Sentenza del 03/05/2023 n. 11536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento e della sanzione per omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali per l'anno 2010 (importo imposta Euro 15.014,39; totale con interessi e sanzione Euro 20.733,06), in relazione a una concessione comunale su area demanio marittimo adibita a ristorante/cinema. In cassazione la ricorrente deduceva: (i) difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per effetto di un presunto giudicato implicito formato con sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla definizione agevolata prevista dalla L. 27/12/2013, n.147, art.1, commi 732-733; (ii) violazione o falsa applicazione della L. 27/12/2013 e normativa regionale e mancato esame del fatto decisivo secondo cui la rideterminazione del canone per effetto della definizione agevolata avrebbe dovuto comportare la riduzione corrispondente dell'imposta regionale; (iii) richiamo alla disciplina della transazione (art.1965 c.c.) e dedotta inapplicabilità della sanzione amministrativa ove l'imposta fosse stata erroneamente calcolata dall'ente impositore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (difetto di giurisdizione) ritenendo corretta la competenza del giudice tributario per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di atti impositivi relativi all'imposta regionale sulle concessioni, anche se per la determinazione dell'imponibile dovrà eventualmente essere accertata incidentalmente la misura del canone. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che, se il canone è stato effettivamente ridotto e riscosso nella misura ridotta per effetto della definizione agevolata (transazione/condono), la base imponibile dell'imposta regionale deve essere commisurata al canone effettivamente versato; di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo motivo e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 732-733
Disposizioni sulla definizione agevolata dei procedimenti pendenti alla data del 30/9/2013 mediante versamento in percentuale (30% o 60%) delle somme dovute per canoni e indennizzi demaniali
I commi disciplinano una definizione transattiva dei canoni demaniali; la Corte rileva l'analogia con altri istituti di condono e riconosce che il versamento ridotto, perfezionando la definizione, ha natura solutoria e incide sulla misura del canone effettivamente pagato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, commi 1 e 3
Attribuisce la giurisdizione al giudice tributario per le controversie in materia di tributi regionali; il giudice tributario può, incidentalmente, accertare la misura del canone per determinare l'imponibile.
L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
Richiamata come fonte che collega la base imponibile alla disciplina del canone; la Corte usa il riferimento per argomentare che l'imposta deve seguire il canone effettivamente versato.
L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1
Norma regionale richiamata in relazione alla determinazione della base imponibile e alla commisurazione dell'imposta al canone effettivamente percepito.
Richiamato per il principio dell'accertamento idoneo a fare stato inter partes: la Corte osserva che l'obiter dictum del Tribunale di Lucca non integra un atto idoneo a produrre giudicato opponibile rispetto all'avviso impositivo regionale.
Riferimento alla transazione: la Corte considera che la transazione/definizione che determina il versamento ridotto ha efficacia solutoria sull'obbligazione relativa al canone e, dunque, incide sulla base imponibile collegata.
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 100, commi 7-10
Citato come analogia giurisprudenziale: le definizioni agevolate dei canoni demaniali sono state ritenute materie devolute alla giurisdizione ordinaria quando riguardano la determinazione del canone, ma non incidono sull'ambito tributario quando l'oggetto è l'imposta in quanto tale.
Corte Costituzionale, sentenza 13 aprile 2018, n. 73
Dichiarata per avere ampliato l'ambito di applicazione della definizione agevolata del 2013 anche agli enti diversi dallo Stato, a motivo dell'omogeneità delle situazioni; citata per contesto normativo e giurisprudenziale.
Massime di principio
- La giurisdizione: le controversie aventi per oggetto un atto impositivo regionale (accertamento fiscale e sanzione) spettano al giudice tributario anche quando per determinare l'imponibile sia necessario accertare incidentalmente la misura del canone concessorio.
- Effetto della definizione agevolata: il versamento effettuato in forza di una definizione/transazione demaniale ha natura solutoria dell'obbligazione e determina la misura del canone effettivamente pagato, che deve costituire la base imponibile dell'imposta regionale collegata.
- Limiti del giudicato: una pronuncia civile che dispone la cessazione della materia del contendere ovvero contiene obiter dictum non produce automaticamente effetto di giudicato capace di precludere l'azione dell'ente impositore o la valutazione del giudice tributario sull'imposta regionale.
- Transazione e imposta: la riduzione negoziata del canone (transazione/definizione) incide sul presupposto di fatto del tributo quando il tributo è calcolato in percentuale sul canone; quindi l'ammontare effettivamente versato assume rilievo anche ai fini fiscali.
- Eccezione di rito tardiva: il contribuente che ha scelto inizialmente una giurisdizione e ne è stato soccombente sul merito non può utilizzare in appello la medesima sentenza per contestare la giurisdizione, salvo specifiche condizioni previste dalla giurisprudenza consolidata.
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