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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11205/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal furto di due partite di capi di maglieria, affidate da una società a un vettore terzo per il trasporto verso due clienti con sede a Parigi. La società assicurata ha chiesto all’assicuratore l’indennizzo previsto da una polizza per il trasporto, sostenendo che il sinistro rientrasse nella garanzia. L’assicurazione ha resistito deducendo, tra l’altro, che il viaggio era stato anomalo e troppo lungo, che la merce era stata trasbordata in un unico mezzo dopo la presa in consegna iniziale in due momenti distinti, che il veicolo non era stato parcheggiato in luoghi adeguatamente protetti e sorvegliati e che mancava l’antifurto, con conseguente inoperatività della garanzia ai sensi dell’art. 18 di polizza. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che, alla luce delle condizioni contrattuali, la garanzia non operasse per violazione dell’art. 18. In cassazione la società assicurata ha denunciato, con due motivi, la violazione delle norme sulla interpretazione contrattuale e sulle clausole vessatorie, sostenendo che l’art. 18 fosse ambiguo e, se interpretato come fatto dai giudici di merito, introducesse una limitazione di responsabilità o una decadenza in danno dell’assicurato per fatti del vettore terzo, quindi clausola da approvare specificamente per iscritto; ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 166 cod. ass. per difetto di chiarezza ed evidenza grafica della clausola, anche perché collocata in una parte della polizza diversa da quella dedicata alle esclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto corretto l’orientamento della Corte d’Appello secondo cui la clausola dell’art. 18 delle condizioni di polizza non era vessatoria, perché riguardava il contenuto e i limiti del rischio assicurato, non già una limitazione di responsabilità in senso proprio. Ha inoltre condiviso la lettura della clausola compiuta dal giudice di merito, che l’aveva considerata chiara nel disciplinare i requisiti di operatività della garanzia per il trasporto effettuato tramite vettore e nel richiedere, tra l’altro, il parcheggio in luoghi protetti e l’attivazione dell’antifurto. La Suprema Corte ha anche rilevato che le censure della ricorrente, sotto l’apparente deduzione di violazione dei canoni ermeneutici, miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e una diversa valutazione del testo contrattuale, attività non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo: la Corte non accoglie la tesi di una violazione delle regole di correttezza nelle trattative per la pretesa ambiguità della clausola

  • art. 1338 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione di rigetto

  • art. 1341 c.c.

    le clausole limitative della responsabilità sono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o escludono il rischio garantito a fronte di condotte negligenti; non vi rientrano le clausole che delimitano oggetto e contenuto della garanzia assicurativa

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l’interpretazione deve muovere dal testo e dal coordinamento delle clausole, ma la censura mira solo a una rivalutazione del merito

  • art. 1370 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel senso dell’interpretazione contra stipulatorem, ma non accolto perché la clausola è stata ritenuta chiara e non ambigua

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; non viene riconosciuta alcuna violazione della buona fede nell’interpretazione della clausola

  • art. 1228 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza del fatto del terzo; la Corte non ne ricava una diversa conclusione sull’operatività della garanzia

  • art. 166 D.Lgs. 209/2005

    il contratto e gli allegati devono essere redatti in modo chiaro ed esauriente e le clausole che prevedono decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie devono essere evidenziate; nel caso concreto la Corte ritiene la clausola sufficientemente chiara e correttamente collocata nel sistema contrattuale

  • art. 18 delle condizioni generali di polizza

    clausola ritenuta espressamente riferita al trasporto organizzato dall’assicurato mediante vettore e ai requisiti di operatività della garanzia durante soste o giacenze, inclusi parcheggio protetto e uso dell’antifurto

  • art. 13, comma 2, delle condizioni generali di polizza

    richiamato nel coordinamento interpretativo della polizza per definire il contenuto della garanzia

  • art. 29 delle condizioni generali di polizza

    richiamato nel coordinamento interpretativo della polizza per definire il contenuto della garanzia

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    previsto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione, le clausole che definiscono il rischio garantito, i presupposti di operatività della copertura e i limiti intrinseci della garanzia non sono, di per sé, clausole limitative della responsabilità ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., anche se comportano l’esclusione dell’indennizzo in presenza di determinate condizioni.
  • Per stabilire se una clausola assicurativa sia vessatoria occorre distinguere tra limitazione della responsabilità e delimitazione dell’oggetto del contratto: solo le prime richiedono specifica approvazione per iscritto.
  • Quando il testo contrattuale è ritenuto chiaro e il giudice di merito ha esaminato la clausola nel suo coordinamento con le altre previsioni della polizza, in cassazione non è consentito ottenere una nuova interpretazione del contratto sotto la veste formale della violazione dei canoni ermeneutici.
  • L’art. 166 cod. ass. impone chiarezza e specifica evidenza delle clausole onerose, ma la violazione non sussiste se la clausola, letta sistematicamente, rende percepibili i requisiti e i limiti della garanzia assicurativa.
  • La censura di ambiguità contrattuale è inammissibilmente trasformata in richiesta di rivalutazione del fatto quando mira soltanto a sovrapporre una lettura alternativa a quella logicamente e congruamente motivata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoTrasportoImpugnazioni
RamiAssicurazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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