Cassazione Civile, Ordinanza n. 07806/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di finanziamento cd. Prestitempo stipulato con la banca resistente. Il ricorrente sosteneva di aver sottoscritto un modulo in bianco, poi compilato da terzi senza accordo di riempimento, e per questo aveva proposto querela di falso in via principale. In appello la domanda era stata respinta dal Tribunale e la Corte territoriale aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 486 c.p., 1418 e 1346 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la prova testimoniale avrebbe dimostrato la sottoscrizione in bianco e quindi la natura di biancosegno del modulo, con conseguente riempimento abusivo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 221 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse valorizzato questioni estranee alla querela, come il collegamento negoziale con un contratto di franchising; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 1423 c.c. e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la parziale esecuzione del contratto non potesse sanare alcuna nullità e non avesse rilievo ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco richiede la proposizione della querela di falso quando il riempimento sia avvenuto absque pactis e che, in tal caso, grava sul sottoscrittore l’onere di provare sia la sottoscrizione su foglio non ancora compilato sia l’assenza di patto di riempimento. La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, avendo accertato in fatto che non era stata fornita prova del riempimento abusivo; inoltre ha valorizzato, come elemento valutativo, il successivo comportamento del ricorrente che aveva pagato alcune rate senza contestazioni e la coeva connessione del finanziamento con il contratto di franchising. La Corte ha ritenuto questa una valutazione di merito immune da errori di diritto e non censurabile nei limiti prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta falsità del documento; la Corte non ne fa applicazione diretta, limitandosi a rilevare l’inammissibilità delle censure.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del modulo riempito abusivamente; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità dell’oggetto del contratto; non è ritenuto decisivo dalla Corte.
Invocato per contestare la valutazione probatoria; la Corte osserva che la decisione di merito è congruamente motivata e non sindacabile nei limiti proposti.
Richiamato per censurare l’oggetto della querela di falso; la Corte respinge implicitamente la censura perché la valutazione di merito era corretta.
Invocato per asserita pronuncia su questioni inconferenti; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.
Richiamato per affermare che l’eventuale nullità non sarebbe sanabile dalla parziale esecuzione del contratto; la Corte reputa la censura non decisiva rispetto all’accertamento in fatto.
Invocato in tema di presunzioni; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito che ha escluso la prova del riempimento abusivo.
La Corte ricorda che il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, richiamando il relativo arresto delle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a base dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, quando il riempimento sia avvenuto senza accordo delle parti, richiede la querela di falso.
- In tema di biancosegno, l’onere di provare sia la firma apposta su foglio non ancora compilato sia l’assenza di patto di riempimento grava sul sottoscrittore che contesta il documento.
- La valutazione del giudice di merito che escluda il riempimento abusivo sulla base delle prove acquisite e del comportamento successivo della parte firmataria è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato e non come nuovo riesame del merito.
- La parziale esecuzione del rapporto può essere valorizzata come elemento indiziario incompatibile con la tesi dell’inesistenza di un accordo di riempimento, senza che ciò comporti una sanatoria automatica in diritto.
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