Cassazione Penale, Sentenza n. 9563/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico del Toscano per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. (capo 1) e per estorsione di cui all'art. 629 c.p. (capo 8) aggravata dalla mafiosità. Il ricorrente articolava due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso, sostenendo che il Gip aveva correttamente escluso l'esistenza di una struttura associativa autonoma e di una affectio societatis tra i vari partecipi e che i contatti tra sodali erano neutri; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di estorsione, deducendo che non sarebbe stato dimostrato il contributo concreto e qualificato del Toscano all'incontro estorsivo con la vittima Moriggi e che la sua presenza poteva essere mera connivenza non punibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. In diritto la Corte ha: (a) richiamato il limite della cognizione in sede di cassazione sulle misure cautelari (verifica solo dell'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito, non una riconsiderazione degli elementi di fatto); (b) confermato l'esigenza di una motivazione rafforzata del tribunale del riesame quando quest'ultimo rovescia la decisione del Gip, constatando che il Tribunale ha adempiuto a tale onere con argomentazione esaustiva; (c) ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia correttamente valutato congiuntamente una pluralità di elementi indiziari (conversazioni intercettate, summit, costituzione di società come GFE s.r.l., esistenza della cosiddetta bacinella/fondo comune, assistenza economica ai detenuti e alle famiglie, ripartizione di proventi estorsivi, episodi estorsivi ricostruiti) idonei a dimostrare l'esistenza di una struttura associativa autonoma dotata di capacità intimidatrice e di una mafiosità immanente. Quanto al capo estorsivo, la Corte ha ritenuto che risultino gravi indizi della partecipazione del Toscano in quanto era presente agli incontri, aveva conoscenza delle condizioni negoziate, e dalle conversazioni emergeva la sua messa a disposizione per attività estorsive e di narcotraffico. Pertanto è stato confermato il provvedimento di custodia cautelare emesso dal Tribunale del Riesame.
Norme richiamate
La Corte richiama i requisiti per la qualificazione dell'associazione di tipo mafioso: affectio societatis durevole, capacità di intimidazione e produzione di assoggettamento/omertà nel territorio; l'elemento della mafiosità può emergere anche dalla notorietà e fama criminale dei partecipi e dalla percezione di intimidazione da parte delle vittime.
art. 416-bis comma 1 (aggravante di metodo mafioso)
Il metodo mafioso richiede non solo azioni violente ma anche la percezione, nelle vittime e nella collettività, che i comportamenti derivino da un contesto di criminalità organizzata; la Corte valorizza indici come richiami all'appartenenza, uso della fama criminale e modalità coercitive anche implicite.
In tema di estorsione, la Corte ha ritenuto sufficiente per il giudizio cautelare la prova indiziaria della partecipazione del singolo quando emergono elementi che lo collegano concretamente all'incontro estorsivo (presenza, conoscenza del contenuto, ruolo operativo e ripartizione dei proventi).
principio di diritto sulla funzione della Cassazione nelle misure cautelari
La Corte afferma che la revisione in cassazione del provvedimento cautelare è limitata alla verifica dell'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito; non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza di un'associazione di tipo mafioso va compiuta sulla base della valutazione congiunta di molteplici indici (conversazioni, summit, cassa comune, assistenza ai detenuti, società costituite, modalità operative) e non per singoli elementi isolati.
- La prova indiziaria per misure cautelari richiede un livello di gravità degli indizi, valutabile anche in via sommaria, ma la motivazione del giudice che rovescia il Gip deve essere rafforzata e affrontare specificamente le criticità sollevate dal primo provvedimento.
- La 'mafiosità' può essere riconosciuta anche in strutture atipiche o trasversali tra componenti di diverse mafie storiche, se la collettività percepisce una capacità intimidatoria autonoma e se esiste un'organizzazione stabile e risorse comuni.
- La posizione di un singolo indagato si valuta sulla base di elementi che ne dimostrino il coinvolgimento operativo (presenza a incontri decisivi, conoscenza delle trattative, contributi economici o organizzativi, ruoli in attività comuni), non solo sulla base di mere frequentazioni.
- In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari, non è possibile chiedere una rinnovata valutazione del fatto: il controllo del giudice di legittimità è limitato alla coerenza e sufficienza logica‑giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
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