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Ordinanza

Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inattività del Commissario ad acta e persistente mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza relativa al pagamento di somme dovute in forza di un decreto della Corte d’Appello

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già vittorioso in un giudizio di ottemperanza definito con sentenza n. 175/2024, ha proposto un nuovo reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo la persistente inottemperanza del Ministero della Giustizia e l’inattività del Commissario ad acta nominato in sostituzione di un precedente commissario rimasto a sua volta inadempiente. È stata chiesta l’adozione di un nuovo ordine rivolto al Commissario ad acta affinché svolgesse l’attività necessaria a dare immediata e integrale esecuzione al giudicato. Il Ministero non ha indicato ragioni giustificative dell’inattività contestata; ha invece prospettato, sia pure gradatamente, la nomina di un diverso Commissario ad acta in sostituzione di quello da ultimo nominato.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo e ha ordinato nuovamente al Commissario ad acta da ultimo nominato di dare integrale ed effettiva esecuzione al comando contenuto nella sentenza di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. La richiesta del Ministero di nominare un diverso Commissario ad acta è stata respinta, poiché ritenuta non accoglibile alla luce delle vigenti disposizioni di legge. Il Tribunale ha inoltre rilevato l’assenza di qualsiasi giustificazione dell’inattività amministrativa e commissariale. Il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento delle spese del reclamo, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per il reclamo avverso l’inattività del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. consente di reagire anche all’inattività del Commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato.
  • Quando persiste l’inattività del Commissario ad acta e l’amministrazione non fornisce alcuna giustificazione, il giudice dell’ottemperanza può impartire nuovamente un ordine di esecuzione, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l’adempimento.
  • La nomina di un diverso Commissario ad acta in sostituzione di quello da ultimo nominato non può essere disposta in contrasto con le disposizioni di legge vigenti; la sostituzione deve quindi trovare uno specifico fondamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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