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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9565/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava il mancato inoltro al Tribunale di Udine di un CD-Rom allegato all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e l'inottemperanza, a suo dire, a un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 30/03/2021. Sosteneva la violazione del diritto di difesa e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 123 e 666 c.p.p. e degli artt. 35 e 35-bis Ord. pen., deducendo che il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato il deposito su supporto informatico e dunque il rifiuto o la mancata trasmissione costituiva lesione di un diritto soggettivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse il contenuto e la portata attribuitigli dal ricorrente: il Magistrato di Sorveglianza non aveva emanato alcun provvedimento impositivo trasferibile in esecuzione coattiva, ma aveva solo disposto la restituzione di alcuni CD ricevuti in busta chiusa come invii irrituali. La Corte ha confermato che il reclamo presentato era, al più, un reclamo non giurisdizionale ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. e che l'art. 35-bis Ord. pen. non impedisce al Magistrato di Sorveglianza di dichiarare de plano l'inammissibilità di istanze manifestamente infondate. Inoltre la Corte ha chiarito che l'art. 123 c.p.p. riguarda soltanto "impugnazioni, dichiarazioni e richieste" dirette all'autorità competente, e che il direttore del carcere ha il potere di verificare il contenuto degli atti e di respingere forme di invio che non consentano tale verifica; la presentazione di documenti su supporto informatico è solo una modalità e non un diritto soggettivo tale da integrare una violazione del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione art. 24

    Richiamato in motivazione come principio generale sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non fosse stato effettivamente compromesso dal rifiuto della specifica modalità di deposito informatico.

  • Costituzione art. 111

    Richiamato a supporto delle garanzie processuali; non è stata ravvisata una violazione dei termini costituzionali dedotti dal ricorrente.

  • Codice di procedura penale art. 123

    la disposizione stabilisce il diritto del detenuto di presentare, con atto ricevuto dal direttore del carcere, "impugnazioni, dichiarazioni e richieste" dirette all'autorità competente

    La norma tutela solo impugnazioni, dichiarazioni e richieste connesse a diritti riconosciuti nell'ambito del procedimento; non comprende ogni comunicazione e non garantisce un diritto alla forma informatica. Pertanto il direttore può richiedere forme che consentano la verifica del contenuto.

  • Codice di procedura penale art. 666

    Richiamato dal ricorrente nella motivazione, ma la Corte non ha ritenuto che rilevasse per mutare la valutazione di inammissibilità del reclamo.

  • Ordinamento penitenziario art. 35

    La Corte ha qualificato il reclamo come reclamo non giurisdizionale, ai sensi dell'art. 35, quando non concerne un provvedimento impositivo del magistrato di sorveglianza.

  • Ordinamento penitenziario art. 35-bis

    Prevede la fissazione dell'udienza dal Magistrato di Sorveglianza salvo il caso di manifesta inammissibilità; la Corte ha osservato che il Magistrato può effettuare una valutazione preliminare e dichiarare de plano l'inammissibilità se la richiesta è manifestamente infondata.

  • Ordinamento penitenziario art. 41-bis

    Richiamato nel contesto del trattamento penitenziario del ricorrente; non è centrale per la decisione sul reclamo ma figura nei dati di fatto relativi alla detenzione.

Massime di principio

  • La presentazione di documenti da parte di un detenuto al direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 c.p.p. è limitata a "impugnazioni, dichiarazioni e richieste" connesse a diritti processuali: non ogni invio a un'autorità giudiziaria è automaticamente tutelato.
  • La modalità informatica (CD, supporti elettronici) non costituisce un diritto soggettivo assoluto: è una modalità alternativa che può essere rifiutata se impedisce al direttore del carcere di verificare immediatamente il contenuto.
  • Se il Magistrato di Sorveglianza non ha emesso un provvedimento impositivo, il rimedio di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis O.P. può essere inammissibile; reclami generici non attinenti a provvedimenti impositivi sono da considerare non giurisdizionali.
  • Il Magistrato di Sorveglianza può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità di un reclamo manifestamente infondato senza fissare udienza, dopo una valutazione preliminare di ammissibilità.
  • In situazioni simili il detenuto dovrebbe: 1) verificare e chiedere l'autorizzazione preventiva all'ufficio giudiziario destinatario per l'uso di supporti informatici; 2) presentare l'atto in una forma che consenta la verifica immediata del contenuto (copia cartacea/mod. previsto); 3) conservare prove dell'invio e, se occorre, richiedere un provvedimento formale e impositivo dal giudice competente prima di adire il magistrato di sorveglianza.

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