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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47303/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione sostenendo la violazione dell'art. 597 c.p.p. e dell'art. 256 comma 3 d.lgs. 152/2006. Il motivo denuncia che l'appello era stato proposto solo dall'imputato e che il Tribunale di primo grado non aveva disposto la confisca del terreno; la Corte d'appello ha invece confermato la condanna e ha aggiunto la confisca del fondo, violando così il divieto di reformatio in peius e imponendo una misura (la confisca) non adottata in primo grado né impugnata dall'accusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca, eliminando tale statuizione. La Corte ha affermato che la confisca, avendo carattere di misura di sicurezza/di natura sanzionatoria obbligatoria, non poteva essere disposta in appello in assenza di gravame da parte del Pubblico Ministero e senza che le parti fossero state previamente interpellate. L'omessa confisca dovrà essere eventualmente rimediata dal giudice dell'esecuzione tramite gli strumenti di cui all'art. 676 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità in concorso con altri per la realizzazione della discarica abusiva.

  • art. 256 comma 3 d.lgs. 152/2006

    Norma penale richiamata per il reato relativo alla gestione/abbandono di rifiuti pericolosi e non; costituiva il capo di imputazione per la discarica abusiva.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per contestare la statuizione di confisca introdotta in appello: il motivo sostiene che la decisione di appello ha aggravato la posizione dell'imputato in violazione del divieto di reformatio in peius.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Individuato dalla Corte come lo strumento procedurale corretto per porre rimedio, in sede esecutiva, all'omessa confisca obbligatoria non disposta in primo grado.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Riferito come rimedio ordinario per correggere errori materiali: la Corte ha ritenuto che tale procedura non fosse applicabile perché la confisca è stata adottata senza che le parti fossero state preventivamente interpellate.

  • divieto di reformatio in peius (principio di diritto)

    Principio applicato dalla Corte: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato quando l'appello è stato proposto solo da quest'ultimo; ciò impedisce al giudice d'appello di introdurre una misura più gravosa non prevista nella sentenza di primo grado e non impugnata dall'accusa.

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto soltanto dall'imputato, il giudice d'appello non può peggiorare la sua posizione (divieto di reformatio in peius).
  • La confisca, se ha natura di misura di sicurezza o funzione sanzionatoria, non può essere introdotta in sede d'appello in assenza di gravame da parte del Pubblico Ministero.
  • L'omissione in primo grado di una confisca obbligatoria va, di norma, rimediata in sede esecutiva con gli strumenti previsti dall'art. 676 c.p.p., non mediante aggravamento in appello.
  • La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. non è utilizzabile quando la misura introdotta incide sulla posizione sostanziale delle parti e queste non sono state interpellate.
  • Se il Pubblico Ministero intende ottenere in appello una misura accessoria obbligatoria (es. confisca), deve esercitare il relativo gravame in sede di appello; altrimenti l'appello del solo imputato limita le possibilità del giudice d'appello di introdurre misure più gravose.

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