Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'ottemperanza al decreto decisorio avente ad oggetto il ricorso n. 1045/2020 r.v.g. n. 3404/2021 cron. reso dalla Corte di Appello di Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto decisorio della Corte di Appello di Salerno oggetto di ottemperanza e successiva ordinanza di sospensione del giudizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza al decreto decisorio della Corte di Appello di Salerno. Dopo la sospensione del giudizio disposta con ordinanza n. 159 del 2025 ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89 del 2001, ha contestato la sospensione e chiesto la prosecuzione del giudizio, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora a titolo di risarcimento del danno da ritardo. Il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile l’appello contro l’ordinanza di sospensione. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di riassunzione e prosecuzione. Ha ribadito che l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89 del 2001 introduce una causa di sospensione automatica ex lege dei giudizi di ottemperanza, operante, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 sino alla scadenza del biennio previsto dalla legge. Poiché alla data della decisione il biennio non era ancora decorso e la causa di sospensione non era venuta meno, l’istanza non poteva essere esaminata. Le spese sono state compensate per la mancata costituzione dell’Amministrazione sull’istanza.
Norme richiamate
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza, una volta decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024 (1° gennaio 2025) e fino alla data di scadenza del biennio
La disposizione stabilisce una sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza, destinata a cessare soltanto alla scadenza del biennio previsto dalla legge.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice lo ha richiamato per segnalare alle parti la possibile inammissibilità dell’istanza.
art. 5-sexies l. 89/2001
Costituisce la disciplina legislativa richiamata per la sospensione del giudizio di ottemperanza al titolo decisorio.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa prevede la sospensione automatica ex lege dei giudizi di ottemperanza per un periodo determinato, il giudizio resta sospeso fino alla scadenza stabilita dalla legge, senza che la parte possa ottenerne la prosecuzione anticipata mediante un’istanza di riassunzione.
- L’istanza diretta a riattivare un giudizio di ottemperanza durante il periodo di sospensione legale è inammissibile, poiché la causa di sospensione non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e può cessare soltanto al termine legislativamente previsto.
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