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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47305/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) relativa al sequestro, in data 29.5.2017, di 30 grammi di marijuana suddivisi in più confezioni. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di violazione di legge e motivazionale per il mancato riconoscimento della "lieve entità" di cui all'art. 73, comma 5, basandosi su peso modesto, esiguo numero di dosi, assenza di somme sequestrate e modalità ritenute rudimentali (con richiamo a precedenti di questa Corte che indicavano limiti quantitativi per la marijuana); (2) censura sulla motivazione apparente riguardo al discostamento dalla pena minima non giustificato, non avendo considerato l'incensuratezza dell'imputata; (3) omissione motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, senza approfondire la mancanza di precedenti e l'occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo (lieve entità) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito: non è determinante solo la quantità (30 g, 144 dosi teoriche), ma la valutazione complessiva degli indici del comma 5 (concrete capacità di azione, disponibilità di due immobili, rinvenimento di ulteriori confezioni, due bilancini di precisione, ritagli di cellophane, taglierino e coltello con residui), che comprovano professionalità e capacità di eludere controlli, escludendo la lieve entità. Il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) è stato dichiarato inammissibile perché attiene a valutazioni discrezionali del giudice di merito, adeguatamente motivate in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputata; la pena resta inferiore alla media edittale ma adeguata. Il terzo motivo (attenuanti generiche) è inammissibile: la difesa non ha indicato circostanze specifiche giustificative e il giudice ha sufficientemente motivato il diniego richiamando l'assenza di elementi positivi e il divieto derivante dall'art. 62-bis, comma 3, c.p. Esito pratico: confermata la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione e multa di €5.500; rigetto del ricorso; condanna alle spese processuali a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73, comma 4

    Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio; applicata per la condanna della ricorrente in relazione al possesso di 30 grammi di marijuana suddivisi in più confezioni.

  • d.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5

    Prevede l'ipotesi di lieve entità. La Corte interpreta che l'applicabilità del comma 5 non si determina esclusivamente sulla base della quantità, ma mediante una valutazione complessiva degli indicatori elencati (capacità di azione, rete, quantità movimentata, strumenti per confezionamento, ecc.), senza che un singolo indice (es. peso) sia decisivo.

  • codice penale art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte sottolinea che il giudice di merito sceglie gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p. e che tale scelta, purché adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione se non per mera arbitrarietà.

  • codice penale art. 62-bis

    Disciplina le attenuanti generiche. La Corte ricorda che, se la richiesta non indica circostanze specifiche che giustifichino il beneficio, il diniego è adeguatamente motivato anche con il mero richiamo all'assenza di elementi positivi, e che il divieto espresso al comma 3 limita la concessione in presenza di determinate condizioni (quali la recidiva o altre cause ostative).

  • codice di procedura penale art. 616

    Norma che regola le spese processuali: la Corte ha disposto che le spese seguano la soccombenza, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La qualificazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale e non può fondarsi unicamente sul dato ponderale: devono essere considerati congiuntamente indicatori quali modularità dell'attività, disponibilità di luoghi e strumenti per il confezionamento, organizzazione/reticolarità e possibilità di eludere controlli.
  • La presenza di più confezioni, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e più luoghi di custodia tende a indicare professionalità e finalità di spaccio, contrastando la tesi della lieve entità anche se la quantità complessiva non è elevata.
  • La determinazione della pena è rimessa a discrezione del giudice di merito: la Cassazione sindaca la congruità solo se sussiste manifesta illogicità o arbitrio; un discostamento dal minimo edittale, se motivato con criteri di adeguatezza, è legittimo.
  • Per ottenere le attenuanti generiche è necessario che la difesa segnali circostanze concrete e specifiche che giustifichino la richiesta; in mancanza, il semplice richiamo all'incensuratezza non è sufficiente e il diniego può essere adeguatamente motivato con l'assenza di elementi positivi.
  • In casi simili, chi difende dovrebbe documentare e dimostrare elementi concreti che riducono l'offensività (es. esclusiva destinazione personale, totale assenza di strumenti organizzativi, prova di natura occasionale) per sperare nel riconoscimento della lieve entità o di un trattamento più favorevole.

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