Cassazione Penale, Sentenza n. 47322/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 14/12/2023. Il ricorrente deduce tre censure principali: 1) violazione delle norme processuali (artt. 191 e 195, comma 4, c.p.p.) per l'utilizzo in giudizio delle dichiarazioni rese dal padre durante attività di perquisizione, che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere; 2) vizio della motivazione e irregolarità nell'identificazione del conducente responsabile dell'investimento (mancata osservanza delle garanzie per il riconoscimento fotografico e degli artt. 213 e 361 c.p.p.), con rilievo sul valore probatorio di fotografie e di una t-shirt rinvenuta; 3) vizio della motivazione e omessa applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., con richiesta di proscioglimento dai reati di fuga e omissione di soccorso (capo B e C), sostenendo che la sosta fu breve e che la vittima poteva essere già deceduta al momento dell'impatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo ritenuto aspecifico perché il ricorrente non ha spiegato l'incidenza che l'eliminazione delle prove censurate avrebbe avuto sul complesso probatorio (prova di resistenza). Secondo motivo inammissibile e manifestamente infondato: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'identificazione attraverso elementi convergenti (veicolo intestato al padre, tracce e parti del veicolo rinvenute, descrizioni oculari compatibili, t-shirt recuperata nella disponibilità dell'imputato, ricerche sul telefono). Terzo motivo manifestamente infondato: l'allontanamento dal luogo avvenne prima degli accertamenti e l'obbligo di fermarsi è parametrato alla necessità di consentire prime indagini; il decesso fu accertato 35 minuti dopo e furono tentate manovre di rianimazione, quindi non poteva ritenersi che la vittima fosse già deceduta al momento dell'impatto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000. (Si segnala che la Corte d'appello aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando prescritti i reati dei capi B e C e rideterminando la pena per il capo A in 4 anni di reclusione.)
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma formale richiamata per la regolamentazione del procedimento di cassazione; utilizzata come riferimento procedurale per la proposizione del ricorso.
Norma sulle modalità di acquisizione delle dichiarazioni e degli atti di indagine; richiamata nella censura relativa all'utilizzo delle dichiarazioni rese durante la perquisizione.
Divieto di utilizzare in dibattimento dichiarazioni rese da persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere; nel caso la Corte ha ritenuto che l'eventuale inutilizzabilità non fosse stata adeguatamente dimostrata nel suo effetto sul complesso probatorio.
art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.
Motivi di ricorso in cassazione per vizi di motivazione; applicata per valutare la dedotta carenza di motivazione delle decisioni di merito.
Norme sul rito del riconoscimento e formazione dell'album fotografico per l'identificazione; il ricorrente lamentava il mancato rispetto di tali garanzie, ma la Corte ha ritenuto che l'identificazione fosse fondata su elementi convergenti anche in assenza di un formale atto ricognitivo.
Prescrizioni probatorie relative all'azione e agli atti istruttori; invocata nel contesto del dedotto vizio di identificazione fotografica.
Principio che riguarda la valutazione e la qualificazione delle prove e la decisione di proscioglimento per particolare tenuità o irrilevanza; richiamato in relazione alla mancata declaratoria di proscioglimento per i capi B e C.
Norma penale del codice della strada relativa alla sosta e agli obblighi dopo incidente; richiamata fra i reati contestati e per la valutazione dell'omissione di soccorso/fuga.
Norma sull'omicidio colposo aggravato (che era il capo A); la pena è stata rideterminata in sede di appello e la questione non è stata riformata in Cassazione per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che censura l'utilizzabilità di una prova deve dimostrare l'effetto che l'esclusione di quella prova avrebbe sul complesso probatorio (prova di resistenza); senza questa dimostrazione il motivo è aspecifico e inammissibile.
- L'identificazione di un autore può reggersi su un quadro probatorio convergente (intestazione del veicolo, parti del mezzo rinvenute sulla scena, descrizioni oculari coerenti, reperti personali rinvenuti e dati elettronici) e non richiede necessariamente un formale riconoscimento fotografico se le altre evidenze rendono l'identificazione sufficientemente certa.
- La violazione del divieto di utilizzare dichiarazioni rese da chi si è avvalso della facoltà di non rispondere deve essere specificamente dimostrata nel suo impatto sulla decisione; non basta l'affermazione generica di illegittimità.
- Il reato di omissione di soccorso è configurabile quando il conducente si allontana prima che possano essere compiuti gli accertamenti necessari per l'identificazione e l'assistenza; l'accertamento della morte successivo e i tentativi di rianimazione sul posto sono elementi che escludono l'ipotesi che la vittima fosse già deceduta al momento dell'impatto.
- In sede di impugnazione è necessario criticare in modo specifico e puntuale le motivazioni dei giudici di merito, argomentando in relazione ai passaggi logici effettivamente adottati dalla decisione impugnata; censure generiche o scollegate dalla motivazione sono destinate a essere respinte.
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