Sentenza del 03/05/2023 n. 158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Violazione contraddittorio - Sussiste - Remissione atti primo giudice - Carenza motivazione - Difetto notifica - Non sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI 2016 per omesso versamento (€ 344,00). In primo grado il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio (richiesta di pubblica udienza ex art. 27 D.L. 137/2020) e, in via principale, ha eccepito vizî relativi a: mancata protocollazione informatica (presunta violazione art. 23 Codice Digitale), difetto di sottoscrizione autografa del funzionario responsabile e mancanza di determina che autorizzasse l'uso della firma a stampa, carenza di motivazione dell'avviso, violazione della sequenza procedimentale prevista dall'art. 50 del regolamento comunale (omessa notifica di atti precedenti e del sollecito), e omessa pronuncia del primo giudice su alcune eccezioni.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado (Umbria) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la violazione del diritto al contraddittorio (art. 27 D.L. 137/2020 in relazione all'art. 111 Cost.), ma, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 D.lgs. 546/1992, ha deciso la controversia nel merito senza remissione al giudice di primo grado. Sul merito l'appello è stato respinto: l'avviso di accertamento è risultato regolarmente protocollato (n. prot. 40973 del 14.12.2020), la mancanza di specifiche formalità informatiche o di una firma autografa non è stata ritenuta causa di nullità quando l'atto raggiunge lo scopo della conoscibilità della pretesa; la indicazione del funzionario responsabile e la motivazione sono state ritenute sufficienti; inoltre risultava in atti un precedente sollecito di pagamento (n. 1379 del 9.8.2017, raccomandata A/R consegnata il 22.9.2017). Appellante condannato al pagamento delle spese di lite (€ 150,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Art. 111 Costituzione
Principio del giusto processo e diritto di difesa inteso includere il contraddittorio orale: non comprimibile, garantisce la facoltà di illustrare le proprie argomentazioni in udienza.
Art. 27 D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Regime emergenziale che ha disciplinato modalità alternative di trattazione delle udienze (stato degli atti, trattazione scritta, udienza pubblica da remoto) ma prevede espressamente la possibilità per le parti di insistere per la discussione e ottenere rinvio a nuovo ruolo; la mancata concessione di tale facoltà può comportare nullità della decisione per violazione del contraddittorio.
Art. 59 D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina i vizi delle sentenze che comportano nullità e le conseguenze: il vizio per violazione del contraddittorio determina nullità della sentenza, ma non rientra tra i casi che impongono necessariamente la remissione al primo giudice; è prevista la possibilità che la Corte d'appello decida nel merito (secondo comma).
Art. 23 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
Rilevato dall'appellante in relazione alla protocollazione informatica; il Collegio ha ritenuto che l'eventuale mancata formazione elettronica o protocollazione non comporti automaticamente nullità dell'atto se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscibilità della pretesa tributaria.
Art. 50 regolamento comunale di Corciano
Richieste dal ricorrente per presunta violazione della sequenza procedimentale (notifiche e solleciti). Il Collegio ha però ritenuto che, sul punto, l'istruttoria dimostrasse ricezione di atti prodromici (es. sollecito 2017), quindi la contestazione procedurale non ha inficiato l'efficacia dell'avviso.
Massime di principio
- La violazione del diritto al contraddittorio (es. diniego di pubblica udienza richieste ai sensi dell'art. 27 D.L. 137/2020) comporta la nullità della sentenza di primo grado, ma non necessariamente la remissione degli atti al primo giudice: il giudice di grado superiore può validamente decidere nel merito ai sensi dell'art. 59 D.lgs. 546/1992.
- Difetti formali relativi a protocollazione informatica o a modalità della firma non sono automaticamente causa di nullità dell'avviso di accertamento se l'atto ha comunque reso conoscibile la pretesa tributaria, è identificabile l'organo di provenienza e il contribuente può comprendere il 'perché' e il 'quanto'.
- La mancanza della sottoscrizione autografa o l'uso di firma a stampa richiedono valutazione concreta: se la responsabilità del funzionario è individuabile e risultano elementi che legittimano l'atto, la nullità formale non è automatica.
- Per valutare la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, non è necessaria una motivazione analitica se l'atto consente al contribuente di capire ragioni, importo e organo emittente; la prova di notifiche precedenti (es. sollecito con A/R) rafforza la regolarità procedimentale.
- Chi impugna deve indicare in modo specifico i vizi; l'eccezione di violazione del contraddittorio deve essere tempestiva e documentata (richiesta formale di udienza o prova dell'avvenuta istanza).
- In materia tributaria la giurisprudenza tende a preferire la soluzione sostanziale (conoscibilità e utilità pratica dell'atto) rispetto alla nullità automatica per vizi meramente formali, salvo che il vizio abbia realmente pregiudicato il diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mag 2023Sentenza del 03/05/2023 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 3 mag 2023Sentenza del 03/05/2023 n. 547 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 3 mag 2023Sentenza del 03/05/2023 n. 2591 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 3 mag 2023Sentenza del 03/05/2023 n. 2860 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 3 mag 2023Sentenza del 03/05/2023 n. 11518 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 mag 2023Sentenza del 03/05/2023 n. 11536 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →