Cassazione Civile, Ordinanza n. 37926/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto ritenuto dall'Ufficio co-amministratore e socio occulto di una presunta società di fatto operante all'ombra di una società formalmente esistente e coinvolta in una rilevante frode fiscale. L'Ufficio, qualificando il soggetto come parte di una società in nome collettivo irregolare, gli aveva imputato responsabilità illimitata e diretta per imposte dirette, IVA, sanzioni e interessi dovuti dalla società. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non adeguatamente provato il coinvolgimento del contribuente e valorizzando, tra l'altro, il fatto che le indagini penali e il PVC non lo menzionassero direttamente e che il dominus apparente fosse un altro soggetto. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse reso percepibile l'iter logico della decisione; 2) falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR omesso la corretta valutazione analitica e poi globale degli indizi, trascurando elementi desumibili dalle e-mail e dal complessivo quadro probatorio, e limitandosi a considerazioni frammentarie e al solo esito del procedimento penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché consentiva di comprendere il percorso logico seguito e la ratio decidendi, ossia la valutazione di insufficienza degli indizi raccolti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente omesso di esaminare in modo analitico alcuni elementi indiziari rilevanti, in particolare lo scambio di e-mail e i riferimenti nominali al soggetto, prima di procedere alla valutazione complessiva richiesta in tema di prova presuntiva. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini il materiale indiziario secondo il corretto metodo di valutazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la sua violazione perché la motivazione della CTR era comprensibile e non meramente apparente.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria; non è stata ravvisata violazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma sul contenuto-contenitore della motivazione; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente.
Richiamato come norma sulla motivazione; non ritenuta violata.
art. 111, comma 6, Cost.
Utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata lo rispettasse.
Richiamato per la prova per presunzioni: la Corte ribadisce che gli indizi devono essere valutati prima singolarmente e poi complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Invocato per la rettifica/imputazione fiscale sulla base di interposizione o schermi societari; la Corte non entra nel merito della sua applicazione ma accoglie la censura sulla metodologia di valutazione degli indizi.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici; la Corte richiama il corretto procedimento inferenziale che ne discende.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per incardinare il motivo di ricorso per falsa applicazione di legge.
Richiamato in relazione al procedimento camerale di decisione in Cassazione e alla possibilità di discostarsi dalla proposta del relatore.
Menziato nella ricostruzione del giudice di merito come ritenuto irrilevante; la Corte non si sofferma su una specifica interpretazione perché la questione non è decisiva nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve seguire un duplice passaggio logico: prima selezionare analiticamente gli indizi, scartando solo quelli del tutto privi di rilevanza, poi valutarli complessivamente per verificare se, nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti.
- È censurabile in cassazione la sentenza che, nel valutare la prova indiziaria, ometta di considerare uno o più elementi potenzialmente significativi già nella fase analitica, perché il singolo indizio può acquistare forza probatoria dalla sintesi con gli altri.
- La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire il percorso logico della decisione e la ratio decidendi, anche se la valutazione delle prove possa essere contestata nel merito.
- Nel processo tributario, la contestazione della partecipazione occulta a una struttura societaria può essere fondata su presunzioni, ma il giudice deve esaminare l'intero quadro indiziario senza arrestarsi a singoli dati isolati o a elementi extraprocessuali considerati in modo frammentario.
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