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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24858/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (collaboratore)

La controversia

Tre collaboratori avevano stipulato con una società un contratto di collaborazione autonoma a tempo determinato, con compenso forfettario complessivo e scadenza originaria al 2 ottobre 2017. In prossimità di tale scadenza sottoscrivevano un accordo di modifica che prorogava il rapporto al 22 dicembre 2017, lasciando invariato il compenso pattuito e ridistribuendo l’ultima rata. I collaboratori agivano in giudizio chiedendo: la nullità dell’accordo modificativo del 2 ottobre 2017 per contrasto con l’art. 36 Cost. o per abuso di dipendenza economica; in subordine, il riconoscimento di un compenso ulteriore per l’attività svolta nei mesi da ottobre a dicembre 2017. Il Tribunale riconosceva solo in parte il credito, mentre la Corte d’appello accoglieva l’appello della società, ritenendo valida la proroga e insussistente uno squilibrio giuridicamente rilevante. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., per errata individuazione della causa della proroga a compenso invariato; 2) violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, per mancata applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione personale, continuativa ed etero-organizzata; 3) in via subordinata, violazione dell’art. 3 l. n. 81/2017 e dell’art. 9 l. n. 192/1998 sull’abuso di dipendenza economica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione affinché accerti, in fatto, se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 e quindi per l’estensione delle tutele della subordinazione, compreso il criterio di proporzione tra compenso e tempo di lavoro ex art. 36 Cost. La decisione sulle spese è stata demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    primo, secondo e terzo motivo

    viene richiamato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • artt. 1325 e 1418 c.c.

    la Corte esclude la nullità della proroga per difetto di causa, rilevando che permane lo scambio tra lavoro e compenso e che l’autonomia negoziale consente un nuovo equilibrio economico

  • art. 36 Cost.

    non è violato, di per sé, dalla proroga consensuale del rapporto a compenso invariato; la questione può però riemergere se il rapporto rientra nell’ambito applicativo dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015

  • art. 2 d.lgs. n. 81/2015

    la Corte afferma che, se sussistono i presupposti di collaborazione personale, continuativa ed etero-organizzata, vanno estese le tutele tipiche del lavoro subordinato; sicché la loro verifica in fatto è necessaria e non può essere omessa

  • art. 3 l. n. 81/2017

    richiamato come disciplina sull’abuso di dipendenza economica, ma il relativo motivo resta assorbito

  • art. 9 l. n. 192/1998

    richiamato in relazione all’abuso di dipendenza economica, ma il motivo è assorbito

  • art. 9 L. n. 192/1998

    come sopra, richiamato solo per la disciplina dell’abuso di dipendenza economica

  • art. 3 L. n. 81/2017

    come sopra, richiamato solo per la disciplina dell’abuso di dipendenza economica

  • Cass. n. 4434/2006

    citata a sostegno dell’affermazione per cui la proroga consensuale a compenso invariato non implica, di per sé, violazione dell’art. 36 Cost.

  • Cass. n. 10168/2004

    citata a sostegno dell’affermazione per cui la proroga consensuale a compenso invariato non implica, di per sé, violazione dell’art. 36 Cost.

  • Cass. n. 531/1998

    citata a sostegno dell’affermazione per cui la proroga consensuale a compenso invariato non implica, di per sé, violazione dell’art. 36 Cost.

Massime di principio

  • La proroga consensuale di un contratto di collaborazione autonoma, con compenso invariato, non è di per sé nulla né viola automaticamente l’art. 36 Cost., poiché l’autonomia negoziale può legittimamente rideterminare l’equilibrio tra durata della prestazione e corrispettivo.
  • La validità di un accordo modificativo in rapporti di collaborazione etero-organizzata non può essere valutata prescindendo dall’eventuale applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015: se ne ricorrono i presupposti fattuali, le tutele del lavoro subordinato devono essere estese al rapporto formalmente autonomo.
  • Quando una domanda è fondata sull’estensione delle tutele del lavoro subordinato a un rapporto di collaborazione personale e continuativa, il giudice deve accertare in fatto la sussistenza dei presupposti dell’etero-organizzazione; la loro mancata verifica impone la cassazione con rinvio.
  • L’eventuale abuso di dipendenza economica o altri vizi del negozio non possono essere trattati in modo astratto: occorre una specifica base normativa e la relativa domanda può restare assorbita se viene accolto un motivo logicamente preliminare.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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