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Sentenza

Sentenza del 03/05/2023 n. 158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento imposte - Violazione contraddittorio - Sussiste - Remissione atti primo giudice - Carenza motivazione - Difetto notifica - Non sussistono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI 2016 per omesso versamento (€ 344,00). In primo grado il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio (richiesta di pubblica udienza ex art. 27 D.L. 137/2020) e, in via principale, ha eccepito vizî relativi a: mancata protocollazione informatica (presunta violazione art. 23 Codice Digitale), difetto di sottoscrizione autografa del funzionario responsabile e mancanza di determina che autorizzasse l'uso della firma a stampa, carenza di motivazione dell'avviso, violazione della sequenza procedimentale prevista dall'art. 50 del regolamento comunale (omessa notifica di atti precedenti e del sollecito), e omessa pronuncia del primo giudice su alcune eccezioni.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado (Umbria) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la violazione del diritto al contraddittorio (art. 27 D.L. 137/2020 in relazione all'art. 111 Cost.), ma, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 D.lgs. 546/1992, ha deciso la controversia nel merito senza remissione al giudice di primo grado. Sul merito l'appello è stato respinto: l'avviso di accertamento è risultato regolarmente protocollato (n. prot. 40973 del 14.12.2020), la mancanza di specifiche formalità informatiche o di una firma autografa non è stata ritenuta causa di nullità quando l'atto raggiunge lo scopo della conoscibilità della pretesa; la indicazione del funzionario responsabile e la motivazione sono state ritenute sufficienti; inoltre risultava in atti un precedente sollecito di pagamento (n. 1379 del 9.8.2017, raccomandata A/R consegnata il 22.9.2017). Appellante condannato al pagamento delle spese di lite (€ 150,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Art. 111 Costituzione

    Principio del giusto processo e diritto di difesa inteso includere il contraddittorio orale: non comprimibile, garantisce la facoltà di illustrare le proprie argomentazioni in udienza.

  • Art. 27 D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Regime emergenziale che ha disciplinato modalità alternative di trattazione delle udienze (stato degli atti, trattazione scritta, udienza pubblica da remoto) ma prevede espressamente la possibilità per le parti di insistere per la discussione e ottenere rinvio a nuovo ruolo; la mancata concessione di tale facoltà può comportare nullità della decisione per violazione del contraddittorio.

  • Art. 59 D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina i vizi delle sentenze che comportano nullità e le conseguenze: il vizio per violazione del contraddittorio determina nullità della sentenza, ma non rientra tra i casi che impongono necessariamente la remissione al primo giudice; è prevista la possibilità che la Corte d'appello decida nel merito (secondo comma).

  • Art. 23 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

    Rilevato dall'appellante in relazione alla protocollazione informatica; il Collegio ha ritenuto che l'eventuale mancata formazione elettronica o protocollazione non comporti automaticamente nullità dell'atto se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscibilità della pretesa tributaria.

  • Art. 50 regolamento comunale di Corciano

    Richieste dal ricorrente per presunta violazione della sequenza procedimentale (notifiche e solleciti). Il Collegio ha però ritenuto che, sul punto, l'istruttoria dimostrasse ricezione di atti prodromici (es. sollecito 2017), quindi la contestazione procedurale non ha inficiato l'efficacia dell'avviso.

Massime di principio

  • La violazione del diritto al contraddittorio (es. diniego di pubblica udienza richieste ai sensi dell'art. 27 D.L. 137/2020) comporta la nullità della sentenza di primo grado, ma non necessariamente la remissione degli atti al primo giudice: il giudice di grado superiore può validamente decidere nel merito ai sensi dell'art. 59 D.lgs. 546/1992.
  • Difetti formali relativi a protocollazione informatica o a modalità della firma non sono automaticamente causa di nullità dell'avviso di accertamento se l'atto ha comunque reso conoscibile la pretesa tributaria, è identificabile l'organo di provenienza e il contribuente può comprendere il 'perché' e il 'quanto'.
  • La mancanza della sottoscrizione autografa o l'uso di firma a stampa richiedono valutazione concreta: se la responsabilità del funzionario è individuabile e risultano elementi che legittimano l'atto, la nullità formale non è automatica.
  • Per valutare la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, non è necessaria una motivazione analitica se l'atto consente al contribuente di capire ragioni, importo e organo emittente; la prova di notifiche precedenti (es. sollecito con A/R) rafforza la regolarità procedimentale.
  • Chi impugna deve indicare in modo specifico i vizi; l'eccezione di violazione del contraddittorio deve essere tempestiva e documentata (richiesta formale di udienza o prova dell'avvenuta istanza).
  • In materia tributaria la giurisprudenza tende a preferire la soluzione sostanziale (conoscibilità e utilità pratica dell'atto) rispetto alla nullità automatica per vizi meramente formali, salvo che il vizio abbia realmente pregiudicato il diritto di difesa.

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