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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9564/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del GIP che ha dichiarato sussistente il vincolo di continuazione tra le condanne pronunciate dai G.U.P. di Milano (28/03/2023) e Padova (08/03/2024) e ha ricalcolato le pene complessive. Obiettivo del gravame è la scelta del reato 'più grave' ai fini dell'applicazione della continuazione: i ricorrenti sostengono che il giudice dell'esecuzione ha errato individuando quale reato piu grave quello indicato nel dispositivo del G.U.P. di Milano (capo B per Francois; per Mattia analoghe censure), contestando che la pena rilevata dal dispositivo dovrebbe essere ridotta per effetto delle attenuanti generiche non bilanciate da aggravanti, con conseguente parità o superiorità del reato indicato nel provvedimento di Padova (capo 29/), che in concreto avrebbe maggior danno economico e maggiori elementi passivi.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che, ai fini dell'individuazione del reato piu grave in sede esecutiva, occorre fare riferimento alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione come risultante dal dispositivo della sentenza (principio confermato da Sez. U. n. 7029/2023). Il giudice dell'esecuzione ha quindi correttamente considerato come piu grave il reato sul quale il G.U.P. di Milano ha irrogato le pene, che risultano superiori (al netto delle riduzioni effettivamente operate nel dispositivo) a quella ritenuta piu grave nel provvedimento di Padova (anni 2 e mesi 8). La Corte ha inoltre escluso l'errore invocato circa un presunto bilanciamento illegittimo tra attenuanti generiche e aggravanti nella sentenza di Milano: dalla motivazione emergeva che al dispositivo avevano fatto seguito il riconoscimento di aggravanti previste dall'art. 219 L. Fall. (comma 1 e comma 2, n.1) e della continuazione), perciò il bilanciamento con le attenuanti generiche era corretto e conforme alla volontà delle parti nel patteggiamento. Per Mattia la Corte ha chiarito che il capo ritenuto piu grave nel dispositivo milanese era, in ogni caso, diverso da quello dedotto dai ricorrenti (capo E o D) e integrava aggravanti rilevanti. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata confermata e le pene complessive ricalcolate dal GIP sono rimaste confermate.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in sede esecutiva per la continuazione, deve essere considerata piu grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena piu elevata: il giudice dell'esecuzione deve rispettare il giudicato materiale indicato nel dispositivo della sentenza e non procedere a una nuova valutazione di gravità.

  • Sentenza Sez. U. n. 7029 del 28/09/2023

    Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865

    Principio di diritto secondo cui ai fini dell'individuazione della violazione piu grave in sede esecutiva va considerata la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione e indicata nel dispositivo di sentenza.

  • art. 219 L. Fall.

    La normativa fallimentare (art. 219, comma 1 e comma 2, n.1) può configurare aggravanti per la pluralità di reati nell'ambito dello stesso fallimento: tale aggravante sostituisce, se del caso, l'istituto della continuazione e va bilanciata con le attenuanti generiche secondo la normale dinamica di applicazione delle circostanze.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Norma sulla continuazione nel codice penale; nel caso di reati commessi nell'ambito di uno stesso fallimento la Corte conferma che prevale la norma speciale (art.219 L. Fall.) rispetto all'art.81 c.2, con conseguente qualificazione come aggravante e non come continuazione.

Massime di principio

  • In sede esecutiva per la continuazione il giudice deve fare riferimento alla pena concretamente inflitta e indicata nel dispositivo della sentenza di merito: non può ricalcolare la pena di merito o rettificare il bilanciamento delle circostanze operato dal giudice della cognizione.
  • Per contestare un presunto errore di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è necessario impugnare il provvedimento di merito: il giudice dell'esecuzione non ha competenza per correggere errori di merito non rimossi con le impugnazioni rivolte al tempo utile.
  • Quando i reati sono commessi nell'ambito dello stesso fallimento occorre verificare se il giudice abbia applicato la disciplina speciale dell'art.219 L. Fall. (che costituisce aggravante) e non l'istituto della continuazione previsto dall'art.81 c.2 cod. pen.; la qualificazione come aggravante richiede il normale bilanciamento con le attenuanti.
  • Nel confronto tra pene per individuare il reato piu grave si deve guardare alla pena effettivamente determinata nel dispositivo (pena 'irrogata'), non alla pena teorica o a una diversa quantificazione delle riduzioni che il giudice dell'esecuzione non può modulare.
  • Se dalla lettura integrale della motivazione emerge che aggravanti rilevanti sono state riconosciute nel dispositivo, l'asserita parità o superiorità di pena invocata dal ricorrente risulta infondata e il giudice dell'esecuzione è tenuto a rispettare il dispositivo e la volontà delle parti, soprattutto in riti come il patteggiamento.

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