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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24114/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di PVC, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA relativa a una fattura di acquisto emessa da un fornitore ritenuto soggettivamente inesistente. La fattura riguardava lavori di costruzione di uno stabilimento industriale; secondo l'Amministrazione, l'emittente della fattura era privo di adeguata struttura organizzativa e l'effettiva esecutrice delle opere sarebbe stata un'altra impresa, socia della contribuente. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto l'accoglimento sia in primo grado sia in appello. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto, con due motivi, la violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni: con il primo motivo ha censurato la CTR per avere ritenuto soggettivamente inesistenti le fatture senza valorizzare il compendio indiziario allegato dall'Ufficio (assenza di organizzazione dell'emittente, indicazione di altra impresa come costruttrice, anomalie nel contratto di appalto, mancato ammortamento dei costi e dichiarazioni di terzi sulla natura di 'cartiera'); con il secondo motivo ha contestato che la CTR avesse attribuito valore decisivo ai pagamenti eseguiti con bonifici bancari, ritenendoli inconferenti in presenza di un'interposizione fittizia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve valutare gli indizi nel loro complesso, analiticamente e sinteticamente, senza isolare un solo elemento; inoltre, incombe sull'Amministrazione provare, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode o comunque la sua conoscenza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. La CTR, invece, aveva valorizzato un solo dato (la coincidenza tra esecutrice dei lavori e società socia della contribuente) senza considerare il quadro complessivo, in particolare l'assenza di struttura dell'emittente. La Corte ha anche ribadito che la regolarità formale dei pagamenti non è di per sé idonea a escludere la frode, essendo compatibile con operazioni fraudolente organizzate. Per tali ragioni ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio e alle regole sull'onere della prova.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la consapevolezza del contribuente della frode o la sua conoscibilità con ordinaria diligenza.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere valutati sia singolarmente sia nel loro insieme, verificando se la loro combinazione sia idonea a fondare una valida prova presuntiva.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata dal ricorrente a fondamento dell'accertamento tributario.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata dal ricorrente a fondamento dell'accertamento IVA e del recupero dell'imposta indebitamente detratta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'uso delle prove da parte del giudice di merito, ritenuto non corretto dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi indiziari nel loro complesso, senza arrestarsi a un singolo dato isolato, e verificare se la loro convergenza consenta una prova presuntiva grave, precisa e concordante.
  • L'Amministrazione finanziaria che contesti l'indetraibilità dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario della partecipazione alla frode, oppure che tale situazione era conoscibile usando l'ordinaria diligenza rapportata alla sua qualità professionale.
  • La regolarità formale dei pagamenti o la tracciabilità bancaria delle somme non è, di per sé, prova decisiva dell'effettività soggettiva dell'operazione, poiché può coesistere con schemi fraudolenti ben organizzati destinati a mascherare la reale esecuzione da parte di terzi.
  • In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sul cessionario che intenda mantenere il diritto alla detrazione l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
  • L'eventuale fallimento sopravvenuto di una parte non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, poiché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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