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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47304/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Prato che, con rito abbreviato, lo aveva condannato per quattro violazioni in materia antinfortunistica (d.lgs. 81/2008) ritenute in continuazione. I motivi di doglianza erano due: (1) vizio di legge nella quantificazione della diminuzione di pena riconosciuta per il rito abbreviato: il Tribunale avrebbe applicato una riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p., mentre per reati contravvenzionali nella stessa fattispecie è prevista la diminuzione della metà; (2) manifesta illogicità e insufficienza della motivazione nel rigetto della sospensione condizionale della pena, poiché il provvedimento motivava il diniego con la natura pecuniaria della pena ritenuta più favorevole, nonostante dagli atti emergessero l'assenza di precedenti e l'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo, senza alcun elemento ostativo a una prognosi favorevole.

La decisione

La Corte ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio di legittimità, è intervenuta la prescrizione per tutte le contravvenzioni (violazioni accertate il 2.7.2017; termine finale ossia con calcolo della maggiorazione per interruzione e con la sospensione COVID è spirato il 4.9.2022). Ha ritenuto non manifestamente infondate le censure avanzate, con specifico riferimento alla errata quantificazione della riduzione per il rito abbreviato e alla motivazione carente sul diniego della sospensione condizionale. Poiché non sussistevano le condizioni per pronunciare una sentenza assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (che richiede elementi escludenti il fatto o la responsabilità emergenti dagli atti in modo assolutamente incontestabile), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2008

    Le violazioni accertate attengono alla normativa sulla sicurezza sul lavoro; la qualifica dei fatti come contravvenzioni agli effetti del calcolo della pena è stata data dal giudice di merito e rilevante ai fini dell'applicazione delle riduzioni per il rito abbreviato.

  • art. 442 c.p.p.

    Riferimento alla norma che disciplina gli effetti del giudizio abbreviato sulla determinazione della pena; la Corte segnala che per reati contravvenzionali la riduzione prevista dal rito abbreviato deve essere attentamente applicata (la doglianza verte sull'applicazione di una riduzione non conforme alla natura contravvenzionale dei reati).

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui la sentenza di assoluzione per estinzione del reato può essere pronunciata solo se dalle carte emerge in modo assolutamente incontestabile l'inesistenza del fatto o l'esclusione della responsabilità; in assenza di tali elementi, il giudice non deve sostituirsi al merito e pertanto la decisione va annullata senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti)

    Richiamata per spiegare i limiti della pronuncia di assoluzione d'ufficio quando sussiste causa di estinzione del reato: l'assoluzione richiede fatti escludenti emersi dagli atti in modo "ictu oculi".

Massime di principio

  • Se nel corso dell'impugnazione interviene la prescrizione, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio quando non sussistono elementi dagli atti sufficienti a pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Nel giudizio abbreviato la riduzione della pena va applicata conformemente alla natura del reato: per le contravvenzioni la diminuzione dovuta al rito abbreviato è significativa (va verificata la corretta percentuale prevista e la sua applicazione alla pena base, comprensiva degli aumenti per continuazione se presenti).
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena deve essere motivato con elementi concreti che giustifichino una prognosi negativa; la mera natura pecuniaria della pena non è di per sé motivo ostativo a concedere il beneficio, specialmente se la pena è inferiore ai due anni e dagli atti emergono elementi favorevoli (assenza di precedenti, adempimento delle prescrizioni).
  • In contestazioni amministrative o antinfortunistiche contestate come contravvenzioni, è fondamentale documentare e valutare correttamente la natura del reato ai fini dell'applicazione delle norme sul trattamento sanzionatorio e sulle misure alternative alla pena detentiva.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le cause di sospensione e interruzione (anche quelle emergenti da eventi straordinari come la sospensione pandemica), poiché incidono sul termine finale e possono determinare l'estinzione dei reati durante il procedimento.

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