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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02072/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti, in qualità di terze interessate, hanno chiesto la revocazione della confisca di prevenzione di beni loro formalmente intestati disposta nei confronti del congiunto Sandro Monteleone. Hanno dedotto l'emergere di prove nuove successive al giudicato: documentazione rinvenuta nel maggio 2023 (ricevute della fiduciaria Fidintra e movimentazioni su un conto svizzero) e notizie sul sinistro stradale subito da Cesare Pelucchi negli USA nel 1967, nonché dichiarazioni di un dipendente fiduciario (Silvestri), volte a dimostrare che il conto era stato alimentato con un capitale derivante da risarcimento del 1967 e da compensi in nero degli anni successivi; tali elementi, secondo le ricorrenti, dimostravano l'origine lecita delle somme e la non riconducibilità ai presupposti della confisca. Hanno inoltre censurato la tardività delle istanze, l'omesso esercizio di poteri istruttori da parte del giudice della revocazione e l'illegittima applicazione retroattiva della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, in subordine, manifestamente infondati. Motivi principali: 1) inammissibilità per difetto formale di rappresentanza in Cassazione, poiché i difensori originari non avevano allegato in originale la procura speciale richiesta per il terzo interessato (art. 100 c.p.p.), e la successiva produzione tardiva di procure speciali non ha sanato il difetto; 2) sul merito, anche se esaminati, i ricorsi risultavano manifestamente infondati: le presunte prove nuove erano o deducibili o producibili nel procedimento di prevenzione (quindi non rilevanti come 'nuove' ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011), oppure non idonee a dimostrare in modo decisivo l'origine lecita delle somme; il giudice della revocazione non è titolare dei poteri inquisitori del giudice della prevenzione e non doveva disporre d'ufficio indagini ex art. 20 d.lgs. 159/2011 nel procedimento di revocazione; la questione della presunta irretroattività della confisca non poteva essere prospettata dal terzo interessato e, comunque, è stata ritenuta infondata alla luce dell'orientamento che esclude la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese e alla rifusione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 28, comma 3

    Il termine semestrale per proporre la revocazione decorre dalla scoperta della prova nuova; la Corte ha ritenuto che alcune prove erano deducibili o scoprite anteriormente e quindi le istanze presentate il 21/09/2023 risultavano tardive

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 20

    Il potere istruttorio officioso previsto per il giudice della prevenzione non è esportabile automaticamente nel procedimento di revocazione; il giudice della revocazione segue le regole della revisione (artt. 630 e ss. c.p.p.) e non ha gli stessi poteri inquisitori

  • codice di procedura penale - art. 100

    Per proporre ricorso per cassazione il difensore del terzo interessato deve essere munito della procura speciale prescritta: l'assenza di tale procura rende inammissibile il ricorso in Cassazione

  • codice di procedura penale - art. 125, comma 3

    Regola sull'omesso esame di prove e motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze per omesso esame, ritenendo congrua la valutazione del giudice di merito

  • codice penale - art. 2

    Il principio di irretroattività delle norme penali non si estende alle misure di prevenzione patrimoniali ritenute non sanzionatorie; la Corte ha confermato la possibilità di applicare la disciplina vigente al momento dell'applicazione della misura

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 7

    Il divieto di retroattività delle pene non è applicabile alle misure di prevenzione qualora queste non abbiano natura punitiva; la Corte ha richiamato orientamenti nazionali e internazionali che sostengono questa distinzione

  • codice di procedura penale - artt. 630 e ss. (revisione)

    Il procedimento di revocazione della confisca segue, per compatibilità, le regole della revisione; pertanto limiti istruttori e onere probatorio sono quelli propri degli strumenti revisionali

  • codice di procedura civile - art. 182, comma 2

    La disposizione civile sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza non è applicabile al ricorso per cassazione in materia penale- prevenzione per sanare l'assenza della procura speciale

Massime di principio

  • Per il terzo interessato che impugna in Cassazione un decreto di rigetto della revocazione della confisca, è indispensabile allegare la procura speciale prevista dall'art. 100 c.p.p.; la mancata produzione originaria provoca inammissibilità che non può essere sanata tardivamente
  • La revocazione della confisca richiede prove effettivamente 'nuove' e decisive: documenti o elementi che fossero deducibili o producibili nel procedimento originario non sono considerati novità rilevanti, salvo impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore
  • Il termine semestrale per proporre la revocazione decorre dalla scoperta dell'elemento ultimo e decisivo; tuttavia la Corte valorizza se le stesse prove potevano essere scoperte o acquisite prima, riducendo la protezione per scoperte ritardate senza valida giustificazione
  • Il giudice della revocazione non dispone automaticamente dei più ampi poteri istruttori del giudice di prevenzione; l'attività istruttoria nel procedimento di revocazione è limitata dal regime della revisione
  • La prova dell'origine lecita di somme reclamate dal terzo grava sul terzo medesimo; la mera produzione di documentazione finanziaria generica o dichiarazioni non corroborate non è sufficiente a rimuovere il giudicato sulla confisca
  • Le questioni sull'irretroattività delle misure di prevenzione vanno valutate alla luce della giurisprudenza che distingue misure preventive da pene: molte decisioni ritengono non applicabile l'art. 2 c.p. alle misure di prevenzione patrimoniali, rendendo possibile l'applicazione della normativa vigente al momento dell'adozione della misura

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