Cassazione Civile, Ordinanza n. 04660/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per maggiori ricavi riferiti agli anni 1998 e 1999 nei confronti di un’associazione sportiva, ritenendo che, per l’assenza dei requisiti associativi, l’ente fosse in realtà una società di fatto esercente attività sportiva con finalità di lucro. Sulla base di tale ricostruzione erano stati notificati anche distinti accertamenti a cinque associati, in proporzione alle rispettive quote, per imposte sui redditi e altri tributi. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’Ufficio ritenendo che in appello fosse stata introdotta una diversa qualificazione del soggetto passivo, vietata dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, e aveva comunque svolto considerazioni di merito sulla natura associativa dell’ente e sulla necessità di individuare i soli ricavi commerciali tassabili. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2247 e 2697 c.c. e dell’art. 148 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente inteso la tesi dell’Ufficio come passaggio da impresa individuale a società di fatto, mentre l’accertamento mirava a dimostrare l’esistenza di una società di fatto celata dietro l’associazione e la finalità lucrativa dell’attività. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 111 TUIR, contestando il riconoscimento del regime fiscale degli enti non lucrativi e la mancata considerazione dell’assenza dei requisiti statutari e gestori richiesti per tale disciplina, nonché l’imputazione del reddito e il mancato riconoscimento dei costi in assenza di scritture e dichiarazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi investissero solo questioni di merito, mentre la vera ratio decidendi della sentenza impugnata era la declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello per violazione del divieto di domande/eccezioni nuove ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Poiché la CTR aveva affrontato il merito solo ad abundantiam, quelle argomentazioni non erano autonomamente censurabili in cassazione senza impugnare la statuizione processuale che sorreggeva la decisione. Conseguentemente l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosi anticipatario; è stata inoltre esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità di una società di fatto con esercizio in comune di un’attività economica e fine di lucro.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale e della natura effettiva del soggetto passivo.
Richiamato dal ricorrente per la disciplina fiscale degli enti associativi e dei relativi requisiti.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riconoscimento del regime degli enti non lucrativi e la tassazione dei relativi redditi.
La CTR ha fondato la decisione di rito sul divieto di proporre in appello domande ed eccezioni nuove, ritenendo che l’Ufficio avesse modificato la qualificazione del soggetto passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
È stato escluso che la norma sul raddoppio del contributo unificato si applichi all’Agenzia delle Entrate, perché le Amministrazioni dello Stato operano con prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all’introduzione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è sorretta da una declaratoria di inammissibilità per nuova domanda o eccezione, il ricorso per cassazione deve investire anzitutto tale ratio processuale; le censure di merito sono inammissibili se non colpiscono la statuizione che ha privato il giudice di appello della potestas iudicandi.
- Le argomentazioni svolte dal giudice d’appello sul merito dopo una pronuncia di inammissibilità hanno valore meramente ad abundantiam e non costituiscono autonoma ratio decidendi impugnabile in cassazione.
- Non sussiste interesse a ricorrere per contestare valutazioni di merito rese solo in via ipotetica o rafforzativa, quando la decisione è già definitivamente sorretta da una ratio processuale autonoma e sufficiente.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità non si applica alle Amministrazioni dello Stato che versano le imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito.
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