Cassazione Penale, Sentenza n. 47300/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna irrevocabile (sentenza Corte d'appello di Catanzaro 7.3.2022) per due episodi di acquisto e cessione di stupefacenti commessi il 9 e 11 marzo 2016. Nuova prova offerta dalla difesa: dichiarazioni rese da Luca Manente (acquisite in indagine difensiva) che avrebbero dimostrato che l'autovettura ritenuta in uso al Pagliuso nel 2016 era stata acquistata nel 2015 ma non funzionante e riparata solo nel 2018, facendo così venire meno la possibilità che Pagliuso fosse alla guida nel 2016. Contestazioni procedurali: nullità per violazione del contraddittorio e mancata audizione del teste, oltre a presunte violazioni degli artt. 637, 192 e 127 c.p.p. e dell'art. 111 Cost.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla nullità per violazione del contraddittorio: il verbale d'udienza prova che il Collegio acquisì le dichiarazioni del teste, invitò le parti a concludere, si ritirò in camera di consiglio e rese la sentenza con lettura rituale del dispositivo. Quanto al merito, le dichiarazioni del Manente erano state acquisite con il consenso delle parti come atti di indagine difensiva e, ai sensi dell'assetto probatorio richiamato, l'accordo delle parti ha eliminato l'obbligo di escussione del teste in dibattimento. La Corte di appello ha correttamente confrontato le nuove dichiarazioni con il compendio probatorio preesistente (videoriprese, perquisizione, accertamenti della PG, fermi/controlli) e le ha ritenute inattendibili e incongruenti rispetto agli elementi che avevano sorretto la condanna irrevocabile; pertanto la domanda di revisione è stata respinta. Sono state indicate le spese a carico del ricorrente. In precedenza era stata disposta la trasmissione degli atti al PM nei confronti del teste per il reato di cui all'art. 371-ter c.p. (falsa testimonianza).
Norme richiamate
Riferito nella sentenza come norma relativa all'acquisizione di dichiarazioni nell'ambito di indagini difensive; la Corte ne ha considerato l'effetto di permettere l'acquisizione delle dichiarazioni di Manente come materiale probatorio, purché dette dichiarazioni siano state acquisite con il consenso delle parti.
Richiamati come norme riguardanti le modalità di formazione e acquisizione di dichiarazioni e atti; nel caso l'acquisizione delle dichiarazioni rese al difensore è stata accolta dalle parti e quindi utilizzabile per la decisione senza necessità di escussione orale.
Secondo la Corte, l'articolo equipara, quanto al valore probatorio astratto, le dichiarazioni raccolte nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva agli atti del fascicolo del PM; la loro acquisizione per accordo delle parti rimuove l'obbligo di escussione del teste in dibattimento, restando fermo il sindacato sulla loro attendibilità intrinseca.
Norma penale che punisce la falsa testimonianza. La Corte di appello aveva già rimesso gli atti al PM per valutare l'eventuale responsabilità penale di Luca Manente a norma di tale articolo.
artt. 127, 192, 637 c.p.p. e art. 111 Cost.
Gli artt. richiamati sono stati evocati dal ricorrente in rapporto alla presunta violazione del diritto al contraddittorio e alle garanzie difensive. La Corte di cassazione ha interpretato i relativi principi nel senso che, alla luce del verbale d'udienza e del consenso delle parti all'acquisizione delle dichiarazioni, non sussiste alcuna nullità o violazione del contraddittorio: la procedura deliberativa è risultata regolare e la difesa non può poi lamentare la mancata escussione a fronte di una scelta processuale acquisita.
Massime di principio
- Se le dichiarazioni raccolte nell'ambito di indagini difensive sono acquisite al processo con il consenso delle parti, il giudice può valutarle senza procedere all'escussione orale del teste; il consenso equivale a rinuncia all'esame dibattimentale.
- Nel giudizio di revisione il tribunale deve non solo valutare l'attendibilità delle nuove prove, ma anche confrontarle e saggiare la resistenza delle prove che hanno sorretto la condanna definitiva; nuove prove contrastanti devono avere affidabilità concreta per travolgere il giudicato.
- Una doglianza di nullità per violazione del contraddittorio è infondata se dal verbale d'udienza risulta che le formalità procedurali sono state rispettate e le parti hanno partecipato/espresso consenso sulle modalità probatorie.
- La semplice acquisizione di indagini difensive non basta: il giudice deve valutare la coerenza tra le nuove dichiarazioni e le risultanze probatorie precedenti (es. videoriprese, perquisizioni, fermi), privilegiando la prova che risulti più univoca e incontrovertibile.
- Se emergono elementi che fanno sospettare la falsità o l'inattendibilità di nuove dichiarazioni, il giudice può disporre l'inoltro degli atti all'autorità giudiziaria per l'accertamento del reato di falsa testimonianza.
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