Cassazione Penale, Sentenza n. 47303/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione sostenendo la violazione dell'art. 597 c.p.p. e dell'art. 256 comma 3 d.lgs. 152/2006. Il motivo denuncia che l'appello era stato proposto solo dall'imputato e che il Tribunale di primo grado non aveva disposto la confisca del terreno; la Corte d'appello ha invece confermato la condanna e ha aggiunto la confisca del fondo, violando così il divieto di reformatio in peius e imponendo una misura (la confisca) non adottata in primo grado né impugnata dall'accusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca, eliminando tale statuizione. La Corte ha affermato che la confisca, avendo carattere di misura di sicurezza/di natura sanzionatoria obbligatoria, non poteva essere disposta in appello in assenza di gravame da parte del Pubblico Ministero e senza che le parti fossero state previamente interpellate. L'omessa confisca dovrà essere eventualmente rimediata dal giudice dell'esecuzione tramite gli strumenti di cui all'art. 676 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla responsabilità in concorso con altri per la realizzazione della discarica abusiva.
art. 256 comma 3 d.lgs. 152/2006
Norma penale richiamata per il reato relativo alla gestione/abbandono di rifiuti pericolosi e non; costituiva il capo di imputazione per la discarica abusiva.
Invocato dal ricorrente per contestare la statuizione di confisca introdotta in appello: il motivo sostiene che la decisione di appello ha aggravato la posizione dell'imputato in violazione del divieto di reformatio in peius.
Individuato dalla Corte come lo strumento procedurale corretto per porre rimedio, in sede esecutiva, all'omessa confisca obbligatoria non disposta in primo grado.
Riferito come rimedio ordinario per correggere errori materiali: la Corte ha ritenuto che tale procedura non fosse applicabile perché la confisca è stata adottata senza che le parti fossero state preventivamente interpellate.
divieto di reformatio in peius (principio di diritto)
Principio applicato dalla Corte: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato quando l'appello è stato proposto solo da quest'ultimo; ciò impedisce al giudice d'appello di introdurre una misura più gravosa non prevista nella sentenza di primo grado e non impugnata dall'accusa.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto soltanto dall'imputato, il giudice d'appello non può peggiorare la sua posizione (divieto di reformatio in peius).
- La confisca, se ha natura di misura di sicurezza o funzione sanzionatoria, non può essere introdotta in sede d'appello in assenza di gravame da parte del Pubblico Ministero.
- L'omissione in primo grado di una confisca obbligatoria va, di norma, rimediata in sede esecutiva con gli strumenti previsti dall'art. 676 c.p.p., non mediante aggravamento in appello.
- La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. non è utilizzabile quando la misura introdotta incide sulla posizione sostanziale delle parti e queste non sono state interpellate.
- Se il Pubblico Ministero intende ottenere in appello una misura accessoria obbligatoria (es. confisca), deve esercitare il relativo gravame in sede di appello; altrimenti l'appello del solo imputato limita le possibilità del giudice d'appello di introdurre misure più gravose.
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