Cassazione Civile, Ordinanza n. 09636/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società, già inizialmente ammesse al c.d. Fondo Salva Opere istituito dall'art. 47 d.l. n. 34/2019, hanno impugnato dinanzi al giudice amministrativo il decreto ministeriale con cui erano state espunte dall'elenco degli ammessi al Fondo, insieme alla relazione presupposta e agli atti connessi. L'esclusione era stata motivata dal Ministero assumendo che i crediti della ricorrente fossero stati già soddisfatti nella procedura concorsuale dell'appaltatore, mediante attribuzione di azioni/SFP, con conseguente venir meno del requisito del "credito insoddisfatto" richiesto dalla legge. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno declinato/confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. In Cassazione le società hanno dedotto violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che il Ministero avesse esercitato un potere discrezionale e autoritativo di revoca, idoneo a degradare la posizione da diritto soggettivo a interesse legittimo e a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio di Stato sulla giurisdizione e ha affermato che la controversia appartiene al giudice ordinario. Ha osservato che il Fondo Salva Opere attribuisce un beneficio previsto direttamente dalla legge, subordinato solo alla verifica dell'esistenza di presupposti oggettivi e puntualmente indicati, senza alcuna valutazione discrezionale dell'amministrazione sull'an, quid e quomodo dell'erogazione. L'atto di esclusione/decadenza adottato dal Ministero è stato quindi qualificato come semplice riscontro del venir meno dei presupposti legali dell'ammissione, non come esercizio di potere autoritativo discrezionale o di autotutela. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese sono state compensate per la non uniformità dei precedenti amministrativi e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
norma sul ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato dalla ricorrente come parametro del riparto di giurisdizione
invocati per sostenere la giurisdizione amministrativa
esclusa la ricorrenza di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
art. 47 d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019
istituisce il Fondo Salva Opere e prevede che il Ministero eroghi le risorse dopo verifica dei presupposti legali, in particolare l'esistenza di crediti insoddisfatti e il loro ammontare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il possibile ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando un beneficio o finanziamento pubblico è attribuito direttamente dalla legge sulla base di presupposti oggettivi e predeterminati, la posizione del privato è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La mera attività di verifica amministrativa dell'esistenza dei presupposti di legge, anche se richiede istruttoria e valutazioni tecnico-fattuali, non integra di per sé esercizio di potere discrezionale idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.
- La revoca o esclusione da un beneficio legale non è automaticamente espressione di autotutela autoritativa: se discende dal riscontro del venir meno dei presupposti originari o sopravvenuti previsti dalla legge, la controversia resta nella sfera del diritto soggettivo.
- Nel riparto di giurisdizione sulle sovvenzioni pubbliche rileva il criterio dell'an, quid e quomodo dell'erogazione: se tali profili sono rimessi alla discrezionalità dell'amministrazione, la posizione è di interesse legittimo; se sono già fissati dalla legge e all'amministrazione resta un controllo vincolato, la posizione è di diritto soggettivo.
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