Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33626/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di quattro cartelle di pagamento relative a Tarsu/Tia per gli anni 2002, 2003 e 2004 e a un’imposta di registro/INVIM, cartelle richiamate in un preavviso di fermo amministrativo. Il contribuente ha dedotto di aver conosciuto tali atti solo tramite il preavviso, contestando l’omessa rituale notifica delle cartelle. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la decisione è stata riformata in parte, ritenendosi tardivo il deposito della prova di notifica, prescritti i crediti per tributi locali e non prescritto il credito INVIM. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha censurato la violazione delle norme processuali tributarie e codicistiche sul deposito e sulla valutazione dei documenti, sostenendo di essersi costituita tempestivamente e che i documenti prodotti dovevano comunque essere valutati in appello; ha inoltre dedotto motivazione apparente e omesso esame del fatto decisivo relativo alle relate di notifica. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando da un lato che, esclusa la prova di notifica, la CTR non avesse tratto le conseguenze anche rispetto al credito INVIM; dall’altro, l’omessa pronuncia su ulteriori censure, tra cui la sottoscrizione dei ruoli e la debenza degli interessi indicati nel preavviso di fermo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società di riscossione. Ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale del contribuente, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di specifica riproposizione e di autosufficienza. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che, una volta affermata l’assenza di prova rituale della notifica delle cartelle, la CTR avrebbe dovuto esaminare anche le conseguenze di tale irregolarità sul credito INVIM. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, perché verifichi la regolarità della notifica ai fini della prescrizione del credito INVIM e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    individua i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come parametri della censura sulla valutazione e acquisizione della prova documentale.

  • artt. 23, 32, 34, 36 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario il deposito dei documenti è soggetto al termine di venti giorni liberi prima dell’udienza; la produzione documentale tardiva in primo grado rileva, ma i documenti già presenti nel fascicolo sono acquisiti al giudizio d’appello.

  • artt. 7 e 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consentono la produzione di nuovi documenti in appello, ma nel rispetto delle regole del rito tributario e del regime di acquisizione degli atti già depositati.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia su alcuni capi di domanda o eccezioni.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione e contenuto della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal contribuente per contestare la mancata applicazione delle conseguenze probatorie derivanti dall’assenza di prova di notifica.

  • artt. 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamati in tema di notificazione delle cartelle di pagamento e delle relative formalità.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    richiamati per le regole generali sulla notificazione degli atti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione documentale effettuata tardivamente in primo grado può comunque essere utilizzata nel grado di appello, perché i documenti già inseriti nel fascicolo di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una di esse, lasciando intatta l’altra.
  • La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se la parte non dimostra in modo specifico di avere riproposto in appello la questione già sollevata in primo grado, né riporta adeguatamente il contenuto degli atti rilevanti.
  • Se il giudice di merito accerta l’assenza di prova rituale della notificazione delle cartelle, deve trarre le conseguenze di tale accertamento rispetto a tutti i crediti controversi, senza limitarsi ad alcuni soli carichi.
  • Nel giudizio tributario, l’eccezione di tardività del deposito documentale non impedisce la valutazione di documenti già entrati nel processo, poiché la loro permanenza nel fascicolo ne comporta l’acquisizione al giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.