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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47302/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di responsabilità per il reato previsto dall'art. 4, comma 7, legge 22/7/1961 n. 268, lamentando in primo luogo l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dei motivi di appello relativi alla dosimetria della pena (rideterminazione del trattamento sanzionatorio) e, in secondo luogo, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Si sostiene la mancanza di prova della conoscenza del procedimento amministrativo, la esigua intensità dell'elemento psicologico, nonché condizioni personali e sociali dell'appellante che giustificherebbero un giudizio di non proclività all'illecito; inoltre si afferma che non sussisteva danno all'Erario o ai dipendenti coinvolti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici non consentiti in sede di legittimità: i motivi di appello non si erano confrontati specificamente con la motivazione di primo grado e risultavano generici e privi di specificità. La Corte ha richiamato la motivazione del Tribunale di Bergamo, che aveva valorizzato il reiterato omesso riscontro alle richieste dell'Ispettorato del Lavoro, la pluralità di lavoratori coinvolti, l'esteso periodo temporale e le ricadute sulla tutela dei lavoratori e sui versamenti all'Erario, e ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente contestato questi rilievi. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il dispositivo dichiara quindi l'inammissibilità del ricorso (vittoria della parte resistente).

Norme richiamate

  • Legge 22/7/1961 n. 268, art. 4 comma 7

    Norma che sanziona l'omessa fornitura delle informazioni richieste dall'Ispettorato del Lavoro sulle posizioni lavorative e contributive; il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie alla luce del reiterato omesso riscontro, della pluralità di lavoratori e del lungo arco temporale coinvolto.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; il giudice ha ritenuto non applicabile la causa alla luce della valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi (reiterazione, numero di lavoratori coinvolti, durata della violazione e ricadute sull'adempimento contributivo e sull'Erario), e ha inoltre considerato rilevante l'intensità del dolo.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione determinando il versamento di € 3.000,00.

Massime di principio

  • I motivi di impugnazione in appello e in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata; la genericità dei rilievi determina l'inammissibilità.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. occorre dimostrare con riferimento al materiale probatorio la concreta esiguità del fatto e l'assenza di danno o offensività rilevante; affermazioni generiche sull'intenzionalità o sulle condizioni personali non sono sufficienti.
  • Elementi come la reiterazione dell'omissione, la pluralità dei lavoratori coinvolti, la durata della violazione e le ricadute su obblighi contributivi o sugli adempimenti a tutela dei lavoratori sono forti indici contrari alla configurazione della particolare tenuità.
  • La mancata o generica contestazione della motivazione di primo grado in appello rende il motivo d'appello inammissibile e tale vizio, se originario, rende geneticamente inammissibile anche il relativo motivo in Cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso possono essere disposte condanne al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto il ricorrente dovrebbe valutare la solidità e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazioni.

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