Cassazione Penale, Sentenza n. 9558/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per sversamento di reflui fognari sul lungomare Marchesana contestando: 1) di essere ritenuto responsabile solo in virtù della qualità di Sindaco senza considerare il fatto di terzi, guasti o forza maggiore; 2) l'insussistenza del fatto richiamando testimonianze (Angelo Sottile); 3) il caso fortuito dovuto a precipitazioni eccezionali; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) la condizione alla sospensione condizionale della pena che imponeva al sindaco, cessato dall'incarico, onerosi e inesigibili obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino in 90 giorni.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi (1-4) ritenendoli generici e infondati: il sindaco era a conoscenza dello sversamento e non è emersa alcuna giustificazione della sua inerzia; cause preesistenti (pioggia, guasto, abbandono da parte di terzi) non escludono la responsabilità per omissione quando il danno è in atto e poteva essere impedito. Tuttavia il giudice accoglie il quinto motivo: la Corte ritiene errata la riqualificazione operata dal Tribunale (che aveva applicato la disciplina sugli "scarichi" - art.137/139 d.lgs.152/2006) perché i liquami erano stoccati in una vasca destinata a svuotamenti periodici (mancava "stabile collettamento"); la fattispecie va qualificata ai sensi dell'art.256, comma 2, d.lgs.152/2006 (rifiuti). Di conseguenza la Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla condizione imposta per la sospensione condizionale della pena (la elimina). Il resto della sentenza resta confermato e il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Disciplina degli "scarichi" di acque reflue: la Corte richiama la nozione di "scarico" come immissione tramite sistema stabile di collettamento; ha ritenuto che nel caso specifico tale requisito non sussisteva perché i liquami erano stoccati in vasca soggetta a svuotamento periodico
d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 2
Fattispecie sulla gestione illecita di rifiuti: la Corte ha ritenuto che la condotta dovesse essere qualificata secondo questa norma (rifiuti liquidi stoccati in vasche in attesa di smaltimento) e non come reato di scarico
d.lgs. n. 152/2006, art. 74, comma 1, lett. ff)
Definizione normativa di "scarico" (post modifica 2008): la Corte richiama la giurisprudenza che interpreta il concetto in termini di collegamento stabile e continuo tra ciclo produttivo e corpo ricettore
Norma richiamata dal Tribunale per la condizione della sospensione: la Corte osserva che l'applicazione di norme della parte terza (scarichi) era inadeguata se la fattispecie rientra nella parte quarta (rifiuti), e perciò elimina la condizione imposta
Regole sulla causalità: la Corte ribadisce che cause preesistenti non escludono il nesso causale tra omissione e evento; solo cause sopravvenute possono escluderlo a certe condizioni
Circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che il riconoscimento è discrezionale e richiede elementi positivi concreti, non è sufficiente lo stato di incensuratezza
d.lgs. n. 152/2006, art. 318-ter
Prescrizioni impartite dalle autorità ambientali: la sentenza rileva che al sindaco erano state impartite prescrizioni rimaste inadempiute, elemento che ha inciso sulla valutazione della responsabilità
Massime di principio
- La responsabilità per omissione di un pubblico ufficiale sussiste se l'evento dannoso è in atto durante l'esercizio delle funzioni e il pubblico ufficiale, pur potendo intervenire, non adotta le misure necessarie per impedirlo; cause preesistenti (malfunzionamenti, piogge, atti di terzi) non escludono automaticamente la responsabilità
- Per distinguere tra reato di "scarico" e illecito nella gestione dei rifiuti è decisivo il requisito del "collegamento stabile" tra produzione del refluo e corpo ricettore: se manca un sistema di collettamento stabile e i liquami sono stoccati in attesa di rimozione, la fattispecie va qualificata come gestione illecita di rifiuti
- Il caso fortuito o la forza maggiore non escludono la colpa omissionale quando sono antecedenti e prevedibili e quando il soggetto aveva poteri e mezzi per porvi rimedio; rileva se l'azione omessa avrebbe potuto interrompere il processo causale
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi concreti: l'assenza di precedenti non obbliga il giudice al riconoscimento della diminuzione
- Condizioni imposte alla sospensione condizionale della pena devono avere un fondamento normativo coerente con la qualificazione giuridica del fatto; una riqualificazione (da scarico a rifiuti) può rendere inapplicabili prescrizioni imposte sulla base di norme diverse
- In procedure ambientali, il fatto che autorità tecniche abbiano impartito prescrizioni e sollecitato interventi costituisce elemento rilevante per l'accertamento della consapevolezza e dell'obbligo di intervento del funzionario pubblico
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