Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20822/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un privato aveva impugnato davanti al giudice amministrativo un'intimazione di pagamento con cui l'Agenzia del Demanio gli chiedeva una somma a titolo di recupero coattivo per l'utilizzo di un alloggio demaniale. Nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione egli sosteneva, in sintesi, che l'atto impugnato lo avesse indirizzato alla tutela davanti al giudice amministrativo, menzionando ricorso gerarchico, ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato, senza alcun riferimento al giudice ordinario o a quello tributario; chiedeva inoltre, in via subordinata, chiarimenti sull'eventuale esclusione della giurisdizione tributaria. L'Agenzia del Demanio, nel controricorso, affermava invece che la controversia riguardava canoni dovuti per un bene demaniale concesso in uso, dunque diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, e che pertanto spettava al giudice ordinario. Il Pubblico Ministero eccepiva in via prioritaria l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ma nel merito concludeva anch'egli per la giurisdizione ordinaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il controricorso dell'Amministrazione ma tardivo e quindi improcedibile il ricorso del privato, tuttavia ha affermato che tale improcedibilità non impedisce l'esame dell'istanza di regolamento proposta dalla controparte nella stessa fase. Nel merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che, nelle controversie relative a concessioni amministrative di beni pubblici, le domande aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, quando incidono su diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e non sulla legittimità del rapporto concessorio o sull'esercizio di poteri discrezionali, appartengono al giudice ordinario. Ha inoltre escluso la pertinenza di un orientamento invocato dalla difesa erariale, perché relativo a una diversa fattispecie in cui era stata contestata espressamente l'illegittimità della concessione e richiesto l'accertamento di tale illegittimità. Ha ritenuto infine del tutto estranea la vicenda a qualsiasi materia tributaria. Le spese sono state rinviate al merito.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine di venti giorni dalla notificazione

    il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è improcedibile se non depositato nel termine previsto; il termine è stato computato tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini processuali.

  • art. 133, lett. b), cod. proc. amm.

    richiamato dal giudice amministrativo per un primo apprezzamento negativo della giurisdizione amministrativa.

  • art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241

    l'indicazione erronea del termine o dell'autorità per ricorrere può giustificare la rimessione in termini del privato, ma non modifica il riparto inderogabile di giurisdizione.

  • art. 83, co. 2, d.l. n. 18/2020

    la sospensione dei termini processuali civili per l'emergenza COVID è stata considerata nel calcolo della tempestività.

  • art. 36, co. 1, d.l. n. 23/2020

    ha prorogato fino all'11 maggio 2020 la sospensione emergenziale dei termini processuali.

  • L. n. 27/2020

    conversione con modifiche del d.l. n. 18/2020, richiamata per la disciplina emergenziale dei termini.

  • L. n. 40/2020

    conversione con modifiche del d.l. n. 23/2020, richiamata per la disciplina emergenziale dei termini.

Massime di principio

  • Nel regolamento preventivo di giurisdizione, la tardiva proposizione del ricorso principale ne determina l'improcedibilità, ma non impedisce che la questione sia comunque devoluta alla Corte dalla controparte con autonoma iniziativa nella stessa fase processuale.
  • Nelle controversie relative a concessioni amministrative di beni pubblici, la domanda avente ad oggetto canoni, indennità o altri corrispettivi patrimoniali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando non viene in discussione l'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione né la legittimità del rapporto concessorio in sé.
  • L'erronea indicazione, nell'atto amministrativo, del rimedio impugnatorio o dell'autorità giudiziaria competente può incidere sulla tutela del privato in termini di rimessione in termini, ma non può alterare il riparto di giurisdizione stabilito dalla legge.
  • La controversia resta estranea alla giurisdizione tributaria quando l'oggetto del giudizio è la debenza di corrispettivi per l'utilizzo di un bene demaniale e non un rapporto d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.