Cassazione Penale, Sentenza n. 47306/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la convalida del sequestro di 16.800 kg di "cascami di tabacco" ritenuti dal Tribunale "tabacco da fumo" e quindi soggetti al reato di contrabbando (art. 291-bis d.P.R. 43/1973). Il ricorrente ha censurato la qualificazione giuridica del prodotto (sostenendo che si tratta di "cascami di tabacco" non "preparati per la vendita al minuto"), la mancanza di motivazione circa il requisito della "preparazione per la vendita al minuto" e l'erronea valutazione del fumus commissi delicti basata unicamente sulla "fumabilità" del prodotto e non sulle concrete modalità di immissione in commercio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 504/1995 (e coerentemente con la Direttiva 2011/64/UE), i "cascami di tabacco" sono assoggettati alla disciplina dei tabacchi lavorati solo se risultano "preparati per la vendita al minuto" oltre ad essere fumabili. Nel caso di specie il prodotto era stato accertato come "cascame di tabacco", confezionato in 105 colli da circa 160 kg ciascuno (tot. 16.800 kg), senza risultare "preparato per la vendita al minuto"; la sola fumabilità non è sufficiente per qualificare il bene come "tabacco da fumo" soggetto ad accisa e, quindi, per configurare il reato di contrabbando. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro del 10 gennaio 2024 e ha disposto la restituzione dei beni all'avente diritto.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 39-bis
"c) sono considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati 'cascami di tabacco' i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco."
La Corte interpreta la norma nel senso che i 'cascami di tabacco' sono assoggettati alla categoria dei tabacchi da fumo (e quindi all'accisa e alle fattispecie penali connesse) solo se, oltre ad essere fumabili, risultano "preparati per la vendita al minuto"; tutti i requisiti indicati dalla lett. c), punto 2, devono essere verificati.
Direttiva 2011/64/UE, art. 5, par. 1
"Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, ..."
La Direttiva conferma la distinzione normativa: anche a livello UE i 'cascami di tabacco' sono assoggettati all'ambito dei tabacchi da fumo solo se preparati per la vendita al minuto; non contraddice la specificazione del legislatore nazionale.
d.P.R. n. 43 del 1973, art. 291-bis
Rilevata come la norma penale contestata (contrabbando di tabacchi lavorati esteri); la Corte osserva che la fattispecie richiede che il bene sia un 'tabacco lavorato' secondo la definizione normativa per poter configurare il reato.
codice di procedura penale, artt. 253, 255, 606
Richiamati in relazione alla legittimità del sequestro, al riesame e ai motivi di impugnazione; la Corte evidenzia che la mancanza di accertamento e motivazione sul requisito sostanziale ('preparazione per la vendita al minuto') rende illegittimo il mantenimento del sequestro e la convalida.
Massime di principio
- I 'cascami di tabacco' sono soggetti alla disciplina dei tabacchi lavorati (e quindi ad accisa e a ipotesi di contrabbando) solo se risultano 'preparati per la vendita al minuto' oltre a essere fumabili; la sola 'fumabilità' non basta.
- La qualificazione giuridica del bene sequestrato (tabacco da fumo vs cascame non preparato) è elemento essenziale per la configurabilità del reato: senza accertamento positivo di tutti i requisiti normative, il fumus commissi delicti può essere assente.
- Il confezionamento, la destinazione (unico acquirente) e le quantità/collo (es. colli di grandi dimensioni e peso elevato) sono indici fattuali rilevanti per valutare se il prodotto sia o meno 'preparato per la vendita al minuto'.
- Il giudice che convalida un sequestro deve motivare specificamente sul requisito della 'preparazione per la vendita al minuto' quando la natura del bene è controversa; non è sufficiente il richiamo generico a verbali della polizia giudiziaria che non abbiano effettuato quella verifica.
- La direttiva UE non elimina le specificazioni nazionali: occorre leggere la nozione europea insieme alla disciplina interna che chiarisce i requisiti per considerare i cascami come tabacchi da fumo.
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