Cassazione Civile, Ordinanza n. 24858/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (collaboratore)
La controversia
Tre collaboratori avevano stipulato con una società un contratto di collaborazione autonoma a tempo determinato, con compenso forfettario complessivo e scadenza originaria al 2 ottobre 2017. In prossimità di tale scadenza sottoscrivevano un accordo di modifica che prorogava il rapporto al 22 dicembre 2017, lasciando invariato il compenso pattuito e ridistribuendo l’ultima rata. I collaboratori agivano in giudizio chiedendo: la nullità dell’accordo modificativo del 2 ottobre 2017 per contrasto con l’art. 36 Cost. o per abuso di dipendenza economica; in subordine, il riconoscimento di un compenso ulteriore per l’attività svolta nei mesi da ottobre a dicembre 2017. Il Tribunale riconosceva solo in parte il credito, mentre la Corte d’appello accoglieva l’appello della società, ritenendo valida la proroga e insussistente uno squilibrio giuridicamente rilevante. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., per errata individuazione della causa della proroga a compenso invariato; 2) violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, per mancata applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione personale, continuativa ed etero-organizzata; 3) in via subordinata, violazione dell’art. 3 l. n. 81/2017 e dell’art. 9 l. n. 192/1998 sull’abuso di dipendenza economica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e assorbito il terzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione affinché accerti, in fatto, se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 e quindi per l’estensione delle tutele della subordinazione, compreso il criterio di proporzione tra compenso e tempo di lavoro ex art. 36 Cost. La decisione sulle spese è stata demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
primo, secondo e terzo motivo
viene richiamato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
la Corte esclude la nullità della proroga per difetto di causa, rilevando che permane lo scambio tra lavoro e compenso e che l’autonomia negoziale consente un nuovo equilibrio economico
art. 36 Cost.
non è violato, di per sé, dalla proroga consensuale del rapporto a compenso invariato; la questione può però riemergere se il rapporto rientra nell’ambito applicativo dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015
la Corte afferma che, se sussistono i presupposti di collaborazione personale, continuativa ed etero-organizzata, vanno estese le tutele tipiche del lavoro subordinato; sicché la loro verifica in fatto è necessaria e non può essere omessa
richiamato come disciplina sull’abuso di dipendenza economica, ma il relativo motivo resta assorbito
richiamato in relazione all’abuso di dipendenza economica, ma il motivo è assorbito
come sopra, richiamato solo per la disciplina dell’abuso di dipendenza economica
come sopra, richiamato solo per la disciplina dell’abuso di dipendenza economica
Cass. n. 4434/2006
citata a sostegno dell’affermazione per cui la proroga consensuale a compenso invariato non implica, di per sé, violazione dell’art. 36 Cost.
Cass. n. 10168/2004
citata a sostegno dell’affermazione per cui la proroga consensuale a compenso invariato non implica, di per sé, violazione dell’art. 36 Cost.
Cass. n. 531/1998
citata a sostegno dell’affermazione per cui la proroga consensuale a compenso invariato non implica, di per sé, violazione dell’art. 36 Cost.
Massime di principio
- La proroga consensuale di un contratto di collaborazione autonoma, con compenso invariato, non è di per sé nulla né viola automaticamente l’art. 36 Cost., poiché l’autonomia negoziale può legittimamente rideterminare l’equilibrio tra durata della prestazione e corrispettivo.
- La validità di un accordo modificativo in rapporti di collaborazione etero-organizzata non può essere valutata prescindendo dall’eventuale applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015: se ne ricorrono i presupposti fattuali, le tutele del lavoro subordinato devono essere estese al rapporto formalmente autonomo.
- Quando una domanda è fondata sull’estensione delle tutele del lavoro subordinato a un rapporto di collaborazione personale e continuativa, il giudice deve accertare in fatto la sussistenza dei presupposti dell’etero-organizzazione; la loro mancata verifica impone la cassazione con rinvio.
- L’eventuale abuso di dipendenza economica o altri vizi del negozio non possono essere trattati in modo astratto: occorre una specifica base normativa e la relativa domanda può restare assorbita se viene accolto un motivo logicamente preliminare.
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