Cassazione Civile, Ordinanza n. 40727/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF, addizionali, sanzioni e accessori relativi ai periodi d'imposta 2004 e 2005, deducendo la mancata notificazione degli atti presupposti, ossia un questionario e due avvisi di accertamento, oltre a contestare nel merito la pretesa tributaria. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello, anche prendendo atto di uno sgravio parziale per annullamento in autotutela. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso per un unico motivo, ma ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata delle cartelle prevista dal d.l. n. 193/2016; la rinuncia è stata notificata all'Ufficio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del contribuente, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia. Ha inoltre richiamato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, osservando che, una volta intervenuta la comunicazione dell'esattore ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, il giudizio va dichiarato estinto; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle cartelle/pendenze tributarie, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio e dalla comunicazione dell'esattore, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione o la cessazione della materia del contendere se vi è stato pagamento integrale.
legge 10 dicembre 2016, n. 225
Norma di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata come base della definizione agevolata.
La Corte lo richiama come base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia o di estinzione ex lege collegata alla definizione agevolata.
art. 46, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando la rinuncia al ricorso discende da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, quale l'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della parte controricorrente, perché non ha natura di atto accettizio.
- In presenza di adesione alla definizione agevolata delle pendenze tributarie e della prescritta comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; se risulta anche il pagamento integrale del debito, può parlarsi di cessazione della materia del contendere.
- Nelle controversie tributarie definite per legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando la causa che determina la rinuncia o l'inammissibilità è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
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