Sentenza del 03/05/2023 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Cartelle di pagamento - notifica a società - art.145 cod.proc.civ. - consegna a persona qualificatasi come "Addetto" - validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorreva contro la cartella di pagamento n.103/2022 relativa a tributi locali anno 2014 (ICP, TOSAP, IMU) per complessivi €6.079,88, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione estintiva e contestando la validità delle notifiche degli atti prodromici. Sosteneva inoltre che la cartella non fosse preceduta da avviso di accertamento valido.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valide le notifiche degli avvisi di accertamento e della cartella: le notifiche a mezzo posta e tramite messo comunale sono state eseguite presso la sede della società e, ai sensi dell'art.145 c.p.c., la consegna a persona presente e qualificatasi come addetta (Sig. I B) beneficia di una presunzione iuris tantum di legittimazione a ricevere. Non emergendo prova contraria dalla ricorrente, la notifica è stata considerata regolare. Quanto alla prescrizione, il Collegio ha ritenuto che il termine quinquennale previsto per i tributi locali non fosse decorso in ragione della notifica degli avvisi di accertamento nel 2019 e della successiva cartella notificata nel 2022 nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge n.296/2006 (commi 161 e 163). La chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale è stata considerata non pertinente; la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite verso i convenuti.
Norme richiamate
art. 145 cod. proc. civ.
le notifiche alle persone giuridiche si eseguono mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa
La consegna dell'atto a persona presente presso la sede e qualificatasi come addetta è sufficiente a validare la notifica; opera una presunzione iuris tantum che il consegnatario sia abilitato a ricevere gli atti salvo prova contraria del destinatario
art. 2948 c.c., comma 1, n.4
Per i tributi locali, considerati prestazioni periodiche, si applica il termine di prescrizione quinquennale per la riscossione
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 163
comma 161 e comma 163 (termine per la notifica degli avvisi di accertamento e per la notifica del titolo esecutivo in caso di riscossione coattiva)
Stabiliscono i termini entro i quali gli enti locali devono notificare avvisi di accertamento e il titolo esecutivo per la riscossione coattiva; il rispetto di tali termini legittima l'azione di recupero nei limiti temporali indicati
art. 2953 c.c.
La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera solo se esiste un titolo giudiziale divenuto definitivo; la semplice scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non determina la conversione
art. 2934 c.c.
Riguarda l'estinzione del debito per prescrizione; invocata dalla ricorrente come causa di estinzione del credito tributario, ma non ritenuta applicabile nel caso per i motivi legati alle notifiche e agli effetti interruttivi
Massime di principio
- La notifica alla persona giuridica è valida se l'atto è consegnato al rappresentante legale, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede: la presenza di una persona nei locali della sede determina una presunzione iuris tantum della sua qualificazione ad addetta alla ricezione, gravando sul destinatario l'onere di provare il contrario
- Per i tributi locali (IMU, TARI, ICP, TOSAP ecc.) si applica di regola la prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c., per cui gli avvisi di accertamento notificati entro i termini stabiliti interrompono o sospendono la prescrizione rendendo legittima la successiva azione esecutiva
- La legge n.296/2006 fissa termini specifici per la notifica degli avvisi di accertamento e del titolo esecutivo; il rispetto di tali termini è centrale per la legittimità della riscossione coattiva
- La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale avviene solo con titolo giudiziale definitivo (art.2953 c.c.); la semplice mancata impugnazione non basta a tale conversione
- Se si contesta la legittimità della notifica, il ricorrente deve produrre elementi probatori che superino la presunzione di regolarità (ad es. dimostrare che il consegnatario non era addetto e non aveva alcun ruolo nella ricezione degli atti)
- La chiamata in giudizio dell'ente non competente alla difesa della cartella (es. Ufficio che non è l'Agente della Riscossione) può essere rilevata e ritenuta non pertinente, ma non determina automaticamente l'annullamento dell'atto sostanziale se le notifiche e i termini risultano regolari
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