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Ordinanza

Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti del procedimento concluso con il divieto di detenzione di armi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda contro il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso trasmessa via PEC il 22 novembre 2025, chiedendo l’ostensione di tutti gli atti del procedimento amministrativo concluso con il provvedimento prefettizio recante divieto di detenzione di armi. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione.

La decisione

Nel corso del giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato alla difesa del ricorrente il nulla osta della Stazione dei Carabinieri competente all’ostensione degli atti richiesti. L’accesso è stato integralmente effettuato il 19 gennaio 2026, con apposizione delle marche da bollo e sottoscrizione della dichiarazione di avvenuto accesso. La difesa del ricorrente ha confermato in camera di consiglio l’avvenuta ostensione. Poiché l’amministrazione ha soddisfatto la pretesa ostensiva durante il processo, il TAR ha dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto contro il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’amministrazione consente l’accesso e la documentazione richiesta viene integralmente ostesa, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’effettiva ostensione dei documenti richiesti, comprovata dalla sottoscrizione dell’avvenuto accesso e confermata in giudizio dalla parte istante, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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