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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19678/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale adottata il 16 agosto 2015. La condomina sosteneva di avere tempestivamente contestato la delibera, ma i giudici di merito hanno ritenuto l'impugnazione tardiva perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. In particolare, la ricorrente aveva inviato al condominio una raccomandata il 18 settembre 2015 con cui comunicava di avere avviato il procedimento di mediazione; tuttavia la domanda di mediazione era stata depositata solo il 20 ottobre 2015, quando la decadenza era già maturata. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1137 c.c., sostenendo che il deposito dell'istanza di mediazione, anche se non notificata, impedirebbe la decadenza dall'impugnazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., lamentando che la delibera dovesse ritenersi nulla per tardiva convocazione, perché l'avviso di convocazione sarebbe pervenuto troppo a ridosso dell'assemblea.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla tardività del deposito della domanda di mediazione rispetto al termine di 30 giorni e sul fatto che la semplice raccomandata non equivale all'avvio del procedimento di mediazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione delle regole sulla convocazione dell'assemblea condominiale integra, secondo giurisprudenza costante, causa di annullamento e non di nullità della delibera; inoltre la questione risultava comunque assorbita dalla declaratoria di tardività dell'impugnazione. La Corte ha quindi confermato l'esito di merito sfavorevole alla ricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    il termine di 30 giorni per impugnare la delibera è perentorio e la decadenza si verifica se la domanda di mediazione è depositata solo oltre tale termine; una mera raccomandata di preavviso non equivale all'avvio del procedimento di mediazione.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    la violazione delle prescrizioni sulla convocazione dell'assemblea integra un vizio di annullabilità della delibera e non di nullità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta nel rito camerale sulla base della proposta del relatore condivisa dal collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 9839 del 2021

    la violazione delle regole sulla convocazione dell'assemblea condominiale determina annullabilità della delibera.

  • Cass. S.U. n. 4806 del 2005

    richiamata per il medesimo principio sulla natura annullabile del vizio di convocazione.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni delle delibere condominiali, il rispetto del termine di decadenza di 30 giorni va verificato con riferimento all'effettivo deposito della domanda di mediazione presso l'organismo competente, non alla sola comunicazione stragiudiziale dell'intenzione di mediare.
  • La semplice raccomandata con cui si annuncia l'avvio della mediazione non produce, di per sé, gli effetti impeditivi della decadenza previsti per il deposito dell'istanza di mediazione.
  • La violazione delle regole sulla convocazione dell'assemblea condominiale non determina nullità della delibera, ma solo annullabilità; pertanto tale vizio non può essere fatto valere oltre il termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non aggredisce la concreta ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiNotificazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiDecadenzaNullitàGiudicato

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