Sentenza del 03/05/2023 n. 547 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso avviso di accertamento IMU (saldo 2013) nei confronti di Z.S. per infedele dichiarazione e parziale versamento, sostenendo che il ricorrente, sebbene comproprietario al 50% dei terreni, non aveva i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare dell'esenzione prevista dal DL 133/2013 (in quanto coadiuvante e i terreni sarebbero stati affittati al comproprietario/titolare dell'impresa familiare), e richiedeva recupero di imposta, sanzioni e interessi.
La decisione
La Commissione regionale d'appello ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del Sig. Z.S., annullando l'avviso di accertamento IMU. La Corte ha ritenuto che Z.S., comproprietario e coadiuvante familiare nell'impresa agricola, iscritto alla gestione INPS dei coltivatori diretti, possiede il requisito della conduzione diretta in quanto la comproprietà e la partecipazione all'attività di impresa familiare (anche se formalmente esisteva un contratto di affitto a favore del titolare) non escludono l'agevolazione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
"Abolizione della seconda rata dell'IMU"; "per l'anno 2013 [...] non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale"
La norma ha introdotto l'esenzione della seconda rata IMU 2013 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola; la Corte ha ritenuto applicabile l'esenzione al ricorrente che soddisfaceva i requisiti sostanziali (iscrizione INPS e conduzione nell'ambito dell'impresa familiare).
D.Lgs. 504/1992 (art.2, lett. b) e art.5/art.9)
"possesso e conduzione diretta" (citato nel principio di diritto)
L'art.2 lett. b) richiede per qualificare il terreno come agricolo sia il requisito soggettivo (coltivatore diretto/IAP) che quello oggettivo (possesso e diretta conduzione). La Corte distingue la natura oggettiva della qualificazione del terreno (art.2/art.5) dalle agevolazioni soggettive (art.9), affermando che la persistenza della destinazione agricola ha effetto oggettivo anche sui comproprietari e può legittimare l'agevolazione per il coadiuvante comproprietario.
D.L. 201/2011 (art.13, comma 2)
norma richiamata relativa al non considerare edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP
La richiamata disposizione integra il quadro normativo che esclude la qualificazione edificabile se sussistono possesso e conduzione agricola; la Corte la utilizza per sottolineare il nesso tra destinazione agricola e trattamento fiscale.
Cass. ord. 11979/2017
"in tema di ICI, ... è necessaria ... la conduzione diretta di esso da parte del contribuente"
La Corte di cassazione ha affermato che per beneficiare delle agevolazioni è necessaria la conduzione diretta; il Comune aveva invocato questo orientamento per negare l'agevolazione al coadiuvante che formalmente aveva concesso in locazione il terreno, ma la Corte d'appello ha ricostruito i fatti e ritenuto che la conduzione diretta sussistesse nella forma familiare.
Cass. 10144/2010 e Cass. 4093/2015
Sentenze richiamate dalla giurisprudenza di legittimità che sostengono l'esigenza della conduzione diretta per beneficiare delle agevolazioni; servono a inquadrare il contrasto interpretativo tra impostazione restrittiva della Cassazione e l'interpretazione ministeriale più estensiva.
Cass. 24959/2009
"l'iscrizione ... è idonea a provare ... i primi due requisiti ... il terzo requisito ... relativo alla conduzione diretta ... va provato in via autonoma"
La Corte ricorda che l'iscrizione negli elenchi INPS prova la qualifica soggettiva (coltivatore/IAP) ma non automaticamente la conduzione diretta del fondo: la conduzione deve essere provata separatamente; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la prova fornita.
Cass. 15566/2010
"la considerazione ... ha quindi carattere oggettivo e ... si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali"
La Corte ha utilizzato questo precedente per affermare che la qualificazione del terreno come agricolo, quando sussistono i presupposti oggettivi, si estende ai comproprietari e non può produrre risultati diversi tra contitolari; questo principio ha sostenuto la decisione a favore del comproprietario coadiuvante.
MEF - nota prot. 20535/2016 (23/05/2016)
nota ministeriale che riconosce l'agevolazione al familiare coadiuvante comproprietario del terreno coltivato dall'impresa familiare
Il Ministero ha fornito un'interpretazione favorevole ai coadiuvanti familiari comproprietari, ritenendo che l'affitto/locazione del terreno all'impresa familiare non escluda la persistenza del requisito della conduzione ai fini dell'agevolazione; la Corte d'appello ha ritenuto coerente questa linea con la realtà fattuale del caso.
Massime di principio
- La qualifica soggettiva di coltivatore diretto/IAP (iscrizione INPS) è prova importante, ma non esonera dall'onere di dimostrare la conduzione diretta del fondo; la conduzione va provata autonomamente salvo chiari elementi fattuali che ne dimostrino l'effettività.
- In caso di comproprietà, la qualificazione del terreno come 'agricolo' ha carattere oggettivo e può estendersi a tutti i contitolari quando la destinazione del fondo resta agricola; non è coerente attribuire trattamenti fiscali diversi sullo stesso bene in capo ai diversi comproprietari.
- La partecipazione all'impresa familiare come coadiuvante e la comproprietà del terreno, anche se formalmente esistono atti di affitto verso il titolare dell'impresa, non impediscono automaticamente il riconoscimento della conduzione diretta ai fini dell'IMU se dagli atti e dalla documentazione (es. modelli INPS, contratti, elementi fattuali) risulta il legame operativo col fondo.
- Esiste un contrasto interpretativo fra giurisprudenza di legittimità (tendente a richiedere la conduzione diretta effettiva) e l'orientamento ministeriale (più favorevole al coadiuvante comproprietario); nei casi dubbi la valutazione concreta dei fatti e delle prove documentalmente acquisite è decisiva.
- Per il contribuente è strategico produrre: iscrizione INPS che attesti la qualifica, documentazione che dimostri la concreta partecipazione alla coltivazione (modelli CD1, fatture, movimenti aziendali, contratti e comportamenti amministrativi), e, se rilevante, la giurisprudenza e note ministeriali favorevoli; per l'ente locale è possibile opporre precedenti della Cassazione che sottolineano l'obbligo di prova della conduzione diretta.
- La contumacia del resistente non comporta ammissione dei fatti avversari; il giudice valuta le eccezioni e le prove prodotte dalla parte costituita.
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