Sentenza del 03/05/2023 n. 2591 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Imu-Ici -- Riduzione dell'imposta al 50% - Fabbricati inagibili o inabitabili - Non costituisce manutenzione straordinaria la demolizione e il rifacimento dell'immobile - Il mancato utilizzo del modulo predisposto dal Comune non costituisce motivo per negare l'agevolazione. (G.T.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'agevolazione prevista dall'art. 8 d.lgs. 504/1992 (riduzione del 50% per fabbricati inagibili/inabitabili) sostenendo che i lavori eseguiti consistevano in parziale demolizione e ricostruzione a causa della fatiscenza dell'immobile e non in mera manutenzione straordinaria. Il Comune aveva negato l'agevolazione anche per mancato uso della modulistica comunale e aveva contestato la natura dei lavori. La Cassazione, con sent. n. 10724/21, ha stabilito che la carenza formale (mancato utilizzo del modulo comunale) non può impedire la verifica nel merito dei presupposti sostanziali dell'agevolazione e ha rimesso la decisione alla CTR.
La decisione
La CTR in sede di riassunzione ha accolto l'appello della società: ha ritenuto che la documentazione prodotta (DIA luglio 2009 e dicembre 2010, relazioni tecniche e sopralluogo del prof. ing. S.L. e relazione dell'ing. B.S.) dimostrasse l'urgenza dei lavori e la necessità di demolizione e ricostruzione di parti consistenti dell'immobile, sicché non si era in presenza di mera manutenzione straordinaria. Ne consegue il riconoscimento del diritto all'agevolazione ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 10 del regolamento comunale n.69/2010. Sono inoltre liquidate le spese di giudizio in favore della soccombente, per complessivi euro 3.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Prevede la riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili; il giudice ha ritenuto applicabile l'agevolazione quando i presupposti sostanziali siano provati, anche se sussiste una carenza formale nella modulistica.
Comune di Roma Capitale, Regolamento n. 69/2010 (art. 10) e n. 47/2011
Regolamento n.69/2010, art. 10
Pur prevendendo modulistica e procedure comunali per la comunicazione, il mancato utilizzo del modulo non può automaticamente precludere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sostanziali per l'agevolazione.
Cassazione, sentenza n. 10724/2021
Principio di diritto secondo cui la carenza formale della comunicazione (es. mancato uso del modulo comunale) è mera irregolarità formale e non può impedire la verifica nel merito dei presupposti per ottenere l'agevolazione ICI/IMU.
d.lgs. n. 546/1992, art. 53 comma 1
Riferimento invocato dal Comune per eccepire inammissibilità dell'appello (per mancata specificazione dei motivi); la CTR ha però respinto l'eccezione ritenendo chiaro l'oggetto della richiesta di revisione (difetto di motivazione della sentenza di primo grado).
Massime di principio
- La mancata presentazione della modulistica comunale non costituisce di per sé motivo sufficiente per negare agevolazioni fiscali; l'amministrazione deve comunque verificare i presupposti sostanziali.
- Lavori di parziale demolizione e ricostruzione necessari per ragioni di fatiscenza dell'immobile possono non rientrare nella categoria di 'manutenzione straordinaria' e possono dunque giustificare l'agevolazione per inagibilità/inabitabilità se adeguatamente documentati.
- La prova documentale utile comprende comunicazioni edilizie (es. DIA), relazioni tecniche, perizie e verbali di sopralluogo che attestino lo stato di degrado e l'urgenza degli interventi.
- In caso di diniego basato su profili formali, il contribuente deve proporre ricorso e richiamare il precedente della Cassazione che distingue tra carenze formali e accertamento dei presupposti sostanziali.
- Se l'amministrazione eccepisce inammissibilità dell'impugnazione per vizi formali processuali (art. 53 d.lgs. 546/1992), il giudice valuta la sostanza dell'atto: se il motivo dell'impugnazione è rinvenibile chiaramente, l'eccezione può essere disattesa.
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