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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9560/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, terza proprietaria di una minima quota della Ital. Serv. s.a.s. e coniuge dell'indagato Italiano Biagio, ha impugnato l'ordinanza di riesame che aveva respinto la sua istanza avverso il sequestro preventivo delle quote sociali disposto ai sensi dell'art. 321 c.1 c.p.p. in relazione al delitto previsto dall'art. 452‑quaterdecies c.p. Ha dedotto: (i) violazione di legge e diritto di difesa per non aver consentito al terzo di contestare il "fumus commissi delicti" e il "periculum in mora"; (ii) carenza di prova di qualsiasi collegamento concorsuale tra la ricorrente e l'indagato, essendo la partecipazione minima e non essendovi elementi che dimostrino gestione comune o interposizione fittizia; (iii) errata qualificazione giuridica dei fatti contestati all'indagato (anche in relazione agli artt. 183 e 185 d.lgs. 152/2006) e mancanza di attualità/necessità della misura cautelare; (iv) violazione dei principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità, sostenendo che sarebbe stato sufficiente sequestrare solo i mezzi operativi e non le quote societarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.1 c.p.p. può colpire anche beni di terzi qualora esista un collegamento, pur indiretto, tra bene e reato e la loro libera disponibilità sia idonea a favorire la protrazione o l'aggravamento del reato. La Corte ha ricordato che il terzo che chiede la restituzione deve allegare non solo la titolarità o disponibilità del bene, ma anche l'inesistenza di legami concorsuali nel reato. Poiché l'ordinanza impugnata aveva ravvisato elementi di intestazione fittizia e indizi di concorsualità tra la ricorrente e l'indagato (suo coniuge), la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la propria legittimazione a reclamare la restituzione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo)

    art. 321 comma 1 cod.proc.pen.

    Il sequestro preventivo può colpire anche beni appartenenti a terzi quando sussiste un collegamento, anche indiretto, tra il bene e il reato e la libera disponibilità del bene sia idonea a favorire la protrazione o l'aggravamento del reato; non è necessario identificare il responsabile del reato purché il bene, se lasciato libero, possa agevolare ulteriori fatti penalmente rilevanti.

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    art. 452 quaterdecies cod.pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato adottato il sequestro; la decisione richiama il nesso fra bene sequestrato e attività criminosa contestata all'indagato.

  • artt. 183 e 185 d.lgs. n.152/2006

    art. 183 e 185 d.lgs. n.152/2006

    Richiamati dalla difesa per contestare la qualificazione della condotta dell'indagato (sottolineando che il mero subaffidamento del servizio non integrerebbe attività di gestione illecita di rifiuti). La Corte non ha riformulato una valutazione definitiva sul merito delle interpretazioni normative avanzate dalla difesa, ritenendo inammissibile il ricorso per questioni di legittimazione del terzo.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma richiamata nel ricorso in relazione al riesame; la Corte ricorda la disciplina procedimentale del sequestro e del riesame ma dichiara il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione del terzo.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dalla difesa come garanzie costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze strutturali in assenza di ammissibilità del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Invocato dalla difesa in tema di equo processo; la Corte non ha pronunciato una valutazione sostanziale sulla violazione per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente dichiarato inammissibile.

  • art. 322‑bis c.p.p.

    Richiamato in relazione a precedente decisione del Tribunale di Reggio Calabria che, in diversa sede processuale e in accoglimento di appello, aveva revocato il sequestro; la Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso di legittimità come questione distinta dalla valutazione del merito del riesame.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. può colpire anche beni di terzi se esiste un collegamento, anche indiretto, tra il bene e l'attività criminosa e la libera disponibilità del bene può favorire la protrazione o l'aggravamento del reato.
  • Il terzo che chiede la restituzione di un bene sequestrato deve allegare non solo la propria titolarità o disponibilità del bene, ma anche l'inesistenza di legami concorsuali con il soggetto indagato; senza tali allegazioni documentate la richiesta può essere ritenuta inammissibile.
  • La mera appartenenza del bene a un terzo (anche se coniuge o socio di minoranza) non impedisce il sequestro se sono presenti indizi di intestazione fittizia o di partecipazione/concorso nell'attività illecita.
  • Il terzo che intende opporsi al sequestro deve fornire elementi concreti e probatori (es. documenti che dimostrino gestione autonoma, mancanza di poteri decisionali dell'indagato sui beni, consulenze tecniche sul merito delle qualificazioni giuridiche) per contestare efficacemente il fumus e il periculum.
  • Le doglianze in ordine a proporzionalità e gradualità della misura cautelare sono rilevanti ma devono essere argomentate con proposte alternative concrete (ad esempio sequestro di beni specifici e non del patrimonio sociale), corredate da dati probatori sul sacrificio patrimoniale e sull'insussistenza del nesso strumentale.
  • Anche se la Corte insegna che il terzo può contestare fumus e periculum, la giurisprudenza richiede che la contestazione non sia meramente formale ma sostenuta da elementi idonei a far ritenere l'assenza di collegamenti concorsuali o di rischio di protrazione del reato.

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