Cassazione Penale, Sentenza n. 9559/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl difensore ha comunicato alla Corte la restituzione dei beni e ha dichiarato la rinuncia al ricorso (nota del 27/12/2024). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinunzia, rilevando che la rinuncia era dovuta a sopravvenuta carenza di interesse; per tale motivo non sono state liquidate spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/09/2024 con cui il Tribunale della Libertà di Salerno aveva dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione l'istanza di riesame del decreto del GIP del 07/08/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo dell'attrezzatura balneare presente nel "Lido Cetara". La ricorrente deduceva l'erronea applicazione degli artt. 100, 122, 322, 324 c.p.p., sostenendo che la procura speciale, necessaria per la proposizione dell'istanza, era in realtà ritualmente conferita e allegata.
Norme richiamate
art. 54 codice della navigazione
Norma richiamata come base normativa del reato per il quale si era ritenuta la sussistenza indiziaria che giustificava il sequestro preventivo; in sentenza è riportata come riferimento alla fattispecie contestata.
art. 1161 codice della navigazione
Ulteriore norma del codice della navigazione indicata come titolo del reato contestato e a fondamento del provvedimento di sequestro preventivo.
art. 100 codice di procedura penale
Richiamato nella motivazione del ricorso come norma processuale rilevante rispetto ai requisiti di proponibilità dell'istanza di riesame; nell'impugnazione si contestava l'applicazione per carenza di procura speciale.
art. 122 codice di procedura penale
Riferito tra le norme processuali contestate: attiene a profili di rappresentanza/legittimazione e ai requisiti formali delle istanze processuali; la ricorrente sosteneva che la procura speciale era presente.
art. 322 codice di procedura penale
Citato come norma processuale rilevante rispetto alla dichiarazione di inammissibilità per mancanza di procura speciale; implica che vizi nella procura possono incidere sull'ammissibilità.
art. 324 codice di procedura penale
Richiamato nella doglianza relativa a requisiti formali e di rappresentanza; normalmente pertinente alle modalità di impugnazione e ai relativi requisiti di ammissibilità.
Massime di principio
- La restituzione dei beni oggetto del sequestro può determinare una sopravvenuta carenza di interesse e rendere priva di oggetto la controversia, comportando la rinuncia o l'inammissibilità del ricorso.
- La rinuncia a un ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse si traduce in inammissibilità: il giudice non entra nel merito delle censure e, di norma, non addebita spese processuali.
- La mancanza di una procura speciale o di altri requisiti formali di rappresentanza può determinare l'inammissibilità di istanze o impugnazioni; chi propone ricorso deve assicurarsi che la procura richiesta sia effettivamente e documentalmente prodotta.
- Se il ricorrente sostiene che la procura era regolarmente conferita, ma nel frattempo sopravviene la restituzione dei beni, il processo si estingue per assenza di interesse anziché per decisione sul merito delle eccezioni procedurali.
- In situazioni analoghe è prudente comunicare tempestivamente al giudice eventuali atti sopravvenuti (es. restituzione dei beni) e valutare la revoca o la rinuncia al ricorso per evitare costi inutili; tuttavia, la rinuncia impedisce ottenere pronunce chiarificatrici sul piano procedurale.
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