio idrico integrato; la Corte ribadisce che ciò non esclude la tutela del singolo rapporto di utenza in termini contrattuali.
Richiamato dal ricorrente in tema di criteri tariffari; la Corte non ritiene che ciò escluda la responsabilità contrattuale verso l'utente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per i motivi di violazione di legge; la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le censure proposte sotto questo parametro.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per vizio motivazionale/omesso esame di fatto decisivo; i motivi sono stati ritenuti inammissibili nei limiti in cui non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza.
artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369 c.c.
Norme ermeneutiche invocate per contestare l'interpretazione del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non era stata specificamente devoluta la questione contro la sentenza di primo grado.
art. 148 T.U. ambiente
Norma evocata dal ricorrente come censura nuova in appello; il Tribunale l'aveva considerata inammissibile perché introdotta per la prima volta nel gravame.
Direttiva 80/778/CEE
Richiamata dal ricorrente tramite il d.P.R. 236/1988; la Corte osserva che la censura era comunque generica e non specificava le disposizioni violate.
Richiamato per sostenere la correttezza delle tariffe e l'assenza di riduzioni; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e per mancata specificazione delle disposizioni violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel rapporto individuale di utenza del servizio idrico, la fornitura di acqua non conforme ai requisiti legali di potabilità integra inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal gestore, con conseguente azionabilità della tutela risarcitoria da parte dell'utente.
- La programmazione e l'organizzazione del servizio pubblico idrico da parte della pubblica amministrazione costituiscono il contesto del rapporto, ma non elidono la natura contrattuale della singola utenza né trasferiscono la controversia sul piano della legittimità dell'azione amministrativa.
- In un servizio gestito in regime di monopolio, l'ente non può interrompere liberamente la somministrazione; opera l'obbligo di contrattare e il correlato principio di parità di trattamento tra utenti, sicché eventuali modifiche o cessazioni devono essere giustificate e non arbitrarie.
- In cassazione le censure che implichino l'esame di atti normativi secondari, come regolamenti comunali, devono rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza, con trascrizione o allegazione del testo rilevante.
- La deduzione di un fatto decisivo omesso richiede che il ricorrente indichi in modo preciso dove e come quel fatto sia stato introdotto nei giudizi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le fonti non normative, come i pareri di commissioni amministrative, non possono essere invocate come parametro diretto di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
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