Cassazione Civile, Ordinanza n. 30376/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente acceso nel 2002 e chiuso nel 2012. Il correntista ha chiesto la restituzione di somme pagate in esecuzione di clausole ritenute nulle, deducendo la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta/sottoscrizione della banca e la conseguente debenza di importi applicati, anche per interessi anatocistici. Il Tribunale ha accertato la nullità del contratto ma ha rigettato la domanda di ripetizione per difetto di prova dei pagamenti e della loro mancanza di causa giustificativa. La Corte d’appello ha confermato il rigetto ritenendo insufficiente la documentazione prodotta: in particolare ha ritenuto non depositata la serie integrale degli estratti conto idonea a ricostruire l’intero rapporto e a dimostrare i movimenti di dare e avere. Con il ricorso per cassazione il correntista ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la documentazione prodotta fosse completa ed esaustiva, che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato gli estratti conto come mensili anziché trimestrali e che non avesse considerato la CTU, dalla quale sarebbe emerso un credito del correntista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come nullità della sentenza e violazione dell’art. 115 c.p.c., mirassero in realtà a contestare la valutazione delle prove e l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, sindacato non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato redatto in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza, mediante integrale riproduzione di atti e documenti senza adeguato collegamento ai motivi. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha ribadito che tale norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce diverso peso alle prove offerte. Quanto al vizio di motivazione, ha richiamato il limite del "minimo costituzionale", escludendo nella specie l’esistenza di motivazione mancante, apparente o incomprensibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione della banca; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare la mera valutazione comparativa delle prove offerte.
Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro di tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro del giusto processo; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata presentasse anomalie costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte ha escluso che le doglianze, pur formalmente incardinate nel vizio di nullità, integrassero un effettivo error in procedendo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 54 d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e la riduzione del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al minimo costituzionale.
Richiamato quale canone ermeneutico per l'interpretazione della riformulazione del vizio motivazionale.
È la norma cui si riconduce la valutazione delle prove offerte dalle parti; non è violata per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare, sotto veste di nullità della sentenza, la sola valutazione di merito delle prove e l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di appello.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non riguarda la scelta tra fonti di prova ritualmente acquisite.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto alle anomalie motivazionali che rendono la motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o internamente irriducibile, non al mero difetto di sufficienza o persuasività.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente trascrivere massivamente atti e documenti, ma occorre indicare in modo puntuale quali risultanze sarebbero state omesse o travisate e in quale passaggio della decisione.
- In una domanda di ripetizione di indebito fondata sulla nullità di clausole bancarie, il ricorrente deve allegare e provare i pagamenti eseguiti e la loro mancanza di causa giustificativa; la sola nullità del contratto non basta di per sé a fondare l'accoglimento della domanda.
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