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Ordinanza

Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza al decreto decisorio Rg. n. 660/2020 del 22.04.2020, cronologico n. 1900/21, della Corte di Appello di Salerno.

Giustizia amministrativa202401477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto decisorio della Corte di Appello di Salerno recante liquidazione di somme ai sensi della legge Pinto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto decisorio della Corte di Appello di Salerno, relativo alla liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato la sopravvenuta disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 e dall'art. 9 del decreto-legge n. 117/2025, convertito dalla legge n. 148/2025. La disposizione impone ai creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare, entro il 30 ottobre 2026 e a pena di decadenza, la dichiarazione prevista dal comma 1, stabilendo inoltre il divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e la sospensione di quelli già in corso fino al 21 gennaio 2027.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. Ha ritenuto che la nuova disciplina si applichi a tutti i giudizi in corso aventi ad oggetto somme liquidate ai sensi della legge Pinto, anche se instaurati prima dell'entrata in vigore della disposizione o prima della decorrenza dell'effetto sospensivo. La decisione lascia impregiudicati i profili processuali, di merito e relativi alle spese. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del periodo biennale di sospensione. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sulla fondatezza della domanda di ottemperanza o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    «i creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»

    La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto, applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore o alla decorrenza dell'effetto sospensivo, fino al 21 gennaio 2027.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato, tra le altre disposizioni, l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo il comma 12-bis rilevante per la sospensione del giudizio.

  • art. 9 d.l. n. 117/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2025

    Ha ulteriormente innovato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, contribuendo alla formulazione vigente del comma 12-bis.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera automaticamente per i giudizi di ottemperanza in corso relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, senza che rilevi la data di instaurazione del giudizio o quella di decorrenza dell'effetto sospensivo.
  • Il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza e la sospensione dei giudizi già pendenti, previsti dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, si applicano anche ai procedimenti avviati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina o anteriormente all'inizio del periodo di sospensione.
  • Durante la sospensione legale del giudizio di ottemperanza restano impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese; il processo può proseguire dopo la scadenza del periodo sospensivo mediante istanza di fissazione dell'udienza presentata entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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