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Ordinanza

Ordinanza n. 491/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inattività del Ministero della Giustizia e del Commissario ad acta nell'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto della Corte d'Appello di Salerno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto collegiale della Corte d'Appello di Salerno, concernente il pagamento delle somme liquidate in suo favore. Con precedente sentenza, il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato al Ministero della Giustizia di ottemperare, nominando un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. A seguito dell'inerzia del primo Commissario era stato proposto un reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., conclusosi con la sostituzione del Commissario. Poiché anche il Ministero e il nuovo Commissario sono rimasti inattivi, il ricorrente ha proposto un ulteriore reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo che fosse nuovamente ordinato al Commissario ad acta di svolgere le attività necessarie a dare immediata esecuzione al giudicato. L'amministrazione non ha indicato ragioni giustificative della propria persistente inattività. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in via gradualmente prospettata, la nomina di un diverso Commissario ad acta in sostituzione di quello da ultimo nominato.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo nella parte relativa all'inerzia del Commissario ad acta e ha nuovamente ordinato al Commissario da ultimo nominato di dare integrale ed effettiva esecuzione al comando contenuto nella precedente sentenza di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Il Collegio ha rilevato l'assenza di qualsiasi spiegazione da parte del Ministero sulle ragioni dell'inattività. Ha invece respinto la richiesta di nomina di un diverso Commissario ad acta, ritenendola non accoglibile in ragione delle vigenti disposizioni di legge. Il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento delle spese del reclamo, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per il reclamo contro l'inottemperanza e l'inattività nell'esecuzione del giudicato, consentendo al giudice di ordinare nuovamente al Commissario ad acta di provvedere entro un termine assegnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, non accompagnata dall'indicazione di ragioni giustificative, legittima il giudice a impartire nuovamente al Commissario ad acta le necessarie disposizioni esecutive, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
  • Il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. costituisce lo strumento per contestare l'inattività del Commissario ad acta nominato nell'ambito del giudizio di ottemperanza e ottenere dal giudice le ulteriori prescrizioni necessarie all'effettiva esecuzione del giudicato.
  • La richiesta di sostituzione del Commissario ad acta non può essere accolta quando le vigenti disposizioni di legge ne impediscono la nomina o la sostituzione nelle forme richieste.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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