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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17960/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie rese da una struttura privata in regime di accreditamento/convenzione con il servizio sanitario regionale, oltre che di prestazioni di "diagnosi funzionale" rese in favore di alunni diversamente abili. Il curatore del fallimento della società erogatrice e la cessionaria di parte dei crediti hanno chiesto il pagamento di oltre 5 milioni di euro, con interessi e rivalutazione. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto solo parte del credito, ritenendo per altra parte legittimata passivamente la finanziaria regionale indicata dalla normativa e negando gli interessi ex d.lgs. 231/2002. In appello gli originari attori hanno censurato: 1) la negazione della legittimazione passiva dell'ASL per i crediti 2004-2007, sostenendo che, cessato l'incarico della finanziaria regionale, il debitore restava l'ASL; 2) l'interpretazione delle convenzioni del 2004 e 2005, che secondo loro avrebbero previsto un rinvio mobile alla disciplina regionale, poi mutata, con conseguente obbligo di pagamento in capo alle ASL; 3) l'affermazione dell'onere probatorio a loro carico circa il trasferimento alle ASL delle funzioni di pagamento anche per i crediti anteriori al 2009; 4) l'omessa pronuncia, o comunque la falsa applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., per il mancato riconoscimento degli interessi moratori sulle prestazioni di diagnosi funzionale, specie per quelle del 2008 regolate da convenzioni successive al d.lgs. 231/2002. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, per le annualità 2004-2007, la finanziaria regionale era l'ente incaricato del pagamento in base alla normativa e ai contratti, e che la sopravvenuta revoca dell'incarico dal 2009 non incide sui rapporti sorti prima; ha inoltre escluso errori nell'interpretazione delle convenzioni e nell'allocazione dell'onere della prova. Ha poi rigettato anche il quarto motivo, ritenendo che la Corte d'appello si fosse comunque pronunciata sugli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e rilevando che i ricorrenti non avevano adempiuto all'onere di specifica riproduzione delle convenzioni rilevanti per dimostrare l'applicabilità del d.lgs. 231/2002 alle prestazioni di diagnosi funzionale del 2008. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha confermato che, per le prestazioni sanitarie rese negli anni 2004-2007, il soggetto passivamente legittimato al pagamento era la finanziaria regionale individuata dalla normativa e richiamata nei contratti; la successiva cessazione dell'incarico non ha effetto retroattivo sui crediti già maturati. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione d'appello che aveva negato gli interessi moratori richiesti, sia perché la disciplina del d.lgs. 231/2002 non era applicabile ratione temporis alle prestazioni disciplinate da convenzione anteriore alla sua entrata in vigore, sia perché, quanto alle prestazioni di diagnosi funzionale del 2008, i ricorrenti non avevano assolto all'onere di specifica allegazione e riproduzione delle convenzioni da cui pretendevano di far discendere l'applicabilità della disciplina sugli interessi commerciali. Il ricorso incidentale condizionato della ASL è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti principali sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993

    "si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento ... l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"

    La norma individua direttamente nell'ente incaricato del pagamento il debitore inadempiente per le spettanze dovute alle strutture convenzionate, e non nella ASL territorialmente competente.

  • art. 38 l.r. Abruzzo n. 146/1996

    La disposizione regionale, come modificata nel 2004, rileva ai fini dell'individuazione dell'ente incaricato del pagamento nella Regione Abruzzo per il periodo considerato.

  • art. 122 l.r. Abruzzo n. 15/2004

    Ha modificato il sistema regionale dei pagamenti delle ASL, introducendo il servizio di tesoreria unica regionale e la gestione finanziaria affidata alla FIRA per il periodo considerato.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Invocati per censurare l'interpretazione delle convenzioni, ma la Corte ha escluso errori ermeneutici della sentenza di merito.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'inserzione automatica di clausole di legge nelle convenzioni; la censura è stata respinta.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti delle modifiche normative sulle clausole convenzionali; la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta l'affermazione dell'onere probatorio a carico degli attori sulla dedotta modificazione del regime di pagamento.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Per gli interessi dalla domanda giudiziale, la norma richiama la legislazione speciale sui ritardi nelle transazioni commerciali; tuttavia, la sua applicazione è esclusa se la disciplina speciale non è applicabile ratione temporis o se le parti hanno pattuito diversamente.

  • d.lgs. n. 231/2002

    La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali si applica solo a rapporti rientranti nel suo ambito temporale e contrattuale; non opera per convenzioni anteriori alla sua entrata in vigore e, nei rapporti successivi, può essere derogata da pattuizioni contrarie.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto o non ne indica specificamente collocazione e produzione nel giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la motivazione della sentenza comporti comunque il rigetto implicito del motivo o del capo di domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private convenzionate, il soggetto passivamente legittimato va individuato, in linea di principio, nell'ente indicato dalla normativa applicabile ratione temporis come incaricato del pagamento, e non necessariamente nella ASL territorialmente competente.
  • La sopravvenuta cessazione o revoca dell'incarico di pagamento non produce effetti retroattivi sui crediti già maturati nel periodo in cui l'incarico era vigente; per i rapporti sorti anteriormente continua a rilevare il regime originario.
  • L'interpretazione delle convenzioni deve coordinarsi con il dato normativo vigente al momento della loro formazione e dell'esecuzione; una censura di merito che proponga una diversa lettura del testo contrattuale non integra di per sé errore di diritto o vizio motivazionale denunciabile in cassazione.
  • Chi invoca l'applicazione di una disciplina sopravvenuta o di una modifica del regime di pagamento deve allegare e dimostrare i fatti e i documenti rilevanti; non può pretendere che la Corte colmi carenze di specifica allegazione probatoria.
  • Per ottenere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 o, in subordine, quelli ex art. 1284, comma 4, c.c., occorre verificare sia la sussumibilità del rapporto nella transazione commerciale sia la vigenza temporale della disciplina speciale, sia l'eventuale pattuizione difforme delle parti.
  • Nel giudizio di cassazione, il mancato rispetto dell'onere di specifica indicazione e riproduzione dei documenti rilevanti comporta l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della censura basata su tali documenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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