Cassazione Civile, Ordinanza n. 29555/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino, già trattenuto in quanto destinatario di un provvedimento di respingimento, aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e il Questore aveva disposto un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142/2015. Il Tribunale aveva convalidato il trattenimento ritenendo che la domanda di protezione fosse stata presentata a ridosso del rimpatrio e in modo strumentale per ritardarne l'esecuzione, che le ragioni addotte in udienza non integrassero presupposti di protezione internazionale e che ricorressero i presupposti del trattenimento anche in ragione del rischio di fuga. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, dell'art. 10-ter d.lgs. 286/1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 8 della direttiva 2013/33/UE, sostenendo che il provvedimento del Questore fosse privo di motivazione specifica, che la domanda non fosse ancora formalizzata con modello C3 al momento del trattenimento, che l'informativa sulla protezione internazionale non fosse provata come effettivamente resa in lingua comprensibile, e che il Tribunale avesse illegittimamente integrato la motivazione amministrativa. Si contestava inoltre l'affermazione del rischio di fuga, deducendo che il giudice di merito lo aveva escluso o comunque non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirasse in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e alla contestazione dell'apprezzamento compiuto dal Tribunale sulla strumentalità della domanda di protezione e sulla sussistenza dei presupposti del trattenimento. La Corte ha osservato che il Questore aveva comunque svolto una valutazione concreta, che il Tribunale aveva accertato in fatto la presentazione strumentale della domanda e che la motivazione relativa al rischio di fuga non era affetta da un vizio denunciabile nei termini prospettati, essendo il riferimento alla sola mancanza di documenti un inciso non autonomo rispetto a una motivazione complessivamente coerente con la sussistenza del rischio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione delle controparti. È stato inoltre dato atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
comma 2, lett. d); comma 3
Il trattenimento del richiedente protezione internazionale è consentito quando sia necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda e tali elementi non possano essere acquisiti senza trattenimento, purché sussista rischio di fuga; la valutazione del rischio va compiuta caso per caso.
Richiamato dal ricorrente come parametro normativo violato in relazione alla disciplina del trattenimento e della procedura di protezione.
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale a presidio della libertà personale in relazione al trattenimento.
art. 8 direttiva 2013/33/UE
Richiamato dal ricorrente quale fonte sovranazionale sulla detenzione del richiedente protezione internazionale.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
È rischio di fuga, tra l'altro, la mancanza di passaporto o documento equipollente valido; il giudice ha richiamato tale criterio per affermare la sussistenza del presupposto del trattenimento.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stato dato atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il motivo è stato formalmente veicolato come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in realtà mirasse a una diversa valutazione del fatto.
Massime di principio
- In materia di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, il controllo di legittimità non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale compiuta dal giudice di merito, quando la censura sia formalmente qualificata come violazione di legge ma sostanzialmente diretta a contestare l'apprezzamento delle circostanze concrete.
- Il trattenimento è legittimamente convalidabile quando il giudice accerti in fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in prossimità del rimpatrio e appaia strumentale a ritardarne o impedirne l'esecuzione, purché il provvedimento dia conto di una valutazione concreta e non meramente apparente.
- Ai fini dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, la sussistenza del rischio di fuga va valutata caso per caso e può essere desunta, nel quadro complessivo della motivazione, anche da elementi quali la mancanza di documenti di identità, la recente presenza sul territorio e l'assenza di legami con l'Italia.
- L'eventuale riferimento isolato del giudice di merito a un elemento fattuale non decisivo non determina l'illegittimità della decisione quando la motivazione complessiva sia coerente e sorretta da una autonoma ratio decidendi riferita alla sussistenza dei presupposti del trattenimento.
- La contestazione sulla mancata formalizzazione della domanda con il modello C3 o sulla modalità di resa dell'informativa rileva solo se incide realmente sulla valutazione concreta compiuta dall'autorità; non basta dedurre in astratto una carenza motivazionale se dagli atti emerge che una valutazione specifica è stata comunque effettuata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29453/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_civile · 7 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29458/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_civile · 7 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29460/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_civile · 7 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29464/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_civile · 7 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29465/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_civile · 7 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29468/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →