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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11959/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un sollecito di pagamento notificato nel 2016, emesso per il recupero di somme iscritte a ruolo in base a cartelle di pagamento e a comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. Il contribuente sosteneva di non aver ricevuto ritualmente le cartelle e gli atti presupposti, deducendo la nullità della sentenza di appello per violazione delle norme sulla notificazione, perché la CTR aveva ritenuto la notifica valida come per irreperibilità assoluta senza che dalla relata risultasse l’espletamento delle ricerche necessarie. Le amministrazioni resistenti, con controricorso, hanno proposto ricorso incidentale deducendo l’omessa pronuncia su una eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’impugnazione: secondo esse, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente due preavvisi di fermo notificati prima del sollecito, sicché i vizi delle cartelle non potevano più essere fatti valere contro l’atto consequenziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale delle amministrazioni, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare la questione pregiudiziale di inammissibilità dell’impugnazione per mancata tempestiva contestazione degli atti presupposti. Ha quindi dichiarato assorbito il ricorso principale del contribuente, pur osservando che, in astratto, la censura sulla notifica delle cartelle poteva essere fondata se il notificatore non avesse dato conto delle ricerche richieste per l’irreperibilità assoluta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dal contribuente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte ne valuta la corretta applicazione insieme alle norme sulle notifiche eseguite in caso di irreperibilità assoluta.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la notifica non poteva dirsi valida se non preceduta dalle ricerche necessarie per accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la notifica secondo questa disposizione richiede, prima del suo impiego, verifiche volte ad accertare l’irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    indicato come termine decadenziale per l’impugnazione tempestiva degli atti tributari; la mancata impugnazione comporta il consolidamento della pretesa tributaria.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    gli atti impugnabili possono essere gravati solo per vizi propri, salvo il caso degli atti presupposti non notificati; i vizi della cartella devono essere fatti valere contro il primo atto successivo se la cartella è stata ritualmente conosciuta.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • In tema di notificazione degli atti impositivi, la notifica eseguita secondo la disciplina dell’irreperibilità assoluta del destinatario è valida solo se il notificatore abbia previamente svolto e attestato ricerche idonee a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
  • Se il contribuente intende contestare la validità della notifica di una cartella o di un atto presupposto, deve proporre tempestivamente ricorso contro il primo atto successivo conosciuto; la mancata impugnazione nel termine decadenziale determina il consolidamento della pretesa tributaria.
  • Gli atti tributari impugnabili sono contestabili, di regola, solo per vizi propri; i vizi dell’atto presupposto non notificato restano deducibili, ma se l’atto presupposto è stato ritualmente portato a conoscenza, la relativa contestazione non può essere spostata sull’atto consequenziale.
  • Nel giudizio di legittimità, l’omessa pronuncia su una eccezione pregiudiziale che attiene all’ammissibilità dell’impugnazione può giustificare la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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