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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9591/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari (14/12/2023) che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado (condanna a 1 anno per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000) a sei mesi. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) nullità per mancata comunicazione di atti al secondo difensore (Avv. Tommaso Labia); 2) erronea qualificazione come reato (art. 10 d.lgs.74/2000) anziché illecito amministrativo (art. 9 d.lgs.471/1997) e carenza del dolo specifico di evasione; 3) travisamento della prova in relazione al pericolo concreto di mancata ricostruzione del volume d'affari e mancata escussione di una testimone (commercialista); 4) diniego del riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nonostante collaborazione e cambio normativo; 5) estinzione del reato per prescrizione intervenuta in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) il vizio di mancata comunicazione al secondo difensore è stato giudicato tardivamente fatto valere e quindi sanato secondo il consolidato principio Aprea (nullità intermedia sanabile per mancata tempestiva eccezione); 2) la condotta integrava l'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, poichè sussisteva il dolo specifico di evasione e l'evento consistente nell'elevata difficoltà di ricostruzione dei redditi/volume d'affari (anche se la ricostruzione è poi avvenuta tramite indagini esterne); 3) non è emerso travisamento della prova: la Corte di merito ha correttamente rilevato la scarsa collaborazione dell'imputato e le difficoltà dell'accertamento; 4) esclusa la particolare tenuità perché il ricorrente non ha posto rimedio né collaborato, con protrazione del danno al bene giuridico protetto; 5) la prescrizione non era maturata: al termine decennale decorrente dall'accertamento (28/7/2014) si sono aggiunti 193 giorni di sospensione determinando il termine ultimo al 6/2/2025. Conseguenza: confermata la condanna in secondo grado (pena ridotta a sei mesi) e rigetto del ricorso in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale che sanziona la distruzione/occultamento delle scritture contabili ovvero dei documenti la cui conservazione è obbligatoria, quando la condotta, con il dolo specifico di evasione, determina l'impossibilità o un elevato grado di difficoltà nella ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Applicabile anche se la ricostruzione proviene da fonti esterne.

  • art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997

    La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza

    Prevede una sanzione amministrativa per rifiuto o sottrazione alla verifica: si differenzia dall'art.10 d.lgs.74/2000 per l'assenza del dolo specifico di evasione e per l'assenza dell'evento consistente nell'impossibilità (o elevata difficoltà) di ricostruire i redditi/volume d'affari.

  • art. 178, 179 e 429 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione alla nullità per mancata comunicazione degli atti difensivi; la Corte ha applicato il principio consolidato per cui la nullità intermedia derivante da mancata comunicazione è sanata se l'eccezione non è stata tempestivamente sollevata (giurisprudenza Aprea).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede che il fatto sia di scarsa offensività e che non persistano condizioni che ne aggravino la lesività. La Corte ha ritenuto la tenuità esclusa quando l'agente non ha collaborato e la condotta ha proseguito nel tempo, protraendo il pregiudizio al bene giuridico.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato a supporto di questioni di motivazione e qualificazione degli atti; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non viziata in senso da giustificare cassazione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto a deduzioni su travisamento della prova; la Corte ha escluso errore nel convincimento dei giudici di merito.

  • art. 19 d.lgs. n. 74 del 2000

    Principio di specialità: se ricorre una disposizione speciale (art.10) rispetto a una disposizione generale/amministrativa, si applica la norma speciale penale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    Norma richiamata a titolo di contestazione tributaria/iva; citata tra i riferimenti normativi pertinenti all'accertamento fiscale ma non decisiva rispetto alla qualificazione penale.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 39060 del 16/07/2009, Aprea)

    Principio secondo cui la nullità derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato è sanata dalla mancata tempestiva proposizione dell'eccezione da parte dell'altro difensore presente; onere del difensore presente di verificare la regolarità della difesa.

Massime di principio

  • I vizi procedurali formali (es. mancata comunicazione al difensore) possono essere sanati se l'eccezione non è stata tempestivamente sollevata: è cruciale la tempestività dell'eccezione da parte del difensore presente.
  • La differenza tra illecito amministrativo (art. 9 d.lgs. 471/1997) e reato penale (art. 10 d.lgs. 74/2000) sta nel dolo specifico di evasione e nell'evento (impossibilità o elevata difficoltà di ricostruzione dei redditi/volume d'affari): la presenza di questi elementi rende applicabile la norma penale.
  • Non è necessario che la ricostruzione dei ricavi sia assolutamente impossibile: è sufficiente un elevato grado di difficoltà interno all'azienda; la successiva ricostruzione tramite indagini esterne non esclude il reato.
  • La collaborazione del contribuente agli accertamenti e l'adozione di comportamenti idonei a far cessare l'effetto lesivo possono favorire il riconoscimento della particolare tenuità; la mancata collaborazione ostacola tale possibilità.
  • Per valutare la prescrizione occorre tenere conto di sospensioni e rinvii (anche richiesti dalla difesa) che allungano il termine prescrizionale; la mera decorrenza temporale non è sempre sufficiente a dichiarare l'estinzione.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale contestare specificamente i vizi di motivazione e dimostrare l'errore nel valore probatorio: censure generiche sulla valutazione della prova hanno scarse probabilità di successo.

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